18.4392 · Postulato · 2018-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla situazione dell'apporto di luce diurna nelle abitazioni svizzere. Bisognerà inoltre identificare i campi d'intervento che consentono di adottare misure e regole concrete di incentivazione per promuovere l'apporto di luce diurna in questi edifici. In particolare, si terrà conto di aspetti come la prevenzione sanitaria, il comfort abitativo e la qualità di vita, nonché lo sfruttamento dei potenziali di risparmio energetico.
Begründung
Una buona illuminazione naturale ha un effetto positivo sul benessere, sulle prestazioni, sull'umore e sulla salute. In Svizzera, le persone trascorrono fino al 90 per cento del loro tempo al chiuso, soprattutto negli spazi di lavoro e di vita. È quindi molto importante garantire la migliore qualità possibile di luce diurna negli ambienti interni. A tal fine, in Svizzera non esistono né norme né direttive specifiche per le abitazioni, né tantomeno una sensibilizzazione in tal senso. L'articolo 15 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (tutela della salute, OLL 3), invece, contiene una disposizione relativa all'illuminazione naturale sufficiente nelle aree di lavoro.
In materia di luce diurna, questa disparità di trattamento delle abitazioni rispetto ai locali di lavoro non è né comprensibile né appropriata.
Ciò significa che si potrebbe sfruttare appieno un potenziale di risparmio energetico inutilizzato. Il rapporto, pertanto, oltre agli aspetti riguardanti la salute, dovrebbe illustrare il ruolo della luce diurna per conseguire un risparmio energetico, tenendo conto del funzionamento delle finestre (su facciate, tetti).
Già solo la riduzione del consumo energetico grazie a un miglior apporto di luce diurna offre diverse possibilità; inoltre l'aumento del numero di finestre e la massimizzazione del grado di trasmissione della luce nelle vetrate denotano promettenti potenziali di risparmio energetico. Allo stesso tempo, queste ottimizzazioni aumentano anche il comfort abitativo e la qualità di vita. Al fine di fornire le informazioni e gli orientamenti necessari, il rapporto dovrebbe quantificare concretamente i possibili obiettivi in LUX.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di un apporto sufficiente di luce diurna negli ambienti abitativi e professionali. In virtù del mandato normativo ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 e dell'articolo 40 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11), nell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) e nell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114) ha stabilito dei requisiti minimi riguardanti l'illuminazione naturale con luce diurna nei locali di lavoro.
Diversamente da quanto avviene nell'ambito della protezione dei lavoratori, che in virtù dell'articolo 110 della Costituzione federale (Cost; RS 101) ricade nel settore di competenza della Confederazione, in materia di prescrizioni edili di carattere generale non sussiste alcuna competenza federale. Di conseguenza la Confederazione non possiede la competenza normativa per definire obiettivi sull'apporto di luce diurna nelle abitazioni.
Tuttavia, contrariamente a quanto indicato nella motivazione, non vi è alcuna disparità di trattamento per quanto riguarda le abitazioni. I regolamenti edilizi applicabili prevedono requisiti minimi comparabili per le abitazioni, come dimostra una ricerca a campione: i Cantoni di Berna, Friburgo, Nidvaldo e Zurigo hanno stabilito in modo unitario che la superficie delle finestre deve essere almeno un decimo della superficie del pavimento.
In questo contesto, non sembra opportuno stilare un rapporto sull'apporto di luce naturale negli edifici residenziali svizzeri. Inoltre, le superfici vetrate più grandi possono anche comportare svantaggi come l'abbagliamento o il surriscaldamento del locale e non portano necessariamente a una riduzione del consumo energetico. L'esatta natura di tali aspetti, tuttavia, non può essere chiarita da un rapporto generale, ma è sempre oggetto della pianificazione individuale per ogni progetto di costruzione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.