18.4006 · Interpellanza · 2018-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dal rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, del 2015, emerge chiaramente che, in quanto reato preliminare al riciclaggio di denaro, la corruzione all'estero costituisce uno dei pericoli maggiori per la piazza finanziaria svizzera.
Nel quadro della procedura di valutazione del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI) la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha annunciato, nel rapporto sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali 2016, che verrà effettuata un'analisi più approfondita del reato preliminare della corruzione, destinata a integrare il rapporto del 2015.
Nel frattempo ha avuto luogo la valutazione della Svizzera da parte del GAFI, che ha portato alla luce diverse lacune nel dispositivo elvetico di lotta al riciclaggio di denaro.
1. Dal 2015 a oggi il pericolo per la piazza finanziaria svizzera costituito da valori patrimoniali provenienti da atti di corruzione all'estero in quanto reato preliminare al riciclaggio di denaro è aumentato o diminuito?
2. Quale tipo di intermediari finanziari ne è in primo luogo interessato?
3. Quale ruolo nella piazza finanziaria svizzera svolgono le società di domicilio in relazione ai valori patrimoniali provenienti da atti di corruzione all'estero?
4. Il Consiglio federale ritiene che le misure proposte e adottate in seguito alla valutazione del GAFI siano sufficienti per affrontare il pericolo costituito dai valori patrimoniali provenienti da atti di corruzione all'estero e per ridurre sensibilmente i rischi per la reputazione della piazza finanziaria svizzera?
5. Quando verrà pubblicato il preannunciato rapporto specifico sulla corruzione come reato preliminare al riciclaggio di denaro?
6. Il Consiglio federale ne considererà i risultati nel messaggio concernente la modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./5. La pubblicazione del rapporto concernente la corruzione come reato preliminare del riciclaggio di denaro è prevista per il 2019. Il rapporto approfondirà la valutazione del 2015 analizzando, in particolare, l'entità e la natura dei rischi di corruzione con i quali sono confrontate le varie categorie di intermediari finanziari. Fornirà inoltre dati statistici che consentiranno di esprimere un giudizio sull'evoluzione di tali rischi dal 2015.
Nel frattempo, il Consiglio federale rimanda ai rapporti annuali dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) che fa parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Da tali rapporti emerge che il numero delle comunicazioni in cui la corruzione figura come reato preliminare del riciclaggio di denaro era di 594 nel 2015 (25 per cento di tutte le comunicazioni pervenute), di 646 nel 2016 (22 per cento di tutte le comunicazioni pervenute) e di 1076 nel 2017 (22 per cento di tutte le comunicazioni pervenute). La stragrande maggioranza di tali comunicazioni proveniva dal settore bancario. Delle 50 comunicazioni di sospetto inviate dalle fiduciarie nel 2017, 17 riguardavano atti di corruzione. Delle quattro comunicazioni inviate a MROS da avvocati e notai nel 2017, una era collegata al reato preliminare di corruzione. Tale aumento sembra comprovare la maggiore attenzione che gli intermediari finanziari prestano al fenomeno della corruzione. Va inoltre precisato che quasi tutti gli atti di corruzione segnalati nelle comunicazioni di sospetto sono stati commessi all'estero. Una buona collaborazione tra MROS e i suoi omologhi esteri è dunque essenziale.
3. Il 1° giugno 2018, il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) ha pubblicato il suo rapporto sui rischi per le persone giuridiche associati al riciclaggio di denaro, nel quale presenta un'analisi dettagliata dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo collegati alle diverse forme giuridiche presenti in Svizzera e all'estero (https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-70973.html; non disponibile in italiano).
Il rapporto giunge alla conclusione che, in generale, l'utilizzo di società di sede, a prescindere che siano collocate in Svizzera o all'estero, rappresenta il rischio principale per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. Sottolinea in particolare l'utilizzo frequente di società di sede al fine di riciclare denaro proveniente da atti di corruzione commessi all'estero. Il rapporto evidenzia altresì la relazione tra il rischio collegato al coinvolgimento di società di sede, svizzere o estere, e il ruolo assunto da avvocati, notai e fiduciarie che forniscono servizi di consulenza in vista della creazione e gestione di enti giuridici (p. es. trust o società di sede).
4. L'avamprogetto di modifica della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0), posto in consultazione il 1° giugno 2018, prevede tra l'altro di sottoporre a obblighi di diligenza specifici le persone che, a titolo professionale, forniscono servizi per conto di terzi in relazione alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società e trust. Il Consiglio federale ritiene che questa misura permetterà di ridurre i rischi di riciclaggio di denaro correlati alle società e ai trust e, di conseguenza, anche i rischi di corruzione. Un secondo progetto di revisione è costituito dal disegno di decreto federale che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata (https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/terror-europarat.html) che prevede tra l'altro l'ampliamento delle competenze di MROS in materia di scambio di informazioni con i propri omologhi esteri. Tale modifica permetterà a MROS di chiedere informazioni agli intermediari finanziari svizzeri anche facendo riferimento a una richiesta inviata da un omologo estero, cosa finora impossibile. Questa modifica contribuirà a ridurre i rischi di riciclaggio di denaro derivanti da atti di corruzione. Nella seduta del 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio che accompagna il disegno di decreto federale.
6. Nella stesura dei messaggi concernenti progetti di legge, il Consiglio federale tiene conto di tutti gli elementi pertinenti di cui è a conoscenza. Il Consiglio federale terrà conto del rapporto del GCRF nella misura in cui lo riterrà rilevante ai fini del messaggio.
Risposta del Consiglio federale.