19.3140 · Interpellanza · 2019-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 20 dicembre 2018 il comitato per la dignità umana nel settore dell'asilo "Komitee für Menschenwürde im Asyl" ha depositato presso la Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo una petizione volta a permettere a due cittadini eritrei le cui domande d'asilo erano state respinte in ultima istanza dal Tribunale amministrativo federale di concludere la formazione professionale nella loro azienda di tirocinio nel medesimo Cantone. Entrambi devono lasciare la Svizzera, ma un rimpatrio coatto in Eritrea non è possibile in un prossimo futuro.
Questa situazione è ampiamente insoddisfacente sia per l'azienda di tirocinio sia per i giovani interessati e comporta costi elevati per l'ente pubblico, in quanto sussiste un diritto al soccorso d'emergenza.
Nella sua risposta alla petizione il Consiglio di Stato rileva che le due persone soggiornano illegalmente in Svizzera. Il rilascio di un permesso per proseguire la formazione professionale in Svizzera sarebbe pertanto contrario alla legislazione federale.
In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Non ritiene anch'esso necessario evitare queste situazioni insoddisfacenti, soprattutto nel caso di persone il cui rimpatrio coatto in patria non sarà possibile per un lungo periodo?
2. Ritiene vi siano possibilità, nel quadro della procedura d'asilo celere introdotta il 1° marzo 2019, di evitare situazioni di questo tipo?
3. È disposto a elaborare una soluzione legale per i richiedenti l'asilo respinti in età formativa che consenta di concludere una formazione professionale in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale è consapevole del problema. Una politica credibile e coerente in materia d'asilo implica tuttavia che i richiedenti l'asilo respinti lascino la Svizzera entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni dopo la notifica della decisione da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Conformemente alla legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) un termine di partenza più lungo può essere accordato se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono (art. 45 LAsi). La durata della proroga può ammontare, in casi eccezionali, al massimo a sei mesi. In casi particolari il quadro normativo permette pertanto di garantire, in via eccezionale, che una persona respinta con decisione passata in giudicato in procinto di concludere una formazione possa portarla a termine prima della sua partenza dalla Svizzera. Le richieste di proroga del termine di partenza possono tuttavia essere accolte soltanto se l'interessato sta effettivamente preparando la partenza dalla Svizzera. Non esiste alcuna base legale per un'autorizzazione eccezionale per i casi menzionati dall'autore dell'interpellanza.
La velocizzazione delle procedure d'asilo entrata in vigore il 1° marzo 2019 si prefigge di concludere il più rapidamente possibile le procedure d'asilo in Svizzera, nonché di promuovere precocemente l'integrazione delle persone che hanno ottenuto l'asilo o l'ammissione provvisoria. Nel contempo, le persone che non necessitano della protezione della Svizzera devono lasciare quanto prima il nostro Paese. In seguito a questa velocizzazione, di norma i richiedenti l'asilo non adempiono ancora i requisiti scolastici e linguistici necessari per una formazione professionale. In tal modo si intende evitare le situazioni descritte dall'autore dell'interpellanza.
3. I richiedenti l'asilo possono restare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, affinché possa essere chiarito se necessitano la protezione del nostro Paese. Questo soggiorno non serve dunque ad assolvere una formazione in Svizzera. La creazione di una normativa che consentirebbe, in generale, di portare a termine formazioni iniziate in Svizzera, eventualmente di lunga durata, è in contraddizione con gli obiettivi della velocizzazione della procedura d'asilo, in vigore dal 1° marzo 2019. Inoltre privilegerebbe in maniera ingiustificata i richiedenti l'asilo tenuti a partire rispetto agli altri stranieri obbligati a lasciare la Svizzera, per i quali il diritto in materia non prevede una normativa in tal senso.
Risposta del Consiglio federale.