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18.3863 · Interpellanza · 2018-09-26

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha espresso l'intenzione di firmare il Patto ONU per la migrazione nel mese di dicembre 2018 a Marrakech. A causa delle numerose richieste ivi contenute che presentano gradi di dettaglio e orientamenti in parte assurdi, urge chiarire se il Collegio intende applicarle in Svizzera. Siccome il Consiglio federale non ha approfondito la questione nell'ora delle domande del 24 settembre 2018, viene invitato con la presente interpellanza a rispondere a quanto segue:

1. Intende informare l'opinione pubblica sugli aspetti positivi della migrazione e contrastare intolleranza e razzismo, come richiesto dal Patto ONU per la migrazione? In caso affermativo, come vuole procedere?

2. Prevede di soddisfare le richieste del Patto ONU affinché per le madri migranti sole possano essere creati speciali conti bancari su misura? In caso affermativo, in che modo?

3. Si prefigge di attuare le richieste del Patto ONU secondo le quali i migranti devono poter accedere più agevolmente a crediti per avviare attività commerciali? In caso affermativo, come intende procedere?

4. Intende dare seguito alle richieste del Patto ONU e vietare alle agenzie di collocamento di esigere dai migranti il pagamento di commissioni? In caso affermativo, come?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legislazione in vigore contempla numerose norme finalizzate a proteggere le persone dalla discriminazione razziale. Inoltre, il mandato della Commissione federale contro il razzismo, istituita dal Consiglio federale nel 1995, la incarica di occuparsi di discriminazione razziale; di promuovere la comprensione reciproca tra persone di diversa "razza", colore, origine nazionale ed etnica, e religione; di combattere ogni forma di discriminazione razziale diretta e indiretta; e di essere particolarmente attenta a una prevenzione che sia efficace. La pratica attuale non richiede pertanto adeguamenti.

2./3. La Svizzera non prevede restrizioni particolari in termini di accesso bancario per le donne migranti e nemmeno in termini di accesso a prestazioni bancarie come i crediti e i prestiti per migranti residenti nel nostro Paese. Il Consiglio federale non prevede dunque nessun provvedimento specifico.

4. Agli Stati viene raccomandato di non far ricadere sui lavoratori e le lavoratrici migranti in regola le spese di reclutamento, al fine di prevenire il lavoro forzato, lo sfruttamento e la servitù per debiti. In Svizzera l'ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento stabilisce che è possibile richiedere alle persone in cerca d'impiego una provvigione massima pari al 5 per cento del primo stipendio annuo lordo. Dal momento che questa provvigione, ben delimitata, non è l'anticamera di lavoro forzato, sfruttamento o servitù per debiti, non è necessario intervenire.

Risposta del Consiglio federale.