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19.3149 · Interpellanza · 2019-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Secondo le ultime informazioni, le istituzioni europee avrebbero trovato un accordo, per quanto fragile, sui punti più controversi relativi al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale, in particolare per quanto attiene al versamento della disoccupazione ai frontalieri.

Secondo l'accordo raggiunto, che deve ancora essere approvato da Parlamento europeo e Stati membri, le indennità di disoccupazione le dovrebbe pagare il paese dove il frontaliere ha lavorato, quindi nel nostro caso la Svizzera, e non quello di residenza, come finora.

Se applicata, questa disposizione avrebbe, come riconosciuto dalla stessa SEM, conseguenze estremamente pesanti per la Svizzera. A maggior ragione ne avrebbe per il Canton Ticino, dove i frontalieri sono oltre 65 000, vale a dire quasi un terzo dei lavoratori totali. Infatti, se il pagamento delle indennità sarebbe di competenza federale, il potenziamento degli Uffici regionali di collocamento (URC), con i relativi costi, rimarrebbe invece carico dei Cantoni.

Inoltre, la nuova regola avrebbe quale ovvia conseguenza l'iscrizione sistematica dei frontalieri rimasti senza lavoro agli URC (attualmente in pochi lo fanno). Ciò azzererebbe del tutto la "preferenza indigena light"; ovvero, le disposizioni-farsa che hanno trasformato la preferenza indigena, votata dal popolo e prevista dalla Costituzione, in una sedicente precedenza settoriale delle persone iscritte agli URC. Ma è evidente che, se tutti i disoccupati frontalieri saranno iscritti agli URC, i residenti non disporrebbero più di alcuna "preferenza", neppure "light", nei loro confronti.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Nel caso l'impostazione uscita da Bruxelles venisse confermata dal parlamento UE e dagli Stati membri, è intenzione della Svizzera rifiutare di adeguarsi? Se no, perché?

2. E consapevole il Consiglio federale delle conseguenze che un eventuale adeguamento avrebbe non solo per la Confederazione, ma anche per i Cantoni, ed in particolare per quelli in cui il numero dei frontalieri è particolarmente elevato, leggi eccessivo, come è il caso del Ticino?

3. E consapevole il Consiglio federale che l'adeguamento alle nuove disposizioni UE equivarrebbe all'azzeramento della "preferenza indigena light"?

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito della revisione del regolamento europeo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sembrava che fosse stato raggiunto un compromesso tra le istituzioni europee del Parlamento, della Commissione e del Consiglio sulla questione delle indennità di disoccupazione per i frontalieri. Tuttavia, visto che quest'accordo non ha ottenuto la maggioranza necessaria negli Stati membri, saranno le future presidenze dell'UE a proseguire i lavori di riforma di questo regolamento e a cercare di giungere a un nuovo compromesso tra le proposte molto divergenti del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.

I testi proposti dalle istituzioni europee hanno in comune l'idea di un cambio di paradigma e del versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri da parte dello Stato dell'ultimo impiego. Secondo le stime della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) i costi derivanti da questo cambiamento ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi. Finché non sarà disponibile il testo definitivo dell'UE, la Svizzera non può stimare i costi in modo più preciso.

Se l'UE dovesse adottare una modifica del regolamento in questione e dovesse chiedere alla Svizzera di integrare l'atto modificatore nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, allegato II), si seguirebbe la procedura prevista dall'ALC: l'UE deve presentare alla Svizzera una domanda ufficiale di recepimento all'interno del Comitato misto ALC Svizzera-UE. L'adeguamento dell'allegato II richiede una decisione all'unanimità delle due Parti. Il comitato misto potrà prendere una decisione solo dopo che sarà conclusa in Svizzera la procedura di approvazione del recepimento del nuovo regolamento. Quest'ultima segue il consueto iter nel rispetto delle competenze costituzionali esistenti e dei diritti alla consultazione del Parlamento e del popolo.

Per il momento, quindi, la SECO non può né valutare l'impatto del nuovo regolamento sulle regioni con il maggior numero di frontalieri, né esaminare la sua compatibilità con il diritto svizzero attuale (in particolare con l'obbligo di annuncio dei posti vacanti).

Risposta del Consiglio federale.