18.4144 · Interpellanza · 2018-12-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (PF17/RFFA) offrirà ai Cantoni la possibilità di introdurre una deduzione fiscale supplementare fino al 50 per cento delle spese per la ricerca e lo sviluppo delle imprese.
Se è facile immaginare che le grandi imprese attive nel settore della chimica possano beneficiare delle suddette deduzioni, nel caso delle piccole e medie imprese sorgono delle domande. Spesso infatti gli imprenditori devono dedicare un numero considerevole di ore di lavoro e di risorse per sviluppare nuovi prodotti. Tale situazione si ripresenta in numerosi settori, compreso quello delle costruzioni.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Ritiene che i "patent box" possano servire anche alle piccole e medie imprese che non dispongono di strutture giuridicamente indipendenti destinate alla ricerca e allo sviluppo?
2. Ha previsto in concreto delle direttive o delle procedure semplificate che permettano alle PMI di approfittare dei suddetti sgravi fiscali?
Stellungnahme des Bundesrates
La RFFA prevede le seguenti due misure per promuovere l'innovazione:
- i "patent box", che sono una misura obbligatoria per i Cantoni. Questo strumento consente di tassare ad un'aliquota ridotta gli utili da brevetti e diritti analoghi;
- ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo, che sono una misura facoltativa per i Cantoni. Come già previsto dalla legislazione vigente, le spese per le attività di ricerca e sviluppo possono essere dedotte dal reddito imponibile. Con la RFFA i Cantoni possono autorizzare un'ulteriore deduzione di determinate spese per attività di ricerca e sviluppo fino a un massimo del 50 per cento.
Tutte le imprese potranno beneficiare di queste due misure. Per applicare i "patent box" l'impresa deve essere titolare di un brevetto o di un diritto analogo oppure avere una licenza esclusiva per il territorio svizzero riguardante un brevetto o un diritto analogo.
In quanto alle ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo, nel suo messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 il Consiglio federale ha stabilito esplicitamente che le attività di ricerca non devono necessariamente essere raggruppate in un'unità separata dell'impresa (cfr. FF 2018 2079, in particolare pag. 2105). In tal modo viene garantito che anche le PMI possano far valere ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo.
In occasione dell'elaborazione delle basi legali si è quindi già provveduto a garantire che le PMI potessero avvalersi delle nuove norme speciali. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario prevedere ulteriori disposizioni d'esecuzione particolari applicabili alle PMI a livello federale. L'attuazione pratica delle nuove norme speciali spetta ai Cantoni.
Risposta del Consiglio federale.