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Diritto alla vita familiare. Ricongiungimento familiare esteso e agevolato per i rifugiati

18.4311 · Mozione · 2018-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge per agevolare il ricongiungimento familiare ed estenderne la nozione per le persone che hanno trovato rifugio in Svizzera.

1. Il termine di carenza di tre anni e gli elevati ostacoli finanziari al ricongiungimento familiare devono essere soppressi per le persone beneficianti dell'ammissione provvisoria (ossia gran parte dei rifugiati provenienti dalla Siria).

2. Per i rifugiati (permesso B o F), la nozione di famiglia deve essere estesa al di là della famiglia nucleare includendo i genitori, i nonni, i nipoti nonché i fratelli e le sorelle.

Begründung

Il ricongiungimento familiare garantisce il nostro diritto costituzionale alla famiglia. Le persone riconosciute come rifugiati (permesso B) possono farsi raggiungere immediatamente dai loro familiari. Quelle beneficianti di un'ammissione provvisoria (permesso F) devono invece aspettare tre anni e possono farsi raggiungere soltanto se adempiono criteri finanziari molto elevati: avere un alloggio sufficientemente grande e dimostrare di disporre di mezzi finanziari per il sostentamento dei propri familiari. Con questi criteri, il ricongiungimento familiare è di fatto escluso per le persone iscritte all'aiuto sociale che lavorano per bassi salari o che seguono una formazione. Dover attendere così a lungo preoccupandosi costantemente per la sorte della propria famiglia è inumano; inoltre ostacola l'integrazione nella società svizzera. Non si può negare il diritto alla famiglia alle persone che svolgendo una formazione tentano di integrarsi nel mercato del lavoro o che esercitano lavori mal retribuiti.

Per famiglia si intende generalmente la famiglia nucleare, ossia il coniuge e i figli minorenni. Non è possibile estendere ulteriormente il ricongiungimento familiare. Giovani adulti che avevano finora vissuto con i genitori e altre persone che dipendevano sul piano sociale o economico dalla loro famiglia allargata (genitori anziani, nipoti orfani, fratelli e sorelle disabili) si trovano quindi bloccati nelle regioni di crisi o in uno dei Paesi sulla rotta dell'esodo, senza alcuna possibilità di giungere in Svizzera tramite vie legali e sicure.

È dunque necessario estendere la definizione di famiglia. Si terrebbe così maggiormente conto delle realtà familiari prevalenti nei Paesi d'origine al momento dell'esilio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, le persone ammesse provvisoriamente possono, a determinate condizioni, farsi raggiungere dal coniuge e dai figli minorenni dopo almeno tre anni dalla decisione di ammissione (cfr. art. 85 cpv. 7 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20).

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della modifica dell'articolo 43 capoverso 1 LStrI, le condizioni previste in caso di ricongiungimento familiare per le persone con un'ammissione provvisoria o un permesso di dimora valgono ora anche per quelle titolari di un permesso di domicilio (cfr. art. 44 cpv. 1 LStrI). È fatto salvo un termine triennale di attesa, valido soltanto per le persone ammesse provvisoriamente (cfr. art. 85 cpv. 7 LStrI).

Le agevolazioni chieste dall'autrice della mozione in materia di ricongiungimento familiare per persone ammesse provvisoriamente contraddirebbero le intenzioni espresse di recente dal Parlamento con l'emanazione delle citate disposizioni della LStrI. L'ammissione provvisoria costituisce una misura sostitutiva per un allontanamento non eseguibile. Gli interessati devono quindi lasciare la Svizzera non appena l'allontanamento può essere eseguito. Pertanto non dispongono di un diritto consolidato di restare in Svizzera. Con l'agevolazione chiesta dall'autrice della mozione, le persone ammesse provvisoriamente sarebbero avvantaggiate in materia di ricongiungimento familiare rispetto a quelle titolari di un permesso di dimora o di domicilio. Inoltre, all'atto pratico, con una soppressione del termine di attesa triennale il ricongiungimento familiare potrebbe avvenire subito dopo la concessione dell'ammissione provvisoria, a prescindere dalla possibilità di eseguire in un secondo tempo un eventuale allontanamento. Le persone che non hanno potuto essere allontanate entro tre anni resteranno invece probabilmente a lungo in Svizzera. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale continua a ritenere opportuno e necessario il termine di attesa triennale.

Nel caso dei titolari di un permesso di domicilio, il legislatore prevede la possibilità del ricongiungimento familiare soltanto per il coniuge straniero e i figli non coniugati di età inferiore a 18 anni (art. 43 cpv. 1 LStrI). Lo stesso concetto di famiglia vale anche per le persone titolari di un permesso di dimora (art. 44 cpv. 1 LStrI). La richiesta estensione del ricongiungimento familiare oltre la famiglia nucleare appare ingiustificata anche alla luce di questo aspetto.

Con l'adozione della mozione della Commissione degli affari politici del Consiglio degli Stati 18.3002, "Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio", del 18 gennaio 2018, il Consiglio federale è stato incaricato di presentare un disegno di legge che adegui in modo mirato lo statuto dell'ammissione provvisoria al fine di eliminare gli ostacoli maggiori all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone che rimangono in Svizzera a lungo termine. Secondo questa mozione occorre invece mantenere, in linea di principio, l'attuale impostazione dell'ammissione provvisoria. Questo vale in particolare anche per le condizioni per il ricongiungimento familiare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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