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Agenti di vigilanza per rafforzare la lotta contro le frodi nell'ambito delle denominazioni protette dei prodotti agricoli

18.4411 · Mozione · 2018-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato d'introdurre nella legislazione la possibilità per le organizzazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori di collaborare con l'Ufficio federale competente in vista di sorvegliare e salvaguardare le denominazioni protette dei prodotti agricoli contro qualsiasi abuso e atto di concorrenza sleale.

Begründung

L'agente di vigilanza può esercitare le sue attività a ogni stadio della produzione, della trasformazione e in particolare del commercio. Riceve una formazione del tipo "controllore delle derrate alimentari" così come definita nella relativa ordinanza conformemente all'articolo 30 capoverso 5 lettera b della LDerr. Le attività degli agenti di vigilanza sono limitate alle seguenti mansioni specifiche:

1. verificare sul mercato che i prodotti recanti una denominazione protetta siano conformi alla legge e all'elenco degli obblighi in questione;

2. sorvegliare i prodotti simili fabbricati in Svizzera o importati e controllarli riguardo all'origine, al tipo, alla natura e alle qualità specifiche affinché non inducano in errore i consumatori in Svizzera e all'estero e non nuocciano ai prodotti a denominazione protetta.

Gli agenti di vigilanza non possono invece effettuare le certificazioni e i controlli ufficiali dei prodotti a denominazione protetta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) si prefigge, tra l'altro, di proteggere i consumatori dagli inganni. Conformemente all'articolo 18 capoverso 1 LDerr, tutte le indicazioni sulle derrate alimentari devono corrispondere alla realtà. Sono considerati ingannevoli, e quindi inammissibili, segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto (art. 18 cpv. 2 e 3 LDerr). Ai sensi dell'articolo 47 LDerr, all'interno del Paese compete ai Cantoni eseguire la legislazione sulle derrate alimentari. I chimici cantonali sono responsabili anche dell'esecuzione della protezione dagli inganni nel caso delle denominazioni protette.

Oltre a controlli a campione basati sui rischi, sono svolte regolarmente anche campagne di controllo coordinate. Nel 2015, ad esempio, nel quadro di una campagna nazionale basata sui rischi sono stati controllati 1500 prodotti con denominazione protetta, di cui circa 300 (20 per cento) sono stati oggetto di una contestazione. Il maggiore numero di casi di non conformità è stato riscontrato nel settore gastronomico. A seconda della natura e della gravità delle carenze riscontrate, gli organi di esecuzione hanno emanato un ammonimento o denunciato il caso alle autorità di perseguimento penale. Per le denominazioni protette il tasso delle contestazioni è quindi relativamente elevato. È nella responsabilità dei settori interessati apportare miglioramenti nell'ambito del controllo autonomo prescritto dalla legge (art. 26 LDerr), affinché sul mercato non giungano prodotti ingannevoli. I controlli dei prodotti a denominazione protetta continuano a essere effettuati dalle autorità cantonali di esecuzione nel quadro delle loro attività ordinarie.

La collaborazione tra le organizzazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori e le autorità federali e le autorità cantonali di esecuzione richiesta dall'autrice della mozione è già possibile oggi. Dei casi notificati dalle organizzazioni private ai servizi competenti si occupano le autorità di esecuzione, che li esaminano nel quadro delle attività di esecuzione ordinarie. Per rendere ancora più agevole ed efficace la collaborazione, gli uffici federali competenti e le autorità cantonali di esecuzione stanno studiando, nell'ambito dell'attuazione della strategia generale lungo l'intera catena alimentare, come migliorare ulteriormente lo scambio di dati tra privati (p. es. servizi di certificazione) e organi di esecuzione. I primi risultati sono attesi entro la fine del 2019.

L'istituzione di un nuovo organo di controllo parallelo alle autorità cantonali preposte all'esecuzione della LDerr non creerebbe alcun valore aggiunto diretto rispetto alla situazione attuale. Al contrario, comporterebbe un maggiore sforzo di coordinamento per evitare doppi controlli e oneri amministrativi supplementari per le imprese.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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