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Nessuna importazione di pelli di animali esotici uccisi con crudeltà per prodotti di lusso

18.4152 · Interpellanza · 2018-12-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Pelli di animali esotici, spesso ottenute con metodi crudeli, sono importate in Svizzera, lavorate nel nostro Paese e successivamente rivendute o esportate come prodotto di lusso con il marchio Swissness. Gli animali catturati soffrono per giorni feriti nelle trappole prima di morire o di essere uccisi crudelmente negli stabilimenti di conciatura. Il trasporto e le condizioni di detenzione sono opprimenti. In Asia gli allevamenti non sono soggetti ad alcuna prescrizione di protezione degli animali e i metodi di uccisione sono barbari: spesso i serpenti vengono scuoiati vivi. Queste pelli vengono vendute come prodotto svizzero ad esempio come cinturini di orologi di alta gamma. La Svizzera è esemplare nella gestione della protezione degli animali all'interno del Paese: sarebbe pertanto opportuno che assumesse una funzione di esempio attenendosi per i prodotti di lusso alle regole dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si è sviluppata negli ultimi dieci anni l'importazione di pelli di animali esotici? Sono disponibili cifre su controlli e contestazioni?

2. Dal 2000 le esportazioni e riesportazioni di specie animali protette dalla CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sono più che quadruplicate. A cosa va ricondotta questa evoluzione?

3. Presumibilmente fra pochi mesi l'OIE adotterà regole unitarie per l'uccisione di rettili sotto forma di raccomandazioni per l'industria e le autorità. Quali misure sono necessarie affinché vengano autorizzate esclusivamente le importazioni che soddisfano le regole dell'OIE?

4. A quali condizioni sarebbe possibile introdurre un obbligo di dichiarazione per l'importazione di pelli di animali esotici che includa l'indicazione dell'origine e del modo di ottenimento?

5. La tracciabilità dei prodotti è un elemento importante per la verifica del rispetto delle prescrizioni e per la trasparenza già previsto per alcuni prodotti (p. es. le pelli di alligatore) e auspicato per altri (pelli di serpente). Quali misure sono necessarie per garantire la tracciabilità delle pelli di tutte le specie di animali esotici?

6. Anche l'ottenimento di pelli di squalo e di razza è oggetto della protezione degli animali. Per controllare meglio il commercio di prodotti ottenuti da specie animali non protette dalla CITES, come squali e razze, si potrebbe introdurre un obbligo di autorizzazione e di controllo? In che modo sarebbe possibile riconoscere ed eventualmente escludere i prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le pelli di animali esotici importate provengono in gran parte da specie cui si applica la legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e flora protette (LF-CITES; RS 453). Con circa 40 000 unità l'anno, il numero delle partite di pelli soggette alla LF-CITES importate è rimasto relativamente stabile negli ultimi dieci anni. Tutte queste partite sono state controllate in base ai rischi nel quadro delle procedure d'importazione, vale a dire che è sempre stato effettuato un controllo dei documenti e che si è proceduto a un controllo fisico a campione delle merci. Questi controlli hanno portato a 200 e 300 contestazioni l'anno. La maggior parte delle lacune contestate ha potuto essere eliminata e le merci hanno potuto in seguito essere importate legalmente.

2. L'aumento delle esportazioni e delle riesportazioni è da ricondurre principalmente a cambiamenti nelle strategie di esportazione del settore. L'industria orologiera e le aziende medio-grandi del settore dei beni di lusso hanno i loro centri di distribuzione in Svizzera. Le merci vengono importate in grandi partite e in seguito inviate in parte direttamente in tutto il mondo alle boutique che le hanno ordinate. Questo porta a un frazionamento delle merci e a una moltiplicazione delle partite esportate.

3. Le norme che l'OIE dovrebbe adottare prossimamente costituiscono raccomandazioni per l'uccisione dei rettili rivolte agli Stati parte. Queste raccomandazioni sono tuttavia già oggi diffuse grazie a iniziative del settore privato mediante corsi di formazione nei Paesi d'origine: il loro rispetto è promosso e richiesto. Misure di questo genere adottate dal settore sono più promettenti delle restrizioni statali alle importazioni, poiché i controlli all'importazione non consentono di verificare la produzione nel Paese d'origine. Inoltre, le restrizioni all'importazione associate a requisiti posti ai metodi di produzione che non si riflettono nel prodotto e che non si fondano su norme internazionali sono problematiche dal punto di vista del diritto commerciale.

4. Un obbligo di dichiarazione per i prodotti in pelle di animali esotici e le relative modalità dovrebbero essere prescritte in un'ordinanza del Consiglio federale, nella quale dovrebbero essere definiti anche gli obblighi commerciali internazionali contratti dalla Svizzera. L'attuazione di un tale obbligo comporterebbe un onere considerevole per il settore. In particolare, i punti vendita sarebbero tenuti ad assicurare la corretta dichiarazione dei prodotti. Inoltre, per essere efficace, un tale obbligo presupporrebbe controlli statali che richiederebbero ingenti risorse.

5. La tracciabilità è garantita per le specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453). La maggior parte delle specie interessate appartiene a questa categoria. Rientra invece nella responsabilità del settore garantire la tracciabilità delle specie non protette dalla CITES.

6. Secondo la LF-CITES, l'importazione di specie non protette dalla CITES, come gli squali e le razze, può essere assoggettata a un obbligo di controllo e di autorizzazione nel caso si sospetti un utilizzo non sostenibile di queste specie. Tuttavia, non è possibile determinare sulla base del prodotto se questo sia stato ottenuto infliggendo o meno sofferenze agli animali.

Risposta del Consiglio federale.

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