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18.3991 · Mozione · 2018-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare una base legale, al momento assente nelle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220; cfr. art. 929 segg. CO), in modo da restituire veri mezzi ai registri di commercio.

Begründung

I registri di commercio hanno le mani legate in Svizzera. Al momento di un'iscrizione sono infatti richieste poche condizioni e il margine di manovra è limitato. La libertà di commercio è un principio fondamentale in Svizzera, ma non deve tuttavia diventare una copertura per situazioni intollerabili. La mancanza di controlli permette oggigiorno a una persona cui è vietato soggiornare in Svizzera di costituire senza problemi un'impresa nel nostro Paese. Urge colmare quanto prima questa lacuna giuridica.

L'articolo 940 CO potrebbe essere integrato abbastanza bene come segue:

Art. 940 B. Iscrizioni / VIII. Doveri dell'ufficiale del registro di commercio / 1. Verifica

VIII. Doveri dell'ufficiale del registro di commercio

1. Verifica

1 L'ufficiale del registro deve verificare se ricorrano le condizioni legali dell'iscrizione.

2 Qualora si tratti dell'iscrizione di persone giuridiche, egli deve particolarmente verificare se lo statuto violi disposizioni legali di carattere imperativo e se contenga quanto la legge richiede.

3 (nuovo) "Egli si assicura in particolare che le persone che le gestiscono, gli amministratori e altri dirigenti di diritto nonché tutte le persone cui è previsto di accordare deleghe formali di potere di rappresentanza dispongano di un'autorizzazione valida in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, siano maggiorenni e non siano oggetto di misure di protezione degli adulti (ai sensi dei titoli decimo e undicesimo del Codice civile del 10 dicembre 1907) e di un'interdizione dell'esercizio di una professione (ai sensi degli art. 67 segg. del Codice penale del 21 dicembre 1937)."

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il registro di commercio ha il compito di assicurare l'attuazione delle disposizioni vincolanti del diritto societario, di garantire la pubblicità dei fatti giuridicamente pertinenti per la vita economica, e quindi di contribuire alla certezza giuridica. Il registro di commercio non si assume tuttavia compiti di polizia del commercio, né deve far rispettare il diritto pubblico. Al contrario, spetta alle diverse autorità controllare il rispetto delle disposizioni di cui sono competenti. La collaborazione tra il registro di commercio e le altre autorità amministrative è peraltro agevolata nella misura in cui le informazioni contenute nel registro di commercio possono essere consultate gratuitamente in rete; sono disponibili filtri e abbonamenti (www.shab.ch), come pure ricerche a testo pieno, per esempio di persone fisiche. Gli ostacoli al controllo sono pertanto praticamente inesistenti.

Il Consiglio federale reputa adeguate le basi del diritto attuale e ritiene sproporzionato conferire compiti supplementari alle autorità del registro di commercio. In particolare, controlli preventivi supplementari in materia di diritto degli stranieri e di protezione degli adulti renderebbero ancora più complesse e lunghe le procedure di iscrizione nel registro di commercio. Tali doppioni amministrativi aumenterebbero inutilmente la burocrazia e peggiorerebbero le condizioni quadro della piazza economica. Controlli di questo tipo sarebbero peraltro poco efficaci, in quanto le autorità del registro di commercio non sono qualificate per effettuarli.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.