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18.4293 · Interpellanza · 2018-12-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Con la votazione popolare sulla strategia energetica è stato stabilito che, conformemente all'articolo 32 capoverso 2 secondo periodo della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nonché l'articolo 9 capoverso 3bis della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione. Le spese di demolizione per la costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente prese in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono state sostenute.

Le suddette disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Già oggi gli investimenti per il risanamento energetico degli immobili, a differenza di altre spese di rinnovo o di manutenzione, sono detraibili fiscalmente e possono essere addossati agli affittuari anche se accrescono il valore dell'immobile. La novità consiste nel fatto che la detrazione potrà essere effettuata per più periodi fiscali e varrà anche per le spese di demolizione e per la costruzione di un immobile di sostituzione.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Secondo le stime della Confederazione, a quanto ammontano sinora per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni le perdite d'imposta derivanti dalla possibilità di dedurre gli investimenti di miglioria volti al risanamento energetico?

2. La Confederazione come intende assicurare che possano effettivamente essere dedotte soltanto le spese per migliorie volte al risanamento energetico e non, ad esempio, gli investimenti per interventi ordinari come la sostituzione di finestre o il rinnovamento delle facciate, che andrebbero comunque realizzati?

3. Quali perdite d'imposta mette in conto la Confederazione per sé e per Cantoni e Comuni in relazione alle future maggiori agevolazioni fiscali per il risanamento energetico, se le spese possono essere dedotte per più periodi fiscali e se le detrazioni si applicano anche alle spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione?

4. Secondo le stime della Confederazione, a quanto ammontano gli "effetti di trascinamento", come intende limitarli e come ne giudica le ripercussioni?

5. La Confederazione come intende impedire che gli investimenti sovvenzionati direttamente dal Programma edifici possano essere a loro volta detratti dalle imposte?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non è a conoscenza del volume dei risanamenti energetici, dato che nella dichiarazione d'imposta non è possibile indicare separatamente le misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente. Stime di più vecchia data della società di ricerca e di consulenza econcept (1997) mostrano che le misure energetiche riguardano circa il 20-30 per cento delle spese di manutenzione degli immobili. Da allora la quota potrebbe essere aumentata, dato che i mezzi di promozione per i risanamenti energetici sono stati estesi. Non è neppure chiaro a quanto ammonti la parte che riguarda unicamente gli investimenti di miglioria volti al risanamento energetico. In uno studio pubblicato nel 2009 sugli incentivi fiscali per risanamenti energetici di edifici, un gruppo di lavoro interdipartimentale stimava, ricorrendo ai dati del periodo fiscale 2005, una diminuzione complessiva delle entrate delle amministrazioni pubbliche (Confederazione, Cantoni, comuni) pari a 1,1-1,7 miliardi di franchi all'anno. Tuttavia, questa stima è caratterizzata da una notevole incertezza.

2. Il diritto vigente fa una distinzione tra le spese deducibili per migliorie volte al risanamento energetico e il resto delle spese di miglioria non deducibili. Conformemente all'ordinanza del 24 agosto 1992 sui costi di immobili (RS 642.116), sono deducibili le spese sostenute in edifici esistenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. I pertinenti provvedimenti sono elencati in maniera non esaustiva nell'ordinanza del 24 agosto 1992 concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili (RS 642.116.1). Tra i provvedimenti deducibili volti a limitare la perdita di energia dall'involucro dell'edificio figura anche la sostituzione delle finestre con altre, migliori dal profilo energetico. I provvedimenti deducibili finalizzati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente comprendono anche gli interventi edilizi per isolare termicamente l'involucro dell'edificio.

3. Nel quadro della Strategia energetica 2050 il legislatore ha approvato deduzioni fiscali supplementari nel settore immobiliare. Per quel che riguarda le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha stimato che per l'insieme delle amministrazioni pubbliche le entrate diminuiscono di circa 35 milioni di franchi (BU S 2016 683). Secondo le stime dell'AFC, la possibilità di ripartire i costi degli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente - comprese le suddette spese di demolizione - sui due periodi fiscali successivi dovrebbe comportare una diminuzione delle entrate pari a 120-240 milioni di franchi all'anno per l'insieme delle amministrazioni pubbliche. Le stime si basano su uno scarso volume di dati e sono pertanto incerte.

4. Una parte non indifferente delle misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente verrebbe attuata anche senza incentivi fiscali. Gli "effetti di trascinamento" sono quindi importanti. Più tali effetti sono importanti e meno efficace è l'incentivazione fiscale. Lo studio menzionato al numero 1 sugli incentivi fiscali per risanamenti energetici di edifici elenca numerose misure atte a mantenere possibilmente bassi gli effetti di trascinamento, ad esempio fissando nella legge uno standard energetico minimo. Tuttavia, la determinazione di esigenze più elevate e quindi la delimitazione della deducibilità degli investimenti destinati al risparmio di energia causerebbero un maggior numero di controlli da parte delle autorità cantonali di tassazione.

5. Dal 2017 i Cantoni sono interamente responsabili del Programma edifici, che incentiva l'ammodernamento energetico dell'involucro dell'edificio e gli investimenti nelle energie rinnovabili all'interno dello stesso, l'ottimizzazione dell'impiantistica e il recupero del calore residuo. La prassi prevede che i servizi cantonali dell'energia stilino un elenco dei beneficiari di sussidi in cui vengano registrati i contributi di promozione versati. L'elenco deve essere trasmesso alle amministrazioni fiscali cantonali. Un'altra pratica comune è la consegna della decisione di versamento all'attenzione dell'amministrazione fiscale competente. In tale decisione si precisa che il sussidio versato deve essere menzionato nella dichiarazione d'imposta. Le dichiarazioni d'imposta o le relative istruzioni includono inoltre una nota in cui si indica che le prestazioni di terzi come i sussidi menzionati più sopra devono essere dichiarati al pertinente servizio, in modo che possano essere dedotte soltanto le spese sostenute dal contribuente.

Risposta del Consiglio federale.