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19.3622 · Interpellanza · 2019-06-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

È appena emerso il caso di otto cittadini italiani, residenti nell'Olgiatese, che risultavano al beneficio di indennità di disoccupazione in Italia, mentre lavoravano in Svizzera come frontalieri.

Non si può escludere che si tratti solo della punta dell'iceberg e che i casi di irregolarità reali siano numerosi.

Come noto, l'UE potrebbe decidere - anche se per ora il dossier risulta arenato non essendo stato raggiunto il necessario consenso - di imporre il pagamento delle indennità di disoccupazione dei frontalieri allo Stato di ultimo impiego e non più come adesso (principalmente) a quello di residenza.

Al proposito, il Consiglio federale ha già dichiarato pubblicamente che un eventuale cambiamento di sistema nel senso indicato sopra comporterebbe per la Svizzera costi nell'ordine di grandezza di centinaia di milioni di franchi.

Oltre al tema dei costi si pone anche quello degli abusi: ovvero, dei frontalieri che potrebbero risultare disoccupati in Svizzera ma poi lavorare in nero in Italia.

È dunque fondamentale che la Svizzera rifiuti di adeguarsi all'eventuale nuova regolamentazione UE sulla disoccupazione dei frontalieri. Peraltro, pare che il Lussemburgo abbia già concertato delle eccezioni.

Tuttavia, in considerazione della politica del cedimento da anni praticata dal Consiglio federale e dalle maggioranze politiche in Parlamento nei confronti di ogni e qualsiasi pretesa dell'UE, c'è da temere l'ennesimo "adeguamento".

Chiedo al Consiglio federale:

Nella denegata ipotesi in cui dovesse entrare in vigore la disposizione UE in base a cui a versare le indennità di disoccupazione dei frontalieri dovrà essere lo Stato di ultimo impiego, e la Svizzera decidesse di adeguarsi: come intende il CF evitare che frontalieri beneficiari di rendite LADI in Svizzera lavorino in nero - o anche non in nero - in Italia? Quali controlli internazionali potrebbero essere messi in atto per evitare abusi?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e facente parte dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è attualmente in fase di revisione nell'UE. Se il testo finale dovesse confermare il principio del passaggio al sistema di versamento delle indennità ai frontalieri da parte dello Stato di ultimo impiego, anche la questione della responsabilità in materia, ossia il controllo, dovrà essere ridisciplinata. A quel punto la Svizzera prenderà visione delle proposte relative al controllo e potrà esprimersi.

Stando così le cose, in attesa del testo definitivo del regolamento è prematuro prevedere adesso delle misure per prevenire gli abusi legati a un eventuale versamento di indennità ai frontalieri da parte dello Stato di ultimo impiego.

Infine, il Consiglio federale rammenta che dopo l'approvazione del nuovo testo da parte delle istanze europee l'UE dovrà presentare alla Svizzera una domanda ufficiale di recepimento nel quadro del Comitato misto ALC. Il Comitato misto può emanare questa decisione soltanto al termine della procedura svizzera relativa al recepimento di un atto legislativo dell'UE. Il processo di approvazione nazionale segue il consueto iter, nel rispetto degli attuali principi costituzionali e delle competenze del Parlamento e del popolo.

Risposta del Consiglio federale.