18.4378 · Interpellanza · 2018-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
I beneficiari di una rendita AI la cui rendita è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione percepiscono temporaneamente la loro rendita iniziale a titolo di prestazione transitoria conformemente all'articolo 32 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) se nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presentano una nuova incapacità al lavoro.
Nel contempo, il loro diritto alla rendita viene riesaminato. In certi casi, nonostante una nuova incapacità al lavoro duratura e l'impossibilità di riprendere l'attività lucrativa o di aumentare il grado d'occupazione, la rendita iniziale non è più stata concessa o lo è stata solo in forma ridotta. Questo rischia di scoraggiare le persone interessate a riprendere l'attività lucrativa o ad aumentare il grado d'occupazione. Ne risulta una situazione disastrosa sia per le finanze dell'AI sia per le persone che vorrebbero riprendere l'attività lucrativa o aumentare il grado d'occupazione.
Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Qual è la percentuale delle persone che, dopo aver beneficiato di una prestazione transitoria giusta l'articolo 32 LAI, percepiscono una rendita inferiore a quella versata prima della ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado d'occupazione o non ricevono più alcuna rendita?
2. Non ritiene che vi sia un problema di incentivi se persone che non sono riuscite ad integrarsi nel mercato del lavoro perdono definitivamente la rendita AI che ricevevano prima di riprendere l'attività lucrativa o di aumentare il grado d'occupazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1.Dalle analisi statistiche concernenti la prestazione transitoria, introdotta con effetto dal 1° gennaio 2012 nel quadro della 6a revisione AI, risulta che essa è versata solo in un numero esiguo di casi. Fino alla fine del 2018 era stata concessa complessivamente in 260 casi, in 60 dei quali è ancora versata mentre in 200 è stata nel frattempo soppressa. Di questi 200 assicurati cui la prestazione transitoria è stata soppressa, quasi la metà riceve nuovamente una rendita AI. Sulla base dei dati disponibili non è però possibile dire se questa sia superiore o inferiore a quella iniziale. In circa il 40 per cento dei casi non viene versata più alcuna rendita e nel 10 per cento dei casi gli assicurati hanno raggiunto l'età di pensionamento AVS o sono deceduti.
2. Affinché una prestazione transitoria possa essere concessa, giusta l'articolo 32 capoverso 1 lettera c della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) deve innanzitutto verificarsi una modifica del grado d'invalidità dell'assicurato. È quindi necessario che la rendita sia stata ridotta o soppressa perché l'assicurato ha partecipato con successo a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI, ripreso l'attività lucrativa o aumentato il grado d'occupazione. La riduzione o soppressione della rendita AI è stabilita in una decisione.
Qualora non vi fossero disposizioni concernenti la prestazione transitoria, in caso di ricaduta l'assicurato dovrebbe nuovamente annunciarsi presso l'ufficio AI, il quale dovrebbe riesaminare, partendo da zero, se vi sia un eventuale nuovo diritto alla rendita. Se il datore di lavoro non fosse più soggetto all'obbligo di continuare a versare il salario e l'assicurato non disponesse di un'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa, quest'ultimo si ritroverebbe piuttosto rapidamente senza protezione finanziaria.
Tuttavia, grazie alla prestazione transitoria l'AI e, con essa, anche la previdenza professionale (cfr. articolo 26a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP; RS 831.40]) versano nuovamente, dopo poco tempo (ossia, secondo l'articolo 32 capoverso 1 e 2 LAI, dopo 30 giorni), senza formalità burocratiche e quale soluzione transitoria, l'importo della rendita che l'assicurato percepiva prima della riduzione o soppressione di quest'ultima. La prestazione transitoria viene versata a prescindere dall'esistenza di una nuova invalidità giusta l'articolo 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), a condizione però che l'incapacità al lavoro sia pari ad almeno il 50 per cento (cfr. articolo 32 capoverso 1 lettera a LAI).
La prestazione transitoria viene concessa finché l'AI non ha chiarito i fatti e può decidere in merito a un eventuale nuovo diritto alla rendita a causa della ricaduta.
Alla fine la nuova decisione in materia di prestazioni emanata dall'ufficio AI si basa sempre sulla situazione concreta dell'assicurato riguardo al suo stato di salute in quel momento, a prescindere che sia stata corrisposta o meno una prestazione transitoria. Quest'ultima garantisce però all'assicurato il mantenimento della protezione finanziaria fino all'emanazione della nuova decisione in materia di prestazioni.
Il Consiglio federale ritiene che, nell'ottica dell'obiettivo prefissato, le disposizioni concernenti la prestazione transitoria abbiano dato buoni risultati per gli assicurati e che non vi sia alcun problema di incentivi.
Risposta del Consiglio federale.