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19.3549 · Interpellanza · 2019-06-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti riguardo al registro di commercio:

1. Quali vantaggi riconosce nel passaggio a un nuovo sistema in cui (anche) le iscrizioni nel registro di commercio consultabili on line sarebbero vincolanti sul piano giuridico?

2. Quali sarebbero gli svantaggi?

3. Quali questioni andrebbero chiarite per poter passare a tale sistema?

4. Il Consiglio federale è disposto a promuovere il passaggio al nuovo sistema?

Begründung

Il nostro ordinamento giuridico parte dal presupposto che ciascuno sia a conoscenza di tutte le iscrizioni nel registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO).

Nella prassi si consultano perlopiù gli estratti cantonali, giuridicamente non vincolanti, tratti dalla banca dati on line "Zefix". Gli estratti cartacei ufficiali e giuridicamente vincolanti sono invece più onerosi da allestire e soggetti a emolumento.

Sussiste dunque una lacuna tra il diritto e la prassi.

Sarebbe pertanto interessante migliorare l'offerta elettronica, rendendola giuridicamente vincolante, analogamente alla Raccolta ufficiale del diritto federale (RU), confronta l'articolo 15 capoverso 2 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La messa a disposizione di estratti on line del registro di commercio giuridicamente validi avrebbe l'effetto positivo di ridurre l'onere amministrativo per le imprese e l'amministrazione. Di conseguenza, l'utilizzo di estratti cartacei non sarebbe più necessario. Questa soluzione sarebbe inoltre più efficace e rapida per le imprese e i loro interlocutori, ad esempio in caso di chiusura del conto bloccato.

Inoltre, consultando il registro di commercio on line (in tempo reale), ci si assicura che i dati siano sempre aggiornati.

2. L'istituzione di una piattaforma appropriata che garantisca la certezza del diritto e impedisca le frodi cagionerebbe costi notevoli. L'adeguamento dei sistemi esistenti non sarebbe probabilmente così semplice e richiederebbe pertanto investimenti importanti. Sarebbe peraltro necessario rivedere e digitalizzare numerosi processi, sia nell'amministrazione sia nell'economia privata. Attualmente questi processi richiedono la presentazione di documenti cartacei.

3. La riforma ipotizzata nell'interpellanza richiederebbe una revisione parziale del Codice delle obbligazioni, il che renderebbe necessario esaminare in modo approfondito perlomeno i punti seguenti: 1) Una disposizione che obblighi le autorità a consultare gli estratti online, poiché altrimenti l'obiettivo perseguito non sarebbe probabilmente raggiunto.

2) Un disciplinamento delle spese: occorrerebbe inoltre esaminare se gli estratti online giuridicamente validi andrebbero sottoposti a un emolumento o potrebbero essere ottenuti gratuitamente. Sarebbe in particolare necessario provvedere affinché il servizio sia accessibile a poco prezzo.

3) In via preliminare andrebbero valutate la fattibilità tecnica e le ripercussioni finanziarie (costi di sviluppo, ma anche un'eventuale riduzione degli emolumenti cantonali in relazione al calo di estratti cartacei venduti) per i Cantoni e la Confederazione.

4) Occorrerebbe infine esaminare come si potrebbe garantire la consultazione di un estratto elettronico che si riferisce a un determinato momento nel passato.

4. Il Consiglio federale intende proseguire sulla via (già avviata) della digitalizzazione del registro di commercio e sostenere gli sforzi profusi per semplificare la vita alle imprese. Prima di vagliare misure concrete occorre tuttavia concludere i lavori in corso e attuare così le modifiche del Codice delle obbligazioni del 17 marzo 2017 (diritto del registro di commercio, cfr. FF 2017 2117 e rapporto esplicativo del 20 febbraio 2019 sulla modifica dell'ordinanza sul registro di commercio, la cui entrata in vigore è prevista per il 2020).

Risposta del Consiglio federale.