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18.4207 · Mozione · 2018-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge o di modificare le ordinanze esistenti (p. es. l'ordinanza concernente la sicurezza dei giocattoli OSG o l'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione OIT) per estendere alla sicurezza digitale la nozione di "sicurezza dei giocattoli", attualmente fondata soltanto sulla sicurezza fisica e la salute, al fine di garantire che i giocattoli connessi immessi in commercio non pongano problemi di protezione dei dati per i bambini o i loro genitori.

Begründung

Come confermato dalla risposta del Consiglio federale all'interpellanza 17.4128, dopo vari scandali è risultato che i giocattoli connessi non vengono controllati prima dell'immissione in commercio. Soltanto alcuni distributori lo fanno su base volontaria. La legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) chiede infatti ai distributori di verificare la sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Ma la nozione di sicurezza si applica soltanto ai danni all'integrità fisica o alla salute (p. es. rischio di esplosione o di allergie). I distributori non devono dunque verificare che un prodotto rispetti determinate norme minime di sicurezza (richiesta di una password, come connettersi, quali dati sono raccolti e dove vanno, rispetto dei criteri di confidenzialità, integrità, disponibilità e tracciabilità, ecc.). A livello internazionale sono in corso discussioni per fissare norme minime per gli oggetti connessi e la revisione della legge federale sulla protezione dei dati dovrebbe responsabilizzare i fabbricanti. Tuttavia, non è previsto nulla per quanto concerne l'immissione in commercio. È pertanto necessario chiedere ai distributori di verificare che i prodotti connessi destinati ai bambini siano sottoposti a verifica anche sul piano della sicurezza dei dati e della protezione della vita privata. Questi controlli richiederebbero poco tempo, poiché i distributori sono già tenuti a verificare la conformità dei prodotti in virtù della LSPRo, e alcuni di loro effettuano già verifiche di sicurezza. Chiediamo dunque che il principio della "sicurezza digitale" sia incluso nella nozione di sicurezza prevista dalla LSPro, dall'OSG o dall'OIT affinché i giocattoli connessi non presentino rischi per i bambini.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende la richiesta dell'autore della mozione. Va tuttavia valutato con attenzione se debba essere attuata attraverso modifiche legislative (e se sì in che modo) o se non siano invece più appropriati altri mezzi (integrazione in norme tecniche, raccomandazioni o soluzioni settoriali).

Nel diritto federale non vi è alcun atto il cui campo d'applicazione copra interamente la richiesta dell'autore della mozione e che sarebbe quindi adatto per la sua attuazione. La legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) consente al Consiglio federale di fissare requisiti di sicurezza per i giocattoli (art. 15 cpv. 4), ma soltanto in riferimento alla protezione della salute e non ai pericoli derivanti dalla loro connessione digitale. Per soddisfare la richiesta dell'autore della mozione, la legge sulle derrate alimentari dovrebbe essere estesa alla sicurezza digitale. Un tale ampliamento sarebbe estraneo al sistema e comporterebbe problemi anche perché i giocattoli sono oggetto dell'accordo tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81). Ulteriori prescrizioni potrebbero mettere in questione l'equivalenza tra il disciplinamento svizzero e quello dell'UE. Questo creerebbe nuovi ostacoli al commercio e potrebbe comportare una restrizione del campo d'applicazione dell'accordo con l'UE.

Anche la legge sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11), che trova applicazione quando la legislazione settoriale non prevede disposizioni specifiche, copre soltanto i rischi per la salute.

Per l'emanazione delle normative richieste è insufficiente anche il campo d'applicazione del diritto delle telecomunicazioni e del diritto sull'elettricità. L'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione citata nel testo della mozione, infatti, copre soltanto le informazioni diffuse tramite onde radio e l'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica è applicabile esclusivamente ad apparecchi o impianti che possono provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere pregiudicato da tali interferenze. Inoltre, anche questi due settori sono oggetto dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e ne vedrebbero compromessa l'applicabilità qualora fossero emanate ulteriori prescrizioni svizzere.

La legislazione sulla protezione dei dati disciplina il trattamento dei dati, ma non consente di stabilire requisiti per la commercializzazione di prodotti.

Per dar seguito alla richiesta dell'autore della mozione bisognerebbe dunque estendere il campo d'applicazione di una legge vigente o emanarne una nuova. Logicamente, le nuove disposizioni non disciplinerebbero soltanto i giocattoli, ma tutti i prodotti per i quali la sicurezza digitale può essere rilevante. Occorrerebbe tener conto anche degli obblighi commerciali della Svizzera. Sarebbero ipotizzabili anche soluzioni senza interventi normativi. La formulazione della mozione, che consente poco margine di manovra, non permette un simile esame approfondito. Il Consiglio federale propone pertanto di respingerla.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.