19.3491 · Postulato · 2019-05-09
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto che mostri come, conformemente agli impegni internazionali della Svizzera, la normativa nazionale sui cartelli possa essere inasprita in maniera mirata al fine di controllare meglio gli investimenti diretti da Paesi terzi per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Il rapporto deve indicare i rischi e le opportunità che un adeguamento della normativa svizzera al regolamento (UE) PE/CONS 72/18 comporterebbe.
Begründung
Ogni volta che un'impresa svizzera viene venduta a un Paese straniero, a un fondo sovrano o a un investitore che si avvale di un vantaggio sui concorrenti grazie a sovvenzioni statali il potere decisionale si allontana dalla Svizzera e si generano distorsioni della concorrenza a sfavore degli operatori di mercato svizzeri. Ciò causa problemi democratici e di politica della sicurezza, in particolare nelle aziende del servizio pubblico o in quelle che operano in settori economici strategici.
Nel 2019 l'UE, confrontata con problematiche simili, ha reagito con nuove prescrizioni per il controllo degli investimenti diretti esteri, realizzate tramite un sistema di cooperazione con il quale gli Stati membri e la Commissione possono scambiarsi informazioni ed esprimere considerazioni specifiche. Gli Stati membri possono continuare a controllare e, nei casi dove fosse necessario, bloccare gli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. La decisione sull'istituzione e sul mantenimento dei sistemi nazionali di controllo resta nelle mani dei singoli Stati membri dell'UE.
In questo settore la Svizzera è rimasta indietro. A inizio 2019, nel rapporto "Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti", il Consiglio nazionale si è dichiarato contrario ai controlli degli investimenti ma favorevole a un monitoraggio. Lo strumento del monitoraggio, poco incisivo, potrebbe essere integrato in futuro da alcune misure della normativa sui cartelli mirate a contrastare la posizione dominante di alcune imprese sul mercato interno europeo. I risultati del rapporto richiesto in questo postulato dovrebbero essere inclusi nel progetto di modernizzazione dei controlli delle fusioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel rapporto del 13 febbraio 2019 "Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti", il Consiglio federale ha esaminato approfonditamente i potenziali rischi degli investimenti diretti esteri in Svizzera e ha dimostrato che la legislazione in vigore consente già alle autorità di contrastare efficacemente le possibili minacce.
Nell'ambito della legge sui cartelli (RS 251), fare appello all'interesse pubblico per vietare i progetti di concentrazione di imprese non rientra nelle competenze del Consiglio federale. Nel contesto della tutela degli interessi nazionali, tuttavia, l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101) gli consente di adottare misure per far fronte a gravi turbamenti dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, rispettando però le condizioni delle restrizioni dei diritti fondamentali, in particolare la garanzia della proprietà e della libertà economica. In pratica, a queste condizioni, potrebbero essere impediti gli investimenti, esteri o nazionali, in aziende e qualsiasi altra azione che costituisca una minaccia diretta all'indipendenza e alla sicurezza della Svizzera.
Inoltre, va notato che il regolamento UE che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti diretti esteri nell'Unione (PE/CONS 72/18) stabilisce uno standard minimo per il controllo degli investimenti. Gli Stati membri restano liberi di introdurne uno. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si applica soprattutto ai progetti d'investimento esaminati nell'ambito di un controllo degli investimenti. Qualora la sicurezza nazionale di uno Stato membro sia minacciata da un progetto d'investimento in un altro Stato membro, il primo Stato può chiedere informazioni al secondo, anche se quest'ultimo non ha effettuato controlli degli investimenti. Infine, la Commissione ha anche la possibilità di esprimere il proprio parere su progetti di investimento individuali, in alcuni casi anche su progetti negli Stati membri senza controllo degli investimenti. Lo Stato membro deve prendere posizione, ma non è tenuto a seguire un'eventuale raccomandazione.
In conclusione, come indicato nel suo rapporto del 13 febbraio 2019, il Consiglio federale non ritiene opportuno in questo momento adottare misure contro gli investimenti diretti esteri. La Svizzera dispone già di un importante dispositivo normativo contro le acquisizioni indesiderate (cfr. rapporto del 13 febbraio 2019). Il Consiglio federale ritiene che il monitoraggio sia uno strumento utile, poiché gli consentirà di riesaminare la situazione nei prossimi quattro anni e, se necessario, di rivedere la propria posizione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.