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18.3981 · Interpellanza · 2018-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Comitato dell'ONU contro la tortura (CAT) è intervenuto nei confronti dell'espulsione verso l'Italia di un richiedente l'asilo nel quadro del regolamento di Dublino. L'espulsione violerebbe la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, dato che in Italia non potrebbero essere garantite le condizioni necessarie alla sua riabilitazione in quanto sopravvissuto alla tortura. Ha inoltre stabilito che, a seconda delle circostanze del caso concreto, un'espulsione può risultare inumana e che quindi occorre in ogni caso un esame individuale. Con questa decisione, il Comitato ONU riconosce che le condizioni per i richiedenti l'asilo sono alquanto differenti nei vari Paesi europei, in particolare in riferimento alle esigenze mediche di persone gravemente traumatizzate. Nel caso in questione, il Comitato ha stabilito che le vittime di gravi traumi hanno diritto alla riabilitazione secondo l'articolo 14 della Convenzione e che le espulsioni che violano tale diritto sono illegali.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali conseguenze trae dalla decisione del Comitato ONU in relazione alle espulsioni di richiedenti l'asilo gravemente traumatizzati verso l'Italia e altri Stati Dublino in cui non hanno accesso a un'assistenza medica specializzata?

2. Come garantisce che tutti i casi pendenti (inclusi quelli attualmente pendenti dinanzi al CAT) di richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili siano decisi in sintonia con detta decisione?

3. Come reagisce alla critica del Comitato ONU secondo cui la Svizzera non ha esaminato a sufficienza, nella procedura Dublino, la situazione individuale della suddetta vittima di torture?

4. Come garantisce che durante le procedure d'asilo si tenga sufficientemente conto delle esigenze speciali delle vittime di tortura e di altri persone vulnerabili, in particolare le vittime della tratta di esseri umani nonché le persone provate a livello fisico e psichico?

5. Come garantisce che le persone vulnerabili siano identificate nella procedura Dublino e in quella d'asilo?

6. Ritiene necessario ampliare e migliorare anche in Svizzera i trattamenti riabilitativi delle vittime di tortura e di altri richiedenti l'asilo vulnerabili?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. La citata decisione del Comitato dell'ONU contro la tortura (CAT) riguarda un singolo caso. Né il CAT né la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ritengono generalmente inammissibili i trasferimenti di persone vulnerabili verso l'Italia. La Corte EDU ha deciso a più riprese che il sistema italiano di accoglienza non presenta lacune sistemiche. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina già oggi accuratamente ogni domanda d'asilo considerando le circostanze concrete del singolo caso e continuerà a farlo anche in futuro (cfr. la risposta all'interpellanza Maury Pasquier 16.4093, Casi Dublino e clausola di sovranità. Quali motivi umanitari sono presi in considerazione dalla Svizzera?). Nelle sue decisioni future la SEM terrà conto degli argomenti addotti nella decisione del CAT. Se considerati tutti i fattori sanitari e individuali il trasferimento nello Stato Dublino competente può mettere in pericolo la salute dell'interessato, la procedura d'asilo è svolta in Svizzera.

4. Eventuali indizi di torture o problemi fisici o psichici dei richiedenti l'asilo sono considerati nella valutazione del singolo caso e possono comportare la rinuncia allo svolgimento della procedura Dublino da parte della SEM (cfr. art. 17 par. 1 regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 OAsi 1). La procedura d'asilo è quindi eseguita in Svizzera. Episodi di tortura possono influire sulla valutazione dei motivi d'asilo nella procedura nazionale, a seconda del contesto in cui si sono verificati. Nel caso di persone appartenenti a un gruppo vulnerabile, l'esigibilità dell'allontanamento è sempre esaminata tenendo conto del contesto specifico del Paese in questione e delle circostanze individuali dell'interessato.

5./6. In occasione del primo interrogatorio, il richiedente l'asilo ha la possibilità di illustrare i suoi motivi di asilo. I collaboratori della SEM pongono pure domande sullo stato di salute e il contesto personale. Ogni richiedente l'asilo può domandare assistenza medica. Se ad esempio si presume che una persona sia vittima della tratta di esseri umani, sono avviate misure adeguate, il che include, tra l'altro, l'informazione ai servizi preposti della SEM e di fedpol (cfr. la risposta all'interpellanza Marti 17.3310, La procedura giuridica nella procedura d'asilo per le vittime della tratta di esseri umani è sufficiente?). I collaboratori della SEM sono sensibilizzati già nella loro formazione di base in merito alle difficoltà e peculiarità che caratterizzano l'esame delle domande di persone vulnerabili. La nuova procedura d'asilo celere a partire da marzo 2019 e la protezione giuridica gratuita permetteranno ai rappresentanti legali di segnalare alla SEM a uno stadio precoce circostanze particolari (p. es. vulnerabilità particolare, problemi di salute, persecuzioni di genere e tratta di esseri umani). In futuro sarà così possibile identificare più facilmente le persone vulnerabili. Al momento il Consiglio federale non ritiene necessari ulteriori provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.