Merci prodotte infliggendo gravi sofferenze agli animali. Parità di trattamento tra produttori autoctoni e stranieri
18.4309 · Mozione · 2018-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di ridisciplinare l'importazione di merci d'origine animale e di prescriverne il divieto per le merci prodotte con metodi penalmente perseguibili nel nostro Paese.
Begründung
Prodotti esteri ottenuti infliggendo gravi sofferenze agli animali non devono essere promossi. In Svizzera, la protezione degli animali ha una lunga tradizione ed è considerata molto importante dalla popolazione.
Un apposito divieto d'importazione sarebbe compatibile con gli impegni commerciali del nostro Paese: tutti gli accordi prevedono infatti eccezioni per i provvedimenti necessari per tutelare la morale pubblica o la vita e la salute degli animali.
Il massimo organo giurisprudenziale dell'Organizzazione mondiale del commercio ha espressamente riconosciuto che la protezione degli animali è parte della morale pubblica.
Entro i limiti di un adeguato margine di manovra, nella definizione dei prodotti di origine animale va eseguita un'attenta ponderazione degli interessi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha già preso posizione più volte sul divieto d'importare merci prodotte infliggendo sofferenze agli animali, ad esempio nel quadro dell'iniziativa per alimenti equi o nel rapporto del 23 maggio 2018 in adempimento del postulato Bruderer 14.4286, "Impedire l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali".
Già oggi il Consiglio federale può, in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali, vietare l'importazione di prodotti animali per motivi inerenti alla protezione degli animali. Un divieto di questo genere deve però essere compatibile con gli obblighi commerciali internazionali contratti dalla Svizzera. Poiché mancano norme internazionali, prodotti la cui fabbricazione è vietata e penalmente sanzionabile in Svizzera non possono essere qualificati in modo generale come "crudeli" per gli animali e quindi oggetto di un divieto d'importazione. Un divieto d'importazione, come quello richiesto dalla presente mozione, sarebbe pertanto considerato discriminatorio da una parte dei nostri partner commerciali e probabilmente impugnato all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
La pertinente giurisprudenza dell'OMC non consente di dedurre che vietare l'importazione di prodotti di origine animale la cui fabbricazione è penalmente sanzionabile in Svizzera sia generalmente ammissibile.
L'introduzione di un divieto di importazione chiesta dalla presente mozione presuppone inoltre che sia possibile verificare all'estero se i prodotti in questione siano stati effettivamente ottenuti con processi di produzione vietati e sanzionabili in Svizzera. Questi controlli sarebbero però estremamente onerosi e richiederebbero il consenso dello Stato interessato. L'attuazione di un simile divieto di importazione sarebbe pertanto praticamente impossibile.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che un divieto non sia la soluzione più appropriata per una migliore protezione degli animali sul piano internazionale. A suo avviso è più utile che la Svizzera continui a intervenire in favore del benessere degli animali negli organi internazionali competenti. Un divieto d'importazione unilaterale potrebbe anche tradursi in un trasferimento del commercio in altri Paesi.
Una misura con effetti meno restrittivi sul commercio è la dichiarazione dei prodotti. In virtù dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura (LAgr), il Consiglio federale ha previsto nell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole una serie di obblighi di caratterizzazione per determinati prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera. Ad esempio le uova provenienti da allevamento in batteria, la carne prodotta con sostanze ormonali e non ormonali di cui all'allegato 4 lettera b dell'ordinanza sui medicamenti veterinari o sostanze non ormonali di cui all'articolo 160 capoverso 8 LAgr o la carne di conigli allevati in gabbia.
Il postulato depositato dalla CSEC-S 17.3967 il 13 ottobre 2017, "Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari", incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri come potrebbe essere rafforzato l'obbligo di dichiarare i metodi di produzione di derrate alimentari non conformi alle norme svizzere. Il rapporto è atteso per l'estate del 2019.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.