19.3405 · Interpellanza · 2019-03-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Di regola i rappresentanti legali dei minori sono innanzitutto i genitori. Talvolta, però, questi ultimi sono deceduti o non possono più assumere la loro responsabilità a causa di conflitti d'interesse conseguenti a divorzi non consensuali o di revoca dell'autorità parentale. In queste situazioni il diritto dei minori di essere informati, consigliati, sentiti e protetti è a rischio. Finora il Consiglio federale si è pronunciato contro l'istituzione di un difensore civico incaricato di tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù. Nel parere in risposta alla mozione 14.3758 afferma che i compiti che assolverebbe una figura di questo tipo sono ora ripartiti "su molteplici attori" e raccomanda un maggior coordinamento. Viste però le attuali lacune, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti, circostanziate domande:
1. I bambini e i giovani dove possono ricevere consulenza giuridica, anche mantenendo l'anonimato, su possibili misure di protezione o in caso di divorzio non consensuale? Prendiamo l'esempio di una giovane collocata presso terzi che, fuggita, si nasconde ed è ricercata dalla polizia. Vorrebbe dare sue notizie, ma non ha alcuna fiducia nell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) e teme provvedimenti punitivi. Dove può ricevere aiuto?
2. Supponiamo che un minore non sia a conoscenza delle diverse offerte di aiuto disponibili - quali l'aiuto alle vittime e l'APMA - o che una giovane voglia proteggere la sorellina da un padre violento. Dove possono ricevere aiuto e consulenza, mantenendo l'anonimato?
3. Come si può evitare che un membro dell'APMA o un curatore abusi del proprio potere a danno di un minore? Supponiamo che un curatore vieti a un minore di andare a trovare il padre e che il minore, a causa del collocamento presso terzi, non abbia alcuna fiducia nell'APMA. A chi può rivolgersi?
4. Quale offerta può evitare che bambini o giovani disperati, oppure i loro genitori, si rivolgano ai media, violando così la propria sfera privata o quella dei propri figli?
5. Come si possono evitare, prima che vengano messi in atto, collocamenti affrettati presso terzi? Ad esempio, i figli di genitori cui è stata revocata l'autorità parentale vengono talvolta collocati presso terzi senza che l'APMA abbia esaminato la possibilità di affidarli a una zia. A chi possono rivolgersi questi minori o i loro familiari per far esaminare questa possibilità?
6. Ipotizziamo che minori debbano essere collocati presso terzi prima che sia disponibile una perizia sulla capacità della madre di provvedere alla loro educazione. Non vi è alcuna minaccia acuta per il loro benessere ed essi vorrebbero rimanere con la madre. L'APMA non ha istituito alcuna rappresentanza legale per i minori. Come vengono a sapere i minori che hanno diritto a un rappresentante legale?
7. Supponiamo che, per motivi finanziari, un minore incapace di discernimento ai cui genitori è stata revocata l'autorità parentale debba essere collocato presso terzi dopo aver vissuto per otto anni presso una famiglia affidataria o che l'APMA collochi un fratello e una sorella presso due famiglie affidatarie diverse per accrescere le possibilità di adozione. Chi è giuridicamente legittimato a ricorrere contro queste decisioni? Chi tutela il diritto di questi minori di crescere insieme al fratello o alla sorella?
8. Supponiamo che in una procedura di divorzio non consensuale la madre abiti a Berna e il padre a Zurigo. Se i minori non sono sentiti, chi presta aiuto, senza formalità burocratiche, a livello intercantonale?
9. Nel marzo del 2017 ha comunicato che, in collaborazione con i Cantoni, l'APMA e gli ambienti interessati, avrebbe eseguito accertamenti di alcuni fatti in cui era stata coinvolta l'APMA e che, qualora si fossero rivelate necessarie modifiche di legge, entro la fine del 2018 avrebbe elaborato un avamprogetto. Qual è il calendario previsto attualmente per questo avamprogetto?
10. Concorda sul fatto che questo progetto permetterebbe di definire in modo preciso la possibile impostazione della funzione di difensore civico dei diritti dell'infanzia e della gioventù e di proporne l'istituzione al Parlamento?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4./8. In caso di problemi o domande inerenti alle misure di protezione dei minori e alle procedure di divorzio, i bambini e i giovani possono rivolgersi, anche mantenendo l'anonimato, a diverse organizzazioni private che offrono informazione, consulenza, aiuto o assistenza giuridica, quali Kinderanwaltschaft Schweiz (www.kinderanwaltschaft.ch), il Centro di ascolto e assistenza del minore e dell'adulto (www.kescha.ch/it/), il servizio Consulenza e aiuto 147 di Pro Juventute (www.projuventute.ch > Consulenza + aiuto 147) o Ciao (www.ciao.ch). In caso di bisogno, queste organizzazioni indirizzano i bambini e i giovani ai servizi di consulenza o di consulenza alle vittime dei rispettivi Cantoni. Un sostegno a bassa soglia in situazioni difficili si può trovare anche presso l'assistenza sociale scolastica e le attività giovanili. Per i genitori ci sono offerte analoghe. Garantire un'offerta di consulenza sufficiente per i bambini e i giovani e per i loro genitori e farla conoscere agli interessati è di competenza dei Cantoni.
5. Le possibili opzioni per un maggior coinvolgimento, nell'ambito del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, delle persone vicine sono oggetto dei lavori in corso preannunciati a suo tempo dal Consiglio federale nel rapporto del 29 marzo 2017 sulle prime esperienze maturate con il nuovo diritto in materia ("Erste Erfahrungen mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht"; al riguardo cfr. anche la risposta alla domanda 9). Per il resto si rimanda a quanto già esposto.
6. Dal 1° gennaio 2013, il diritto prevede esplicitamente che la disposizione di una rappresentanza del figlio sia esaminata d'ufficio nel caso in cui il procedimento concerne il ricovero del figlio (art. 314abis cpv. 2 n. 1 del Codice civile, CC; RS 210). Se per una determinata procedura non è nominato un curatore, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) deve motivare questa scelta in una decisione intermedia autonoma o nella decisione concernente il ricovero, spiegando in che forma l'opinione del figlio sia stata raccolta e considerata nella procedura. Per il resto si rimanda a quanto già esposto.
7. L'articolo 450 capoverso 2 CC prevede una legittimazione al reclamo eccezionalmente ampia: oltre alle persone che partecipano direttamente al procedimento, sono infatti legittimate al reclamo anche le persone vicine all'interessato e tutte le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Gli interessi dei figli sono garantiti dall'APMA e da un'apposita rappresentanza eventualmente disposta.
9. I lavori sono già in corso. È disponibile la perizia di un esperto esterno con proposte concrete, che si sta attualmente integrando con rilevazioni empiriche sulla prassi, mediante un'inchiesta condotta presso tutte le APMA. Al contempo, un gruppo di esperti sta elaborando un avamprogetto con proposte concrete, che sarà posto in consultazione entro la fine dell'anno.
10. I lavori in corso sono finalizzati a migliorare il coinvolgimento delle persone vicine nelle procedure dell'APMA e a fare chiarezza sulle diverse questioni ancora in sospeso in questo contesto (cfr. la risposta alla domanda 5). Il progetto non è dunque idoneo all'istituzione di una funzione di difensore civico dei diritti dell'infanzia e della gioventù. In particolare, secondo il Consiglio federale l'APMA non può essere presa in considerazione per questa funzione, alla quale sarebbero attribuiti tutt'altri compiti (al riguardo cfr. il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione 14.3758 Bulliard, Difensore civico indipendente dei diritti dell'infanzia).
Risposta del Consiglio federale.