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18.4227 · Interpellanza · 2018-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo uno studio svolto nel 2016 dall'Università di Berna, nel Cantone di Berna il tasso di non ricorso all'aiuto sociale ammontava in media al 26,3 per cento. Notevoli le differenze regionali: nei Comuni rurali il valore mediano del tasso era addirittura del 50 per cento. Visto l'elevato livello dei tassi, ci si chiede se gli strumenti della politica di lotta alla povertà o, più concretamente, dell'aiuto sociale siano impostati in modo appropriato per garantire il diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno, sancito dall'articolo 12 della Costituzione federale. Inoltre, si deve supporre che, se ampiamente diffuso, il non ricorso all'aiuto sociale comporti conseguenze negative per gli interessati e per l'intera società (cronicizzazione della situazione di bisogno, scarsa attenzione alla salute, mancanza di risorse per la formazione dei figli ecc.). Per impostare in modo adeguato le necessarie contromisure, sono necessari studi approfonditi sull'entità e le conseguenze del fenomeno.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come giudica gli elevati tassi di non ricorso all'aiuto sociale?

2. Ritiene che il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dalla Costituzione federale rimanga garantito con tassi di non ricorso all'aiuto sociale superiori al 50 per cento?

3. Quali possibilità vede per contribuire a migliorare la rilevazione di dati concernenti l'entità (tasso di non ricorso all'aiuto sociale su scala nazionale, differenze a livello cantonale e regionale, gap di povertà, durata ecc.), le cause (ostacoli amministrativi, stigmatizzazione ecc.) e le conseguenze (scarsa attenzione alla salute, mancanza di risorse per la formazione dei figli ecc.) di questo fenomeno?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'aiuto sociale costituisce l'ultima "rete di sicurezza" dello Stato sociale; garantisce il minimo vitale sociale, se le prestazioni fornite non sono sufficienti. Come in altri Paesi, anche in Svizzera si constata che non tutte le persone che avrebbero diritto a prestazioni di sostegno le richiedono.

Il tasso di non ricorso all'aiuto sociale calcolato per il Cantone di Berna (26 per cento) si colloca nello stesso ordine di grandezza di quello stimato nel 2009 dall'Ufficio federale di statistica (UST) in un'inchiesta svolta una tantum a livello nazionale (UST, Sozialhilfe- und Armutsstatistik im Vergleich, Neuchâtel 2009). Nel confronto internazionale questo tasso sembra piuttosto basso (Hernanz/Malherbet/Pellizzari, Take-Up of Welfare Benefits in OECD Countries: A Review of the Evidence, Parigi 2004; Eurofound, Access to social benefits: Reducing non-take-up, Lussemburgo 2015).

Inoltre, il non ricorso all'aiuto sociale costituisce un problema se per questo motivo le persone sono emarginate in modo duraturo sia sul piano economico che sociale. Non è però possibile stabilire in che misura ciò avvenga basandosi su questo tasso. In particolare non è noto se si tratti di una rinuncia volontaria (ad es. perché il sostegno finanziario sarebbe modesto) o di una situazione temporanea.

2. L'articolo 12 della Costituzione federale (Cost; RS 101), che rappresenta la base costituzionale della garanzia del fabbisogno vitale, sancisce il diritto individuale all'aiuto in situazioni di bisogno. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'aiuto in situazioni di bisogno garantisce il minimo necessario per condurre un'esistenza dignitosa (evitare la mendicità) e ha quindi una portata meno ampia rispetto all'aiuto sociale cantonale. La Costituzione federale non sancisce esplicitamente il diritto individuale alle prestazioni dell'aiuto sociale.

Di regola ogni persona interessata è libera di scegliere se far valere o meno il proprio diritto all'aiuto in situazioni di bisogno. Dall'articolo 12 della Costituzione non risulta alcun obbligo per lo Stato di prestare aiuto alle persone in situazione di bisogno che non lo hanno chiesto. Inoltre, va tenuto presente che l'aiuto in situazioni di bisogno non va equiparato all'aiuto sociale, ma è sussidiario a quest'ultimo. Secondo la dottrina, il principio di sussidiarietà richiede che una persona in situazione di bisogno ricorra in primo luogo all'aiuto sociale e ad altre prestazioni del sistema di sicurezza sociale, purché vi abbia diritto. Non vi è quindi alcun legame diretto tra il tasso di non ricorso all'aiuto sociale e la garanzia del diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'articolo 12 della Costituzione.

3. Di recente sono stati avviati in Svizzera alcuni progetti di ricerca sul non ricorso a prestazioni sociali (ad es. aiuto sociale nel Cantone di Berna, prestazioni sociali per le famiglie nel Cantone di Ginevra, progetti nell'ambito del polo di ricerca nazionale LIVES), incentrati sia sull'entità che sulle cause di questo fenomeno.

Per principio va constatato che il calcolo dei tassi di non ricorso all'aiuto sociale comporta notevoli difficoltà metodologiche (calcolo del minimo vitale sociale sulla base delle particolarità locali quali i costi dell'alloggio e della salute, particolare bisogno di sostegno, situazione patrimoniale ecc.) e permette solo di avvicinarsi alla realtà. Di conseguenza, calcolare questi tassi su scala nazionale comporterebbe un onere considerevole. Per svolgere studi sulle cause e sulle conseguenze di questo fenomeno sarebbero necessarie ulteriori rilevazioni di dati (tra l'altro mediante inchieste).

Considerato che l'aiuto sociale è di competenza cantonale, il Consiglio federale ritiene che non sia compito suo far eseguire analisi approfondite sull'entità e sulle cause del non ricorso alle prestazioni dell'aiuto sociale.

Risposta del Consiglio federale.