18.3738 · Interpellanza urgente · 2018-09-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Prima della votazione del 2009 sull'iniziativa popolare "Per il divieto di esportare materiale bellico", il Consiglio federale aveva espressamente inasprito le disposizioni in materia di esportazione, scrivendo nell'opuscolo di spiegazioni: "La Svizzera applica criteri d'autorizzazione severi per l'esportazione di materiale bellico. Sono ad esempio escluse forniture di armi a parti in conflitto o a Stati nei quali i diritti dell'uomo sono sistematicamente e gravemente violati. Non è altresì possibile fornire armi belliche ai Paesi meno sviluppati".
Dopo la bocciatura dell'iniziativa, il Consiglio federale ha gradualmente ritirato gli inasprimenti. Ora vuole addirittura consentire esportazioni in Paesi con guerre civili.
Parallelamente, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha individuato nel suo rapporto di verifica sul "Controllo concernente il trasferimento di materiale bellico - Segreteria di Stato dell'economia" gravi carenze a livello di controllo, possibilità di elusione e una vera e propria modifica segreta della prassi interpretativa tramite decreti confidenziali del Consiglio federale (DCF).
1. Il Consiglio federale è disposto, alla luce delle critiche molto sostenute dall'opinione pubblica sull'allentamento delle disposizioni in materia di esportazione, a inasprire nuovamente l'ordinanza sul materiale bellico tornando alla versione del 2009?
2. In caso contrario è perlomeno disposto a rinunciare alla più recente modifica annunciata, che rende possibili esportazioni anche in Paesi in cui sono in corso guerre civili?
3. È vero che lo scorso anno in Svizzera le esportazioni di materiale d'armamento non sono scese ai minimi storici, ma che le esportazioni medie degli ultimi trent'anni, con una media di 401 milioni di franchi, sono state di circa 50 milioni inferiori a quelle del 2017?
4. Quanti DCF confidenziali esistono sul tema delle esportazioni di materiale bellico e sulla prassi interpretative di LMB/OMB dal 2000? Quanti di loro rivestono un carattere fondamentale (decisioni di principio e loro attuazione)? Quanti riguardano esportazioni in determinati Paesi?
5. Accetta le critiche del CDF, secondo cui una legislazione segreta in materia di prassi interpretative dell'OMB è estremamente problematica sul piano dello Stato di diritto?
6. Seguirà la raccomandazione 1 del CDF di recepire nell'OMB la più recente prassi interpretativa della LMB ispirata a criteri di chiarezza e certezza del diritto?
7. Come si posiziona rispetto alle altre raccomandazioni del CDF (attuazione prevista/come/entro quando)?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale esamina le domande relative all'esportazione di materiale bellico con estrema scrupolosità ed è consapevole che il tema abbia dato vita nell'opinione pubblica a un dibattito controverso.
Rispondendo fra l'altro, il 19 agosto 2009, all'interrogazione Lang 09.1108, l'Esecutivo ha precisato che il nuovo testo dell'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) è stato redatto in base al rapporto della CdG-N, del 7 novembre 2006, concernente le decisioni del Consiglio federale del 29 giugno 2005 relative alle esportazioni di materiale bellico in Iraq, India, Pakistan e Corea del Sud.
Per quanto riguarda l'attuale modifica della OMB, il Consiglio federale continua a ritenerla giusta e necessaria, in particolare per motivi di politica di sicurezza. Nel 2008, in seguito alla raccomandazione della CdG di precisare nell'ordinanza sul materiale bellico i criteri di autorizzazione, il Consiglio federale ha aggiunto cinque criteri di esclusione nell'articolo 5 capoverso 2. Nel 2012 ha sancito inoltre nella OMB lo strumento della dichiarazione di non riesportazione e quello dei controlli post-shipment. Sulla base della mozione 13.3662 alcuni criteri di esclusione sono stati adeguati nel 2014. Alla luce di quanto esposto va constatato che negli ultimi dieci anni l'OMB è stata di fatto inasprita. Dopo diversi anni di esperienza è tuttavia emerso che alcune delle disposizioni introdotte devono essere adeguate per evitare di compromettere a medio o lungo termine l'obiettivo della politica di sicurezza, anch'esso sancito nella legge. Da questa consapevolezza sono derivati l'adeguamento del 2014 e la revisione in corso dell'ordinanza.
In merito al rapporto della CDF si rimanda, oltre che alle risposte qui appresso, anche a quelle del Consiglio federale alle interpellanze 18.3731 e 18.3733 a 18.3737.
1./2. In occasione delle deliberazioni del 15 febbraio 1995 sul messaggio concernente la revisione totale della legge sul materiale bellico (LMB), il Parlamento ha esplicitamente affidato questa competenza al Consiglio federale. Presentando la mozione 18.3394 il Gruppo del Partito borghese democratico solleva tuttavia la questione fondamentale della competenza di adattare le norme sull'esportazione di materiale bellico. Se il Parlamento decidesse di dare seguito alla mozione, gli spetterebbe anche adeguare la regolamentazione esistente. Per una questione di rispetto istituzionale, il Consiglio federale è pertanto disposto ad attendere la decisione del Parlamento sulla mozione 18.3394 prima di decidere in merito alla modifica dell'ordinanza sul materiale bellico.
3. Secondo la legge sul materiale bellico, l'attività di controllo sul trasferimento di materiale bellico è volta a garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Svizzera e dei suoi principi di politica estera. Nel contempo, nell'interesse della difesa nazionale è necessario il mantenimento di una propria industria di armamenti. Negli ultimi anni le esportazioni di materiale bellico in Svizzera hanno registrato un calo. Se questa tendenza aumentasse, la base industriale necessaria a garantire una politica di sicurezza si indebolirebbe progressivamente. Alla luce di questa considerazione e sulla base dell'iniziativa della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati e di un'analisi della situazione dell'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza, il Consiglio federale ha deciso di modificare la OMB con l'obiettivo di evitare danni difficilmente riparabili in ambiti legati alla politica di sicurezza.
In merito alle cifre riportate nell'interpellanza va precisato che quelle rese note sulle esportazioni di materiale bellico non sono al netto dell'inflazione, superiore, negli ultimi trent'anni, al 40 per cento (fonte: indice nazionale dei prezzi al consumo). Va infine rilevato che contestualmente alle esportazioni è in calo anche la domanda interna da parte dell'Esercito, il che non fa che aumentare l'importanza delle esportazioni per l'industria.
4./5. Il CDF ha sollevato una critica alla prassi interpretativa del Consiglio federale in particolare in riferimento alla disposizione sugli assemblaggi di materiale bellico (art. 18 cpv. 2 LMB). A tale proposito si deve considerare quanto segue: il 15 dicembre 2000 il Consiglio federale ha discusso in una riunione riservata l'applicazione dell'articolo 18 capoverso 2 LMB nel quadro di una fornitura di assemblaggi alla Giordania e della relativa interpellanza Haering 00.3583. Nella sua presa di posizione del 9 marzo 2001 su questo intervento parlamentare, la futura interpretazione della disposizione è stata dettagliatamente comunicata. Il Parlamento se ne è occupato l'ultima volta nel 2015 in occasione della mozione Galladé 13.3123.
Diversamente da quanto indicato nel rapporto del CDF in cui si sostiene, anche alla luce dell'articolo 18 capoverso 2 LMB, che la prassi interpretativa del Consiglio federale abbia portato a un'attuazione della LMB piuttosto favorevole all'economia, con la sua decisione del 2000 il Consiglio federale ha inasprito nella prassi la regola degli assemblaggi contenuta nell'articolo 18. Mentre la legge non prevede infatti alcun valore soglia per rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione, il Consiglio federale ha introdotto in merito una limitazione al 50 per cento o al 30 per cento al massimo dei costi di produzione.
Il Consiglio federale non ha quindi tenuto segreta la sua prassi né introdotto un allentamento. Anzi, ha fatto esattamente il contrario.
Anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB (implicazione in un conflitto armato interno), la posizione del Consiglio federale è nota da anni. In merito alla risposta all'interrogazione Lang citata all'inizio, va considerato quanto segue: secondo la volontà del Consiglio federale, in base all'articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB, le esportazioni di materiale bellico vanno escluse quando nello Stato destinatario è in corso un conflitto armato interno. Il Consiglio federale era di questa opinione già in occasione dell'adozione della riveduta OMB.
L'interpellante, basandosi apparentemente sull'appendice 1 del rapporto del CDF, presuppone che esista una "legislazione segreta" per interpretare l'OMB. Questa supposizione è errata, come dimostrato più sopra nei due esempi tratti dal rapporto del CDF. Anche gli altri decreti pertinenti ai fini dell'interpretazione della legislazione sul materiale bellico sono stati in un modo o nell'altro resi noti. Il Consiglio federale informa l'opinione pubblica sia su decisioni di principio (cfr. p. es. dibattito del 15 giugno 2018 su una modifica della OMB) sia su decisioni che riguardano Paesi specifici (p. es. decisione del 20 aprile 2016 concernente richieste dei Paesi della coalizione anti-Yemen). Il Consiglio federale tratta in modo confidenziale informazioni che rientrano nel catalogo delle eccezioni della LTras, relative per esempio a segreti industriali o commerciali e che non possono essere divulgate alla luce di altre disposizioni di legge (p. es. codice penale). Ciò non cambia tuttavia nulla al fatto che i decreti in oggetto vadano comunicati all'esterno come tali.
6./7. Il rapporto del CDF contiene quattro raccomandazioni, due alla SECO, una al Ministero pubblico della Confederazione e una al Consiglio federale, in cui si raccomanda a quest'ultimo, per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, di inserire nell'OMB la prassi interpretativa della legge sul materiale bellico o di pubblicarla nella forma appropriata. Per il Consiglio federale la trasparenza e la certezza del diritto sono valori importanti in una democrazia, pertanto ha subito accolto la raccomandazione del CDF. Ha quindi incaricato il DEFR di sottoporgli di volta in volta, per le future decisioni del Consiglio federale sul trasferimento di materiale bellico aventi carattere di principio, una proposta su come pubblicare in forma appropriata tali decisioni.
Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha discusso in merito alla modifica del dell'ordinanza sul materiale bellico finalizzata a garantire una capacità industriale adeguata alla politica di sicurezza della Svizzera e nella stessa seduta ha trattato il rapporto del CDF del 25 maggio 2018 sulla verifica del controllo concernente il trasferimento di materiale bellico. Quando le raccomandazioni del CDF non erano indirizzate direttamente al Consiglio federale, il Governo ha preso comunque atto delle prese di posizione delle organizzazioni interessate.
Risposta del Consiglio federale.