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19.3585 · Interpellanza · 2019-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Per la prima volta un sondaggio rappresentativo di gfs.bern su mandato di Amnesty International ha fornito cifre più precise sulla violenza sessuale in Svizzera. Secondo il sondaggio, il 59 per cento delle donne subisce molestie sessuali, una donna su cinque (22 per cento) ha subito almeno una volta nella vita atti sessuali non voluti, il 12 per cento ha patito rapporti sessuali contro la propria volontà. Soltanto l'8 per cento ha sporto denuncia presso la polizia. Gli autori sono pertanto soltanto di rado chiamati a rispondere dei loro atti.

Nell'aprile 2018 la Convenzione di Istanbul è entrata in vigore per la Svizzera. Nell'articolo 36 della Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a dichiarare punibili gli atti sessuali non consensuali con un'altra persona (par. 1 lett. a e b) o il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo (par. 1 lett. c). In Svizzera la nozione giuridica di violenza carnale si fonda invece sulla coazione, ossia sul ricorso a violenza, minacce di violenza o pressioni psicologiche. Se l'autore ha agito chiaramente senza consenso, ad esempio ignorando un esplicito "no", senza tuttavia ricorrere a un ulteriore mezzo coercitivo come la violenza o le minacce, l'atto non può essere punito come violenza carnale o coazione sessuale. Le molestie sessuali, contravvenzione perseguita a querela di parte, non costituiscono una fattispecie residuale adeguata. Questo quadro normativo non è conciliabile con le prescrizioni minime in materia di diritti umani ed è un messaggio deleterio per le vittime ma anche per gli autori di aggressioni sessuali. Nel 2020 è prevista la valutazione della Svizzera da parte del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Grevio). I rapporti di valutazione finora stilati mostrano che il nostro quadro legale è insufficiente.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quale ulteriore necessità di riforma vede nel diritto penale sessuale, affinché tutti gli atti sessuali compiuti senza il consenso della vittima possano essere puniti adeguatamente e quindi la legislazione svizzera adempia le norme internazionali in materia di diritti umani quali la Convenzione di Istanbul?

2. Quali soluzioni sono ipotizzabili affinché il diritto penale sessuale svizzero sia conforme all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul? Quali esempi di riforma attuati in altri Paesi potrebbero essere praticabili per la Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

Dopo un'analisi approfondita effettuata per l'adesione alla Convenzione di Istanbul (Convenzione), il Consiglio federale è giunto alla conclusione che il diritto svizzero vigente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36 della Convenzione (cfr. il messaggio del Consiglio federale, FF 2017 143).

Nel rapporto esplicativo relativo alla Convenzione (https://rm.coe.int/1680462535) è indicato che l'articolo 36 paragrafo 1 copre tutte le forme di atti sessuali non consensuali compiuti intenzionalmente su un'altra persona (n. 189). Non è tuttavia correlato a un obbligo di istituire una normativa penale che punisca espressamente la commissione di atti sessuali non consensuali. Gli Stati sono invece liberi di decidere la formulazione esatta nella legislazione come pure i fattori che escludono un libero consenso (n. 193).

I comportamenti descritti nell'articolo 36 della Convenzione sono perseguibili secondo il Codice penale (CP; RS 311.0) quali reati contro l'integrità sessuale, segnatamente come coazione sessuale (art. 189 CP) e violenza carnale (art. 190 CP). Possono inoltre all'occorrenza entrare in linea di conto anche gli articoli 191 CP (Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 CP (Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 CP (Sfruttamento dello stato di bisogno). Per poter escludere la fattispecie, il consenso agli atti sessuali deve essere volontario.

Il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Grevio), competente per l'esame degli Stati contraenti, ha finora valutato 8 Stati membri su 34. In considerazione del numero limitato e delle specificità delle basi legali dei rispettivi Paesi, non è per il momento possibile trarre conclusioni generali sull'articolo 36 della Convenzione. A prescindere da ciò, le soluzioni previste da altri Paesi non possono essere semplicemente trasposte nel nostro ordinamento giuridico.

In ragione degli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione non vi è pertanto motivo di rivedere il diritto penale sessuale svizzero (cfr. anche la risposta del Consiglio federale relativa all'interpellanza Munz 18.3889, Necessità di riformare il diritto penale sessuale e adeguamenti della Convenzione di Istanbul).

Risposta del Consiglio federale.