18.3849 · Mozione · 2018-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni quadro giuridiche necessarie affinché il latte delle mucche che allattano possa essere commercializzato legalmente.
Begründung
Il latte delle mucche che allattano, la cui mungitura è particolarmente indicata per il loro benessere, risponde a un bisogno dei consumatori. In Germania, questo ambìto prodotto di nicchia è già commercializzato con successo e con un notevole plusvalore. In Svizzera invece, a causa dell'incertezza del diritto vigente, gli allevatori che lasciano i vitelli con le madri fino allo svezzamento non possono trarne vantaggi analoghi. Per dare maggiore sostegno alla strategia della qualità dell'agricoltura svizzera, quest'incertezza va eliminata.
L'articolo 32 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA) va rapidamente adeguato allo stato attuale delle conoscenze e della prassi. La vigente definizione del latte come "tutto il prodotto della mungitura" va sostituita, in analogia al regolamento 853/2004 dell'Unione europea, con "il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria".
Nella sua risposta all'interpellanza Munz 18.3581, "Promozione della salute degli animali attraverso il versamento di contributi e altri aspetti del benessere degli animali", il Consiglio federale osserva che caratteristiche e forme specifiche di produzione animale non devono essere promosse con ulteriori sussidi, ma tramite il mercato, anche a prezzi più elevati. Prezzi più elevati potranno tuttavia essere richiesti soltanto se sarà legalizzata la commercializzazione del latte delle mucche che allattano.
Negli ultimi anni, la formulazione vigente "tutto il prodotto della mungitura" ha causato incertezze nell'interpretazione dell'ODOA. La formulazione risale a un'epoca in cui si temeva che gli agricoltori scremassero il latte di nascosto prima della fornitura, non consegnando così "tutto il prodotto della mungitura". Al giorno d'oggi, questo aspetto non è più rilevante, in quanto la rimunerazione degli agricoltori è calcolata in base al tenore effettivo delle componenti del latte consegnato. Per quanto riguarda l'igiene, come il latte prodotto con tutti gli altri sistemi (incluse le mungitrici automatiche), anche il latte delle mucche che allattano è soggetto alle disposizioni della vigente ordinanza concernente l'igiene della produzione lattiera (OIgPL).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.