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18.4251 · Mozione · 2018-12-13

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

L'Ufficio è incaricato di presentare un progetto di modifica della legge sul Parlamento e, se del caso, del Regolamento del Consiglio nazionale in modo da permettere di pubblicare i risultati dettagliati di ogni elezione del Consiglio federale, ossia di rendere noti o pubblicare in un secondo tempo anche i risultati delle persone che hanno ottenuto meno di dieci voti.

Begründung

È importante che proprio i risultati delle elezioni del Consiglio federale siano comunicati in modo dettagliato e completo. Se per esempio tre persone ottengono ciascuna nove voti, attualmente viene annunciato semplicemente che "diversi hanno ottenuto 27 voti". Ma 27 voti rappresentano più del 10 per cento dei voti dell'Assemblea federale. S'impone pertanto che i risultati siano pubblicati in dettaglio.

Antrag des Bundesrates

L'Ufficio del Consiglio nazionale condivide le riflessioni dell'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria e propone di respingere la mozione. Una minoranza (Aeschi Thomas, Brand, Büchel Roland, Estermann) propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dato che la preparazione delle sedute dell'Assemblea federale plenaria (AFP) - di riflesso anche delle elezioni del Consiglio federale - spetta all'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria (art. 39 cpv. 3 LParl), l'Ufficio del Consiglio nazionale ha sottoposto la mozione all'Ufficio dell'AFP per parere.Nella sua seduta del 15 febbraio, l'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria ha preso posizione come segue:La prassi pluriennale vigente dell'Assemblea federale plenaria relativa alla comunicazione dei risultati delle elezioni del Consiglio federale è la seguente: i risultati riguardanti le persone che nel primo e nel secondo turno ricevono meno di 10 voti non vengono resi noti singolarmente, ma riassunti sotto la voce "Diversi". Ciò vale anche per i candidati nominati ufficialmente da un gruppo parlamentare. Né la presidente del Consiglio nazionale né il presidente del Consiglio degli Stati sanno come si ripartiscono i diversi voti nel primo turno. Quest'informazione è nota soltanto agli scrutatori che, dal canto loro, sono tenuti al segreto professionale.Dal punto di vista dell'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria questa prassi si è consolidata e va mantenuta. Questo modo di procedere si basa inoltre sulla disposizione della legge sul Parlamento secondo cui, dal terzo turno elettorale in poi, sono eleggibili soltanto quelle persone che nel secondo turno hanno ricevuto almeno 10 voti (art. 132 cpv. 4 lett. a LParl). Dal terzo turno in poi sono comunicati i risultati di tutte le persone anche se hanno ottenuto meno di 10 voti.Se tuttavia le Camere dovessero decidere di rivedere questa prassi, non sarebbe necessario modificare il regolamento, dato che la prassi dell'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria non è codificata e può essere adeguata di conseguenza. Nel caso fosse auspicabile una modifica della prassi per le elezioni del Consiglio federale, si dovrebbero anche tenere in considerazione le conseguenze per altre elezioni svolte dall'Assemblea federale plenaria (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti, Tribunale militare di cassazione, procuratori federali, Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, cancelliere della Confederazione).