La Svizzera è disposta a rivedere in modo ambizioso i suoi obiettivi nazionali di protezione del clima nel quadro dell'Accordo di Parigi sul clima?
18.4077 · Interpellanza · 2018-09-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima ratificato dalla Svizzera, tutti gli Stati membri sono invitati a rinnovare periodicamente gli obiettivi nazionali già formulati e inseriti (Nationally Determined Contributions, NDC). L'idea di fondo di questo rinnovo è che il continuo calo dei prezzi delle nuove tecnologie consenta a una politica climatica ambiziosa di diventare sempre più conveniente.
Sulla base di questo meccanismo, nel 2020 anche la Svizzera potrebbe presentare all'UNFCCC una versione riveduta dei suoi obiettivi nazionali di protezione del clima (NDC).
1. La Svizzera coglierà l'occasione per rivedere i suoi NDC in funzione di una politica climatica più ambiziosa?
2. La Svizzera è disposta a includere nei nuovi NDC anche i cosiddetti bunker fuel, ossia le emissioni del trasporto aereo e marittimo internazionale?
3. La Svizzera è disposta a formulare obiettivi coerenti per i nuovi NDC riferiti a diversi orizzonti temporali del potenziale di riscaldamento, calcolati sull'arco di 20, 50 e 100 anni, e a sostenerli con misure adeguate?
4. In merito ai nuovi NDC, la Svizzera è disposta ad adottare per la registrazione delle emissioni un approccio basato non solo sulla produzione, come di consuetudine, ma anche sul consumo, formulando anche obiettivi per l'impatto climatico dei prodotti importati consumati nel nostro Paese, vale a dire per il totale delle cosiddette emissioni grigie correlate ai prodotti consumati in Svizzera?
5. È disposta a istituire un reporting periodico sul raggiungimento degli obiettivi e, se ciò non dovesse essere il caso, ad adottare tempestivamente misure supplementari, oppure a creare o chiedere al Parlamento di creare le basi giuridiche necessarie a tal fine?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'approvazione da parte del Parlamento e la ratifica dell'Accordo di Parigi (16.083) hanno reso definitivo l'obiettivo della Svizzera, che mira a ridurre le emissioni entro il 2030 del 50 per cento rispetto al livello del 1990 (Nationally Determined Contributions, NDC). Nel suo messaggio del 1° dicembre 2017 sulla revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020, il Consiglio federale ha illustrato come intende raggiungere l'obiettivo prefissato e quale dovrebbe essere la ripartizione tra le riduzioni in Svizzera e all'estero. Attualmente la questione è in discussione in Parlamento, il quale dovrà valutare un eventuale inasprimento degli obiettivi.
Alla luce del rapporto speciale pubblicato a inizio ottobre 2018 dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), incentrato sulle ripercussioni di un riscaldamento climatico a 1,5 gradi, il Consiglio federale ha preso atto della necessità, più impellente rispetto a quanto ritenuto finora, di una riduzione più rapida e massiccia delle emissioni di gas serra globali e ha incaricato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di analizzare, in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, un obiettivo di riduzione indicativo per la Svizzera del 70-85 per cento entro il 2050 e, qualora necessario, di presentare opzioni d'intervento entro l'autunno 2019.
2. Di norma i bunker fuel non sono integrati negli NDC. In questo contesto il Consiglio federale non vuole agire in modo isolato; tuttavia, sostiene l'integrazione del trasporto aereo e marittimo in provvedimenti con incidenza sul clima nel quadro di regole uniformi concordate a livello internazionale. Per questo motivo, a partire dal 1° gennaio 2021 i gestori di aeromobili dovranno compensare nell'ambito del provvedimento globale Carbon Offset and Reduction Schemes for International Aviation (Corsia) le emissioni di CO2 generate dai voli internazionali nel 2019 e nel 2020. Inoltre, con il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell'Unione europea (17.073), che entrerà in vigore non prima del 1° gennaio 2020, i voli all'interno dell'Europa saranno sottoposti allo scambio di quote di emissioni. L'Unione europea mira a includere anche il trasporto marittimo nel sistema di scambio di quote di emissioni.
3. La conversione delle emissioni di gas serra in CO2 equivalenti (CO2eq) consente di tenere conto dei differenti potenziali di riscaldamento nella legislazione svizzera sul clima. A seguito della ratifica dell'Accordo di Parigi, la Svizzera è invitata a elaborare entro fine 2020 una strategia a lungo termine sul clima orientata all'obiettivo prefissato per il 2050 (cfr. risposta 1). Tale obiettivo tiene conto anche del diverso potenziale di riscaldamento dei vari gas serra, sebbene per la Svizzera, oltre al CO2, siano rilevanti soprattutto il metano derivante dall'agricoltura e il protossido di azoto derivante dall'industria.
4. Conformemente alle norme internazionali (UNFCCC), ai singoli Paesi sono attribuite le emissioni generate all'interno dei propri confini nazionali. Questo cosiddetto principio di territorialità garantisce un'assegnazione uniforme delle emissioni al fine di prevenire doppi conteggi. Le emissioni generate sul proprio territorio possono essere influenzate, la gestione mirata di quelle generate in altri Paesi risulta invece molto difficoltosa. A tal fine sarebbero necessarie regolamentazioni in materia di importazione la cui efficacia è incerta, poiché possono aumentare l'onere amministrativo per gli attori economici e, a causa del loro carattere discriminatorio, entrare in conflitto con accordi commerciali già esistenti. Inoltre, il rilevamento preciso delle emissioni grigie contenute in un prodotto lungo l'intera catena di valore è estremamente complesso e non sottostà a regole riconosciute a livello internazionale.
5. Già oggi la Svizzera è tenuta a inviare ogni anno al Segretariato della Convenzione dell'ONU sul clima un inventario dei gas serra e ogni due anni un rapporto circostanziato sulle misure adottate.
La legge sul CO2 vigente (RS 641.71) comprende un articolo sulla valutazione (art. 40), secondo cui il Consiglio federale verifica periodicamente gli strumenti disponibili e la loro efficacia e riferisce all'Assemblea federale. Inoltre, il Consiglio federale è obbligato (art. 3 cpv. 5 legge sul CO2) a sottoporre per tempo all'Assemblea federale proposte relative a ulteriori obiettivi di riduzione. Nel suo messaggio del 1° dicembre 2017 sulla revisione totale della legge sul CO2 (17.071) il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di mantenere entrambe le disposizioni per il periodo successivo al 2020.
Risposta del Consiglio federale.