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19.3243 · Mozione · 2019-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento secondo cui le esecuzioni pagate sono automaticamente cancellate dal registro.

Begründung

Quando un debitore paga l'importo di un'esecuzione, questa resta iscritta presso l'ufficio con una somma di 0 franchi. Queste iscrizioni continuano a figurare nell'estratto rilasciato dagli uffici d'esecuzione e fallimenti.

Per far cancellare l'iscrizione, occorre che il creditore chieda il ritiro dell'esecuzione presso l'ufficio d'esecuzione e fallimenti. Può capitare che alcuni creditori fatturino spese.

Ciò genera lavoro per i creditori e un costo per il debitore.

Propongo pertanto di modificare la legge prevedendo di considerare ritirata dal creditore un'esecuzione pagata integralmente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 8a della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) prevede che le esecuzioni restino iscritte negli estratti del registro delle esecuzioni per cinque anni, e questo in linea di massima anche se il debito è stato pagato integralmente. In questo caso, sull'estratto figura soltanto un'annotazione complementare ("pagato"). L'esecuzione non è invece comunicata a terzi se è stata ritirata dal creditore, che tuttavia non è tenuto a farlo, anche nel caso in cui il debito sia stato pagato integralmente. La soluzione in vigore poggia sull'idea che anche i debiti pagati dopo l'avvio dell'esecuzione sono importanti per la pertinenza degli estratti, in quanto rivelano che il debitore ha adempiuto i suoi obblighi soltanto sotto la pressione di un'esecuzione. Il fatto che le esecuzioni ritirate non siano più comunicate a terzi è pertanto incoerente e diminuisce la pertinenza degli estratti. Prima della grande revisione della LEF del 1994 (in vigore dal 1° gennaio 1997), un ritiro non aveva alcuna ripercussione sul contenuto dell'estratto. La modifica apportata all'epoca intendeva incentivare il debitore a saldare i propri debiti dopo l'avvio dell'esecuzione. L'annullamento automatico dell'esecuzione chiesto nella mozione eliminerebbe l'incentivo a pagare un debito prima dell'avvio di un'esecuzione, perché potrebbe essere facile cancellare l'esecuzione iscritta dopo il pagamento del debito.

Con l'ultima revisione della LEF (RU 2018 4583; in vigore dal 1° gennaio 2019), le esecuzioni ingiustificate possono ora essere cancellate rapidamente dagli estratti; ciò ha nettamente attenuato il problema che si pone nel caso in cui un debitore paga un debito inesistente soltanto per evitare l'avvio di un'esecuzione o per ottenerne la cancellazione a posteriori. Occorre inoltre segnalare che in occasione dei lavori su quest'ultima revisione la competente commissione del Parlamento ha esaminato e respinto anche la modifica chiesta con la presente mozione.

La modifica chiesta dall'autore della mozione non soltanto diminuirebbe la pertinenza degli estratti, ma porterebbe pure a un deterioramento della morale di pagamento. Il Consiglio federale ritiene pertanto adeguata la soluzione in vigore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.