19.3511 · Mozione · 2019-05-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adattare l'allegato 3 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21) in modo da semplificare e snellire la regolamentazione in materia di dischi di parcheggio.
Questi dovranno misurare almeno 10 centimetri sia in altezza che in larghezza e, come quelli già esistenti, riportare l'indicazione delle ore e delle mezz'ore. Niente vincoli invece riguardo ai colori. Le informazioni pubblicitarie dovranno essere consentite anche sul fronte, oltre alla possibilità già vigente di inserirle nello spazio libero sul retro.
Begründung
Non di rado si sentono casi di cittadini in buona fede e convinti della correttezza delle proprie azioni che vengono multati per l'utilizzo di dischi di parcheggio non ammessi, nonostante l'orario indicato correttamente e il disco posizionato in modo ben visibile. Talvolta la causa sono le dimensioni del disco: un centimetro in meno in larghezza o tre in altezza, per esempio. Viene spontaneo chiedersi se non vi siano problemi più urgenti da risolvere in materia di circolazione stradale.
Questa burocrazia insensata è dovuta all'ordinanza federale sulla segnaletica stradale, che da alcuni anni ammette esclusivamente l'impiego di dischi di parcheggio dell'Unione europea. L'ordinanza in questione dovrebbe invece tornare a concentrarsi sugli aspetti veramente importanti: ora di arrivo riconoscibile e posizione ben visibile del disco (art. 48 cpv. 4 OSStr).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le caratteristiche dei dischi di parcheggio sono prescritte dal diritto federale: assicurandone la visibilità e la riconoscibilità, s'intende agevolare l'attività delle autorità preposte al controllo. L'uniformità prevista dall'allegato 3 numero 1 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) è pertanto pertinente.
I dischi di parcheggio validi in Svizzera corrispondono essenzialmente al modello consigliato dal 1979 dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMP), di cui il nostro Paese è membro fondatore. Le relative prescrizioni sono integrate nell'OSStr dal 1998.
Le informazioni pubblicitarie sono consentite già oggi, sia sul fronte che sul retro. L'importante è che nella superficie minima di 11 per 15 centimetri siano rispettate le prescrizioni dell'ordinanza citata e che tale superficie si contraddistingua chiaramente da elementi grafici supplementari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.