Lexipedia

18.4268 · Interpellanza · 2018-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera è spesso descritta come il Paese delle associazioni. Non vi è nulla di più facile che fondarne una. La corsa alla regolamentazione e alla burocratizzazione registrata negli ultimi anni ha tuttavia finito per raggiungere anche le associazioni. Nel contempo, queste ultime incontrano sempre maggiori difficoltà a occupare i posti dirigenziali con persone disposte a investire volontariamente il loro tempo per assumere una responsabilità sociale. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. In generale, in che misura le esigenze delle associazioni sono considerate nel processo legislativo federale? Esistono misure di monitoraggio e di controllo per tutelare le associazioni?

2. Concretamente, la regolamentazione del sistema bancario ha comportato un'inutile burocratizzazione delle attività associative. Oggi per le piccole associazioni e per quelle temporanee è difficile aprire un conto bancario. Il Consiglio federale vede possibili soluzioni per evitare che le associazioni, soprattutto quelle meno grandi, siano inutilmente esposte alla burocrazia?

3. Anche la revisione della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo comporterà un nuovo onere amministrativo per numerose associazioni. Come intende il Consiglio federale formulare una legge moderata e proporzionata per evitare che ad esempio le piccole associazioni debbano assumersi un onere amministrativo inutile e spese supplementari (iscrizione nel registro di commercio, tasse di mutazione, tenuta di un registro dei membri, obbligo di conservazione, ecc.)?

4. Pure l'eventuale recepimento dei regolamenti UE sulla protezione dei dati è fonte di preoccupazione. In Germania, questi regolamenti hanno già provocato numerose incertezze per le associazioni e complicato il loro lavoro. Il legislatore terrà conto delle associazioni nel contesto della protezione dei dati, per esempio prevedendo adeguate clausole di esenzione (opting out)?

5. Come è possibile garantire in futuro che al settore associativo svizzero, caratterizzato dal sistema di milizia, non venga addossato un onere amministrativo supplementare senza alcun plusvalore reale? Altri temi sono ad esempio le questioni di limitazione della responsabilità per le attività di volontariato, l'imposta sul valore aggiunto e le assicurazioni sociali, o ancora la retribuzione adeguata con esonero fiscale.

6. Il Consiglio federale ha una strategia che permetterebbe di tenere conto delle suddette preoccupazioni per il bene delle associazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le regole sull'elaborazione di atti normativi sono le medesime per le associazioni come per tutti gli altri enti giuridici. Si applicano le stesse disposizioni legali, in particolare per quanto concerne la consultazione obbligatoria delle cerchie interessate (si veda la legge federale sulla procedura di consultazione; RS 172.061). Non esistono regole di monitoraggio specifiche che vadano oltre quelle previste per le imprese. In questo contesto occorre menzionare i lavori del Forum PMI e la prassi delle analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).

2. La legislazione in materia finanziaria è in linea di principio neutrale dal punto di vista delle varie forme giuridiche, pur tenendo conto dei rischi presentati dall'ente giuridico o dall'attività perseguita, e quindi si può escludere una discriminazione delle associazioni.

3. I nuovi obblighi sulla trasparenza delle associazioni proposti nel quadro della procedura di consultazione tenutasi dal 1° giugno al 21 settembre 2018 e concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro riguardano soltanto le associazioni che presentano rischi particolari nel citato settore. In concreto, si tratta di associazioni che prevalentemente partecipano alla raccolta o alla distribuzione di fondi all'estero per scopi caritatevoli. Inoltre, il Consiglio federale può esentare un'associazione dai suoi obblighi in ragione dell'ammontare, dell'origine, dello scopo o dell'utilizzo dei fondi raccolti o distribuiti. Questa evoluzione legislativa mira ad attuare gli standard internazionali ("level playing field").

4. Anche nell'ambito della protezione dei dati le prescrizioni svizzere seguono gli sviluppi internazionali. Le associazioni sono, come qualsiasi altro ente giuridico di diritto privato, sottoposte alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1). Nell'applicazione della legge si tiene tuttavia conto del rischio derivante dal tipo di dati trattati nonché dal metodo di trattamento utilizzato. Attualmente non è prevista alcuna clausola di opting out specifica per le associazioni.

5. Tutti i cambiamenti legislativi in Svizzera sono il risultato di un processo partecipativo che garantisce l'inclusione di tutti i gruppi di interesse, un'ampia discussione pubblica e dibattiti parlamentari approfonditi, nonché l'alta qualità e la necessaria legittimità democratica delle leggi. Una sfida importante, in particolare nel diritto privato, risiede nella necessità di legiferare soltanto quando necessario e di emanare norme efficaci e proporzionate, garantendo nel contempo la parità di trattamento di tutte le forme giuridiche che si trovano nella medesima situazione.

6. Il Consiglio federale ritiene che il settore associativo funzioni complessivamente bene in Svizzera. Segue tuttavia con attenzione gli sviluppi in tale ambito e - se ritenesse appropriato intervenire - proporrebbe al Parlamento misure adeguate.

Risposta del Consiglio federale.

Le associazioni non hanno lobby | Lexipedia | Lexipedia