18.4343 · Interpellanza · 2018-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo la legge, tra i compiti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) rientra anche quello di garantire lo sviluppo del sistema e la preparazione della legislazione nell'ambito della previdenza professionale. Disparati sviluppi indicano che, nel quadro del dovere fiduciario, gli istituti di previdenza sono tenuti a integrare la sostenibilità, e in particolare i rischi climatici, nei loro processi e nelle decisioni d'investimento. Questo risulta sia dal piano d'azione sulla finanza sostenibile della Commissione europea che da una perizia dello studio di avvocati NKF (concernente i rischi climatici che incidono sul profilo rischio-rendimento). Inoltre, il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore nell'UE la riveduta direttiva EPAP II, che prescrive che tutti gli istituti di previdenza europei riferiscano in quale misura i fattori di sostenibilità siano presi in considerazione nella valutazione dei rischi. Al momento, del resto, la Commissione europea sta discutendo una modifica legislativa in base alla quale, tra l'altro, nel quadro della direttiva Mifid l'indagine sulle preferenze degli investitori in materia di sostenibilità andrà espressamente definita come obbligo. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende garantire la precisazione del dovere fiduciario per quanto concerne l'inclusione di fattori di sostenibilità da parte degli istituti di previdenza?
2. Poiché i cambiamenti climatici celano notevoli rischi finanziari, occorrerebbe incaricare la CAV PP di considerare la sorveglianza dell'attenzione con cui gli istituti di previdenza ne tengono conto quale parte integrante dei suoi obblighi di alta vigilanza sulle autorità di vigilanza diretta. In che modo il Consiglio federale intende garantire che la gestione dei rischi climatici venga adeguatamente considerata nell'attività di vigilanza sulle casse pensioni?
3. In base agli obblighi di trasparenza (art. 65a LPP) e di informazione degli assicurati (art. 86b LPP), tutte le casse pensioni svizzere dovrebbero dichiarare a quanto ammontano i rischi finanziari dei cambiamenti climatici. In che modo intende garantire il rispetto degli obblighi di dichiarazione in materia di rischi climatici?
4. Quali incentivi, direttive e/o basi giuridiche intende elaborare per indurre gli istituti di previdenza svizzeri a informarsi sulle preferenze dei loro assicurati in materia di sostenibilità?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nella risposta all'interrogazione Chevalley 18.1051, "L'UFAS non è in sintonia con i cambiamenti climatici", il Consiglio federale ha ribadito che i rischi di cui all'articolo 71 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) sono rischi legati agli investimenti. In questa formulazione possono essere intesi tra l'altro anche i rischi derivanti da modifiche della regolamentazione statale, ad esempio per attenuare i cambiamenti climatici (detti anche "rischi di transizione"). Questa disposizione non esige che gli istituti di previdenza evitino del tutto tali rischi, ma soltanto che ne tengano conto in modo adeguato. Poiché i rischi legati agli investimenti potrebbero comportare rettifiche di valore e, quindi, mancati guadagni, il Consiglio federale parte dal presupposto che gli istituti di previdenza ne tengano adeguatamente conto nella ripartizione dei rischi nel quadro del loro dovere fiduciario. Pertanto, non ritiene necessaria alcuna regolamentazione supplementare. Il piano d'azione, la perizia e la direttiva europea menzionati dall'autore dell'interpellanza non sono vincolanti per gli istituti di previdenza svizzeri.
Le autorità di vigilanza LPP non hanno l'obbligo di sorvegliare l'attenzione con cui gli istituti di previdenza tengono conto dei rischi climatici. Inoltre, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale è indipendente dall'amministrazione federale e il Consiglio federale non è legittimato a intervenire nelle attività di vigilanza sugli istituti di previdenza.
3. L'articolo 65a LPP obbliga gli istituti di previdenza a fornire informazioni, in particolare sulla loro situazione finanziaria e sulla sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza. Dal canto suo, l'articolo 86b LPP esige che gli istituti di previdenza informino gli assicurati in particolare sui loro diritti alle prestazioni e sull'organizzazione dell'istituto a cui sono affiliati. Questi articoli hanno quindi una portata concreta, la quale però non è in relazione diretta con i rischi climatici. L'amministrazione del patrimonio costituisce un compito intrasmissibile e inalienabile dell'organo supremo degli istituti di previdenza. Il patrimonio viene investito in forma collettiva, e non in forma individuale.
4. Nella scelta della strategia d'investimento gli istituti di previdenza sono liberi di prendere in considerazione anche i rischi legati allo sviluppo sostenibile e di informare e/o consultare i loro assicurati in merito.
Risposta del Consiglio federale.