18.3711 · Mozione · 2018-08-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, sulla base dell'articolo 38 capoverso 2 della Legge sull'agricoltura, di modificare le condizioni per la concessione del supplemento per il latte trasformato in formaggio, in modo da favorire la creazione di valore aggiunto e la sua ripartizione equa lungo l'intera filiera del settore caseario. A tale scopo dovrà modificare le ordinanze d'esecuzione pertinenti in modo tale che il supplemento dipenda dal tenore di grasso, che il supplemento sia rifiutato ai trasformatori che praticano dumping sui prezzi pagando ai produttori di latte prezzi al di sotto del minimo, violando in tal modo dell'accordo con l'UE sul formaggio, e che la trasparenza sia migliorata per quanto riguarda il rispetto dei prezzi minimi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con il nuovo disciplinamento del mercato lattiero, il 1° maggio 2000 è stato introdotto il supplemento per il latte trasformato in formaggio come nuovo importante elemento del sostegno del mercato lattiero. Contemporaneamente sono state soppresse tutte le garanzie per quanto concerne i prezzi e lo smercio nel mercato lattiero. Con la Politica agricola 2014-2017, all'articolo 38 capoverso 2 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) è stata integrata la competenza secondo cui il Consiglio federale può stabilire un tenore minimo di grasso del formaggio che dà diritto a un supplemento per il latte trasformato in formaggio. La precedente formulazione dell'articolo non consentiva di escludere il formaggio con un ridotto tenore di grasso poiché il supplemento all'epoca della sua introduzione era stato concepito come un sostegno in funzione delle proteine del latte. Dal 1° gennaio 2014 i formaggi devono presentare un tenore di grasso nella sostanza secca di almeno 150 grammi per chilogrammo per ricevere il supplemento per il latte trasformato in formaggio. Di conseguenza per la produzione di formaggio magro non viene più versato alcun supplemento. Conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (RS 916.350.2), tale disposizione non si applica per il formaggio bianco delle alpi, quale materia prima per il Glarner Schabziger, nonché per Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse e Bloderkäse.
Con l'attuale articolo 38 capoverso 2 LAgr non vi è alcuna base legale sufficiente per graduare il supplemento per il latte trasformato in formaggio a seconda del tenore di grasso. Manca inoltre la base per negare il versamento del supplemento ai valorizzatori del latte che non si attengono a determinati prezzi alla produzione minimi per il latte trasformato in formaggio. In entrambi i casi sarebbe necessaria una modifica dell'articolo 38 LAgr da parte del Parlamento prima che le diposizioni esecutive dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte possano essere adeguate.
Sulla scorta delle esperienze maturate nell'ambito dei controlli del tenore minimo di grasso del formaggio, il Consiglio federale ritiene che i supplementi graduati a seconda del tenore di grasso per il latte trasformato in formaggio determinerebbero un eccessivo dispendio amministrativo e a livello dei controlli. Andrebbero stabiliti singolarmente per ogni varietà di formaggio e l'adempimento del tenore di grasso dovrebbe venir verificato mediante il prelievo di campioni nei caseifici per evitare abusi. Occorrerebbe definire eccezioni perché altrimenti alcune varietà note di formaggio (p. es. cottage cheese, mozzarella) sarebbero svantaggiate e di conseguenza aumenterebbero i rispettivi volumi d'importazione. Inoltre un supplemento per il latte trasformato in formaggio graduato a seconda del tenore di grasso contrasterebbe con le attuali raccomandazioni alimentari della Confederazione che prevedono un consumo parsimonioso di grassi e oli.
Il Consiglio federale è consapevole che il supplemento per il latte trasformato in formaggio può causare falsi incentivi. Come è il caso, ad esempio, della produzione del formaggio con un quarto di grasso, con un valore aggiunto ridotto. Con la Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati sarà adeguato in modo da ridurre i falsi incentivi presenti nel sistema attuale. I due supplementi per il latte saranno versati per quanto possibile a favore di prodotti di elevata qualità e posizionati in primo luogo sul mercato svizzero.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.