Lexipedia

Legge sui lavoratori distaccati. Le imprese che subappaltano lavori a imprese estere devono assumere a tutti gli effetti le conseguenze derivanti da violazioni di legge dei subappaltatori.

18.419 · Iniziativa parlamentare · 2018-03-16

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La legge sui lavoratori distaccati (LDist) è modificata come segue:

1. Il secondo periodo dell'articolo 5 capoverso 2 è abrogato.

2. Nell'articolo 5 è introdotto un nuovo capoverso 2bis:

L'appaltatore primario che retribuisce il lavoratore distaccato da sé oppure in base alla sentenza di un tribunale svizzero è surrogato nei diritti del lavoratore distaccato.

Begründung

Secondo la legge sui lavoratori distaccati, in caso di lavori eseguiti da subappaltatori nei settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia, l'appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative (art. 5 cpv. 1). Inoltre il primo periodo dell'articolo 5 capoverso 2 prevede che l'appaltatore primario risponda solidalmente per tutti i subappaltatori che gli succedono nella catena contrattuale. Queste disposizioni si applicano però unicamente nel caso in cui si sia proceduto invano o non si possa procedere nei confronti del subappaltatore (art. 5 cpv. 2 secondo periodo).

Come è stato nuovamente evidenziato da una sentenza del tribunale del lavoro del Cantone di Ginevra del 31 ottobre 2017, anche qualora fosse possibile stabilire che i salari minimi e le condizioni di lavoro vigenti non siano stati rispettati e qualora si riesca a calcolare in modo preciso l'ammontare che deve ancora essere versato al lavoratore, non è possibile avviare alcuna azione giudiziaria in Svizzera prima di aver proceduto invano contro l'impresa nel Paese di origine del lavoratore (nel caso menzionato la Polonia).

Bisogna però considerare che anche nel caso in cui non si abbia a che fare con subappaltatori esteri "fantasma", portare correttamente a buon fine una procedura giudiziaria nel Paese di origine del lavoratore risulta molto aleatorio per le seguenti complicazioni:

1. le difficoltà che incontra il tribunale estero nell'accertare fatti avvenuti in Svizzera;

2. l'applicazione corretta del diritto svizzero in materia di misure di accompagnamento da parte di organi giudiziari di altri Paesi che non conoscono le nostre lingue ufficiali e il nostro ordinamento giuridico;

3. la durata della procedura, che talvolta può protrarsi per anni, a scapito delle necessità di carattere finanziario del lavoratore;

4. la corruzione oppure i tentativi di influenzare le decisioni giudiziarie che costituiscono problematiche diffuse nei Paesi da cui provengono i lavoratori distaccati.

Per questi motivi bisogna attribuire ai lavoratori distaccati il diritto di avviare in Svizzera un'azione giudiziaria nei confronti dell'appaltatore primario fin dall'inizio della controversia. In questo ambito non vi è ragione per cui i rischi debbano essere sopportati dai lavoratori distaccati. Sono invece le imprese che hanno deciso di subappaltare lavori a imprese estere che devono assumere i rischi derivanti dalla loro scelta.

Inoltre si deve considerare che l'impresa tenuta a rispondere solidalmente nei cui confronti il lavoratore distaccato avvia una procedura giudiziaria può assicurarsi facilmente contro questo genere di rischi oppure introdurre garanzie finanziarie nei contratti conclusi con i subappaltatori. Può anche trattenere a titolo di garanzia determinati pagamenti destinati ai subappaltatori che le consentano di coprire gli eventuali oneri derivanti da condanne pronunciate dalla giustizia svizzera.

L'appaltatore primario è surrogato nei diritti del lavoratore distaccato, può agire nei confronti del subappaltatore disonesto allo scopo di ottenere una rifusione delle spese e può evitare il rischio teorico di effettuare un doppio pagamento delle prestazioni salariali.

La modifica di legge proposta consente quindi di mettere effettivamente in atto la responsabilità solidale delle imprese.

Legge sui lavoratori distaccati. Le imprese che subappaltano lavori a imprese estere devono assumere a tutti gli effetti le conseguenze derivanti da violazioni di legge dei subappaltatori. | Lexipedia | Lexipedia