Come reagisce il Consiglio federale ai trucchetti delle autorità tedesche nella politica d'asilo?
18.3908 · Interpellanza · 2018-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'Accordo di Dublino, la Svizzera può rispedire i richiedenti l'asilo nel Paese in cui sono stati registrati e viceversa. La procedura è semplificata e prevede scadenze brevi. Le autorità tedesche sembrano tuttavia applicare una tattica che consiste nel rifiutare "provvisoriamente" le riprese a carico, adducendo a motivo di dover accertare la competenza. Lasciano quindi scadere tutti i termini previsti dall'Accordo di Dublino senza mai fornire alcun motivo per gli accertamenti. Soltanto a distanza di qualche mese comunicano la ripresa a carico degli interessati, che ormai hanno buone carte per far valere che il rinvio non è più ragionevolmente esigibile perché sono trascorsi (oltre) sei mesi.
1. Corrisponde al vero che la Svizzera non può rinviare numerosi richiedenti l'asilo di cui sarebbe responsabile la Germania? Di quanti casi si tratta secondo la Segreteria di Stato della migrazione?
2. Anche altri Paesi ricorrono a tattiche di questo tipo?
3. In che modo la Svizzera fa valere il fatto che non esiste alcun concetto giuridico di "rifiuto provvisorio" quando si tratta di accertare la competenza?
4. In che modo il Consiglio federale contrasta queste manovre dilatorie manifestamente illegali?
5. Perché il rinvio in un Paese limitrofo con la stessa lingua e lo stesso tenore di vita non è più ragionevolmente esigibile dopo sei mesi? Quali sono le basi legali che determinano tale esigibilità?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel corso degli ultimi diciotto mesi, la Svizzera ha dovuto concludere la procedura Dublino e svolgere la procedura d'asilo nazionale per una quarantina di persone per cui sarebbe stata competente la Germania.
2. A volte succede che per un certo periodo singoli Stati associati non rispettino totalmente le regole della cooperazione Dublino. Non appena constata casi del genere, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), competente in materia, interviene a livello adeguato presso lo Stato in questione. Di norma questi casi sono dovuti a situazioni eccezionali in cui si trova tale Stato partner (p. es. in seguito a un aumento rapido e importante delle domande d'asilo). Inoltre, è possibile che le scadenze previste dal regolamento Dublino III non possano essere sempre rispettate in caso di accertamenti approfonditi, ad esempio quando occorre dapprima individuare i parenti nello Stato Dublino richiesto.
3. Le autorità tedesche hanno utilizzato il concetto di "rifiuto provvisorio" durante il forte incremento delle domande d'asilo, poiché non erano più in grado di rispondere per tempo a tutte le richieste. Nella sentenza E-853/2017 del 7 giugno 2018 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha qualificato come "normale" (ordinario) il rifiuto definito "provvisorio" dalle autorità tedesche e lo ha interpretato in tal senso sul piano giuridico.
4. Una volta mutata la situazione, la Svizzera è intervenuta presso le competenti autorità tedesche, dopo di che non vi sono più state altre dilazioni. La SEM resta inoltre costantemente in contatto con le autorità tedesche. È risultato che le autorità tedesche non hanno effettuato deliberatamente tali manovre dilatorie, ma vi sono state costrette dalla situazione migratoria eccezionale cui è stata confrontata la Germania nel 2015 e nel 2016. In tale contesto va rilevato che la giurisprudenza del TAF nella sentenza E-853/2017 si riferisce a un unico caso risalente al 2016.
5. Nella sentenza E-853/2017 il TAF non ha esaminato l'esigibilità personale del trasferimento in Germania del richiedente l'asilo, bensì la competenza della Svizzera. L'interpretazione del TAF, secondo cui nella suddetta fattispecie un trasferimento non è più consentito dopo sei mesi, si fonda sulle scadenze fissate dall'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento di applicazione di Dublino per un riesame della ripresa a carico (cosiddetta procedura di riesame). In virtù della separazione dei poteri, il Consiglio federale non può esprimersi in merito al contenuto di sentenze del TAF.
Risposta del Consiglio federale.