18.3889 · Interpellanza · 2018-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'integrità sessuale e l'autodeterminazione sono due dei beni giuridici individuali più importanti che devono essere tutelati dalla legge. Gli attuali dibattiti sulla violenza nei confronti delle donne mostrano tuttavia che non soltanto le discussioni sociali, bensì anche il quadro normativo non sono sufficienti per garantire una protezione ottimale. A tale proposito il Consiglio federale ha già annunciato la sua intenzione di rivedere le fattispecie sessuali del Codice penale. In seguito alla ratifica, l'anno scorso, della Convenzione di Istanbul, vi è inoltre la possibilità di adeguare il diritto svizzero laddove necessario.
In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come interpreta le disposizioni dell'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, in particolare in riferimento agli "atti sessuali non consensuali" di cui al paragrafo 1 lettere b e c?
2. Vede la necessità di una riforma per creare una fattispecie generica (1), che punisca tutti gli atti sessuali contro la volontà di una vittima?
3. Come si potrebbe formulare questa fattispecie generica?
4. Come si potrebbe delimitarla rispetto alle fattispecie speciali esistenti?
5. Qual è la situazione giuridica in materia di "consenso ad atti sessuali" in Svizzera?
6. Qual è la situazione giuridica in materia di "consenso ad atti sessuali" nei Paesi europei?
(1) Juristische Ausführungen zu einem möglichen Grundtatbestand im Sexualstrafrecht: Scheidegger Nora, Das Sexualstrafrecht der Schweiz - Grundlagen und Reformbedarf, Berna 2018 (sarà pubblicato a ottobre 2018).
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'articolo 36 della Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35) obbliga le Parti a perseguire penalmente i responsabili di atti sessuali non consensuali compiuti su un'altra persona (par. 1 lett. a e b) o volti a costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo (par. 1 lett. c). Il consenso deve essere dato volontariamente (par. 2).
La relazione esplicativa sulla Convenzione di Istanbul (http://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf) chiarisce che sono intese tutte le forme di atti sessuali intenzionalmente imposti a una terza persona senza il suo consenso volontario (n. 189). La disposizione non comporta per contro l'obbligo di creare un disciplinamento penale che persegue esplicitamente il fatto di compiere atti sessuali non consensuali. Alle Parti è lasciata la libertà "di decidere i termini specifici delle norme ed i fattori che, a loro discrezione, precludono il libero consenso" (n. 193).
Nel messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di Istanbul (FF 2017 143) il Consiglio federale giunge alla conclusione che il diritto svizzero adempie i requisiti dell'articolo 36 della stessa. Conformemente al titolo quinto del Codice penale (CP; RS 311.0 - reati contro l'integrità sessuale) i comportamenti descritti sono penalmente perseguibili segnatamente come coazione sessuale (art. 189 CP) e violenza carnale (art. 190 CP). A titolo complementare va sottolineato che sono eventualmente applicabili anche gli articoli 191, 192 e 193 CP. Il consenso all'atto sessuale deve essere volontario affinché sia escluso il reato.
2.-4. Al momento il Consiglio federale non ritiene necessario esaminare l'opportunità di creare una nuova fattispecie generica per gli atti sessuali contro la volontà della vittima. Il 25 aprile 2018 ha adottato il messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/2345.pdf). In questo contesto propone di modificare il diritto penale in materia sessuale come segue: la definizione di "violenza carnale" è formulata in maniera neutra dal profilo del genere così da includere, tra le possibili vittime, anche gli uomini; la pena minima per questa fattispecie è inoltre aumentata da uno a due anni di detenzione. Il Consiglio federale non intende anticipare il dibattito e la decisione parlamentare in merito al disegno.
5./6. In riferimento alla situazione giuridica in Svizzera relativa al consenso agli atti sessuali vi sono in linea di massima tre gruppi di fattispecie.
(1) Nel caso della coazione sessuale (art. 189 CP) e della violenza carnale (art. 190 CP), l'autore spezza la volontà della vittima usando mezzi coercitivi. Ciò significa che l'autore costringe la vittima a tollerare o effettuare un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere.
(2) Se la vittima è incapace di discernimento o inetta a resistere, ossia fisicamente non in grado di difendersi dall'aggressione sessuale, è applicabile la fattispecie degli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Questa condizione non deve essere provocata dall'autore. Nel caso degli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere la vittima non è in grado di acconsentire o di opporsi a un atto sessuale.
(3) Nel caso delle fattispecie degli atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP), degli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 CP) e dello sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), la vittima si lascia coinvolgere in un atto sessuale con l'autore a causa di una relazione di dipendenza o una situazione d'emergenza. Pur non volendolo, la vittima non osa opporsi in ragione della sua inferiorità.
Sul piano del diritto comparato si rimanda alla situazione giuridica vigente nei seguenti Paesi.
- La Germaniaha introdotto una nuova disposizione secondo cui è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni chiunque costringe un'altra persona a subire o effettuare contro la sua riconoscibile volontà atti sessuali con l'autore stesso o un terzo (§177 cpv. 1 del Codice penale tedesco, in vigore dal 10 novembre 2016, https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/177.html). Non è necessario che l'autore ricorra a un mezzo coercitivo.
- L'Austria ha adottato una disposizione paragonabile (§205a del Codice penale austriaco, "Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung", in vigore dall'1° gennaio 2016, https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/205a).
- In Svezia vige dal 1° luglio 2018 una legge concernente il consenso, secondo cui è punibile ogni atto sessuale compiuto senza il consenso esplicito del partner. Il consenso può essere dato oralmente, con gesti oppure in altro modo.
- Nella maggior parte degli altri Paesi la sola assenza del consenso non è sufficiente perché sia applicabile la fattispecie della violenza carnale o di un'altra violazione dell'integrità sessuale. L'atto sessuale deve inoltre essere collegato a un mezzo coercitivo (p. es. minaccia, coazione).
Risposta del Consiglio federale.