19.3446 · Mozione · 2019-05-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare la legge sulle indennità di perdita di guadagno in modo che in futuro le indennità siano accordate anche alle coniugi e partner registrate di contadini e contadine.
A tale scopo si propongono le due varianti seguenti:
1. in qualità di persona che lavora per l'azienda di famiglia, la coniuge o partner registrata percepisce un salario in contanti, dichiarato all'AVS, che viene versato su un conto a lei intestato; oppure:
2. la coniuge o partner registrata si annuncia alla cassa di compensazione come lavoratrice indipendente. Il reddito dell'attività agricola è suddiviso tra i due coniugi o partner registrati e dichiarato all'AVS.
Begründung
In molte aziende agricole, l'intero reddito è dichiarato alla cassa di compensazione quale reddito del responsabile dell'azienda, a prescindere dall'attività e dal grado d'occupazione della coniuge o partner registrata. Di conseguenza quest'ultima non percepisce alcun salario per l'attività svolta in seno all'azienda ed è considerata senza attività lucrativa dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Come tale non ha dunque diritto all'indennità di maternità. Questa situazione è deplorevole e occorre porvi rimedio. Gli autori della mozione chiedono, in una prima variante, che coniugi e partner registrate siano considerate in futuro come lavoratrici dipendenti e che, in quanto tali, percepiscano un salario. Il salario dovrà essere imperativamente versato sotto forma di salario in contanti su un conto separato a loro intestato. In una seconda variante, gli autori della mozione chiedono che le coniugi o partner registrate non annunciate come dipendenti alla cassa di compensazione vi si annuncino come lavoratrici indipendenti. In tal caso, la coniuge o partner registrata partecipa direttamente al reddito dell'attività agricola. La sua attività indipendente nell'azienda può essere comprovata se quest'ultima è condotta in collaborazione dai due coniugi o partner registrati, oppure se la coniuge o partner registrata gestisce autonomamente un ramo della stessa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come gli autori della mozione, anche il Consiglio federale è del parere che l'attività lucrativa svolta dalle coniugi nelle aziende agricole dovrebbe essere retribuita e dichiarata ai sensi della legislazione sulle assicurazioni sociali, affinché le dirette interessate possano acquisire i diritti che ne derivano, in particolare quello alle indennità di maternità. Nel quadro della Politica agricola, dal 2022 intende dunque subordinare i versamenti diretti a una copertura sociale adeguata delle donne che lavorano in misura considerevole nell'azienda del coniuge.
Secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno, hanno diritto all'indennità di maternità anche le donne che, al momento del parto, collaborano nell'azienda del marito o del partner registrato percependo un salario in contanti o vi svolgono un'attività in qualità di lavoratrici indipendenti. Un'estensione del diritto alle prestazioni alle persone senza attività lucrativa non è mai entrata in linea di conto (cfr. la risposta del Consiglio federale alla domanda Glauser-Zufferey 19.5150).
I gerenti di un'azienda agricola possono già oggi scegliere se remunerare la collaborazione della moglie con un salario soggetto a contribuzione. Non è dunque necessario stabilire per legge le relative modalità di pagamento. Se le coniugi soddisfano i criteri determinanti per un'attività lucrativa indipendente, in particolare quelli di agire in nome proprio, lavorare per conto proprio e sostenere il rischio economico, allora sono già oggi riconosciute come lavoratrici indipendenti dalle casse di compensazione. Già una quindicina di anni fa, l'amministrazione federale e l'Unione svizzera dei contadini avevano elaborato un questionario adeguato alle esigenze specifiche del settore agricolo. Sulla base di queste informazioni dettagliate, le casse di compensazione possono decidere se vi siano i requisiti di un'attività indipendente. Le attività lucrative in questione non devono però essere esercitate a titolo puramente fittizio. Le coniugi che non dispongono di una formazione continua o di un'attività pratica comprovata richieste per ricevere i versamenti diretti dovrebbero tuttavia astenersi dal registrarsi come lavoratrici indipendenti, per evitare che l'intera azienda perda il diritto a tali prestazioni. Comunque sia, le casse di compensazione devono verificare in ogni singolo caso se la situazione economica reale corrisponda a un'attività dipendente o indipendente. Pertanto le misure richieste non sono necessarie o possono essere attuate solo avvantaggiando le donne che collaborano nelle aziende agricole rispetto a quelle che lavorano nel commercio o che non esercitano nessuna attività lucrativa.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.