19.3032 · Mozione · 2019-03-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza.
Begründung
Attualmente nell'UE è lo Stato di residenza che versa ai frontalieri le prestazioni di disoccupazione. Questa prassi vale anche per la Svizzera e si basa sul terzo aggiornamento dell'Allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione effettuato dal Comitato misto nel 2012 (adozione del regolamento UE n. 883/2004). L'onere finanziario per la Svizzera si limita oggi al versamento di indennità di disoccupazione per tre o cinque mesi - a seconda del periodo di contribuzione della persona disoccupata - ai Paesi di residenza dei frontalieri disoccupati. Dopo di che spetta allo Stato di residenza occuparsi dei propri frontalieri senza impiego. L'importo delle indennità versate dalla Svizzera agli Stati UE è ammontato nel 2015 a quasi 200 milioni di franchi (risposta del Consiglio federale all'interpellanza 16.3450).
Alcuni Paesi membri dell'UE vorrebbero cambiare la prassi a loro vantaggio e a scapito della Svizzera. Il 21 giugno 2018 i ministri degli affari sociali dell'UE hanno deciso di modificare le disposizioni relative al pagamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri. In futuro le prestazioni non sarebbero più versate dal Paese di residenza, bensì dall'ultimo Stato in cui la persona disoccupata ha lavorato. Il nuovo regolamento deve essere ancora approvato dal Parlamento europeo.
Secondo le stime della SEM questo cambio di paradigma per i 320 000 frontalieri ci costerebbe ogni anno centinaia di milioni di franchi. Alcuni esperti ritengono che i costi supplementari potrebbero addirittura raggiungere un miliardo di franchi all'anno.
È dunque opportuno incaricare il Consiglio federale di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La procedura legislativa interna dell'UE per la revisione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non è ancora conclusa.
Sembrava che fosse stato raggiunto un compromesso tra le istituzioni europee del Parlamento, della Commissione e del Consiglio. Tuttavia, visto che quest'accordo non ha ottenuto la maggioranza necessaria presso il Comitato dei rappresentanti permanenti, saranno probabilmente le future presidenze dell'UE a proseguire i lavori di riforma di questo regolamento.
In assenza di una versione definitiva dell'atto modificatore, non è possibile conferire un mandato negoziale alla delegazione svizzera per le discussioni all'interno del Comitato misto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Prima che il Comitato misto possa discutere dell'eventuale recepimento del regolamento rivisto e delle sue modalità nell'ALC, l'UE deve sottoporre alla Svizzera un'apposita domanda.
Secondo l'allegato II dell'ALC la Svizzera non è di fatto tenuta a recepire una nuova regolamentazione. Si può tuttavia presumere che l'UE e i suoi Stati membri esigano dalla Svizzera il recepimento nell'ALC del regolamento n. 883/2004 rivisto. Una decisione in tal senso richiede l'accordo delle due parti all'interno del Comitato misto, che è composto in maniera paritetica. Il Consiglio federale esaminerà la questione dell'eventuale recepimento a tempo debito. Considerando la portata e le ripercussioni che implica, l'accettazione del recepimento sarà probabilmente di competenza dell'Assemblea federale (con un eventuale referendum).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.