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18.4173 · Interpellanza · 2018-12-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Ogni anno i cittadini stranieri residenti in Svizzera trasferiscono all'estero parecchi miliardi di franchi. Le stime al proposito variano. Come ha precisato il Consiglio federale nella sua presa di posizione sul postulato 17.3066, nel 2015 i soldi trasferiti nel paese d'origine dagli immigrati in Svizzera venivano valutati tra i 7 e gli 8,6 miliardi di franchi (calcoli basati sul numero di stranieri residenti nel nostro Paese). Si ritiene che oltre un quarto di questa cifra, ossia oltre 2 miliardi, venga trasferito al di fuori degli Stati OCSE.

In questa stima non sono compresi eventuali versamenti effettuati da stranieri che non sono considerati come lavoratori, in particolare quelli a carico dell'assistenza sociale. Il sospetto è evidentemente che anche una parte di questi aiuti sociali venga inviata all'estero: ciò costituirebbe una beffa ai danni dei contribuenti elvetici ed implicherebbe un obbligo di revisione al ribasso di tali contributi. Il Consiglio federale non ha voluto approfondire questo tema richiamandosi alla difficoltà dell'operazione ed alla mancanza di dati.

Di recente il governo italiano ha da parte sua stimato a 5,5 miliardi di euro all'anno i trasferimenti all'estero. L'80 per cento di questo flusso avrebbe come destinazione dei paesi extraeuropei. L'intenzione del governo italiano è quella di prelevare un 1,5 per cento da questo 80 per cento, ciò che porterebbe nelle casse pubbliche italiane 62 milioni di euro all'anno.

Una soluzione analoga sarebbe interessante anche per la Svizzera; le entrate che ne deriverebbero potrebbero essere utilizzate per finanziare misure a sostegno dell'occupazione dei cittadini svizzeri, specie nelle regioni più sfavorite, a partire da quelle di frontiera, il cui mercato del lavoro è compromesso a causa della libera circolazione delle persone.

Chiedo al Consiglio federale:

È intenzione del Consiglio federale valutare la nuova proposta del governo italiano di tassare i soldi trasferiti all'estero dagli immigrati nell'ottica di una possibile applicazione anche in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore dell'interpellanza propone di introdurre un'imposta riscossa su operazioni nell'ambito della circolazione giuridica. Tali imposte si basano su un negozio giuridico o su un'operazione di natura economica. Nella fattispecie si tratta di rimesse inviate dalla Svizzera verso l'estero da parte di (determinati) stranieri. L'introduzione di una nuova imposta di questo genere richiederebbe una modifica costituzionale.

Oggi vi sono imposte su operazioni nell'ambito della circolazione giuridica riscosse a livello federale (ad es. la tassa d'emissione e la tassa di negoziazione) e a livello cantonale (ad es. la tassa per il trapasso di proprietà). Esse non tengono conto della capacità economica delle persone interessate e causano regolarmente adeguamenti di comportamento indesiderati.

Il sistema fiscale dovrebbe essere composto principalmente da imposte generali che considerano la capacità economica delle persone interessate. Queste sono segnatamente l'imposta sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto. Per quanto concerne quest'ultima, le opinioni divergono perché potrebbe non rispondere al principio della capacità economica.

Inoltre, imposte e tasse possono essere riscosse anche in base al principio di equivalenza o di causalità. Nel quadro del primo principio, il singolo contribuente partecipa al finanziamento della collettività pubblica mediante tasse causali e determinati gruppi di contribuenti mediante imposte (speciali) a destinazione vincolata legate a taluni costi particolari, calcolate in base al beneficio ricevuto o ai costi causati. Nel caso delle tasse d'incentivazione, si mira a guidare il comportamento delle persone interessate in una certa direzione che sia di interesse pubblico. Questo accade quando dei costi esterni, non assunti dai soggetti economici che li hanno causati ma addossati alla società o a terzi, vengono limitati o internalizzati mediante la tassa d'incentivazione.

È da escludere che l'imposta proposta si concretizzi in una tassa d'incentivazione. A prescindere dal fatto che occorrerebbe creare una base costituzionale, le rimesse verso l'estero da parte di migranti non producono alcuna conseguenza esterna negativa. Influenzare il comportamento delle persone effettuando transazioni di questo tipo non sarebbe quindi di interesse pubblico.

Tassare le rimesse verso l'estero non è concepibile nemmeno sotto forma di tassa causale o di imposta (speciale) a destinazione vincolata legata a taluni costi particolari. Questo perché i migranti che effettuano le rimesse non generano costi agli enti pubblici né usufruiscono di prestazioni statali che potrebbero essere loro fatturate.

L'imposta dovrebbe essere riscossa dai servizi che eseguono le transazioni (banche, posta, imprese di trasferimento di denaro, sistemi di pagamento on line). Questi servizi dovrebbero operare una distinzione tra i versamenti assoggettati all'imposta e gli altri. Le spese di riscossione e imposizione derivanti sarebbero molto elevate rispetto al gettito fiscale annuale stimato di 30 milioni di franchi, applicando un'aliquota dell'1,5 per cento su un volume di versamenti imponibili in Paesi non membri dell'OCSE di 2 miliardi di franchi (o di 120 millioni di franchi nel caso di una stima basata su un volume di versamenti imponibile di 8 milliardi di franchi in tutti i Paesi esteri). Pertanto l'imposta risulta inopportuna anche sotto il profilo dei costi di esecuzione, tanto più che le persone interessate tenterebbero di eluderla.

Risposta del Consiglio federale.