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19.3667 · Mozione · 2019-06-19

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità di istituire un servizio di coordinamento per la lotta al doping e di subordinarlo a fedpol. Questo servizio di coordinamento avrà il compito di sostenere i cantoni nell'adempimento dei compiti secondo l'articolo 22 della legge sulla promozione dello sport LPSpo e in particolare di:

- fornire loro un'assistenza tecnica e materiale per l'adempimento dei compiti loro affidati;

- assicurare il coordinamento nei casi di importanza intercantonale o internazionale;

- garantire lo scambio di informazioni con la Fondazione antidoping svizzera.

Begründung

Il doping è una patologia che intacca le fondamenta dello sport organizzato. La Svizzera vuole mantenere il suo ruolo nella lotta contro le disfunzionalità nello sport e a tal fine deve poter attingere alle risorse dello Stato di diritto come dimostrato recentemente ad esempio dall'operazione "Aderlass" condotta a Seefeld in Austria. In Svizzera lo smercio e la consegna di prodotti dopanti così come l'applicazione a terzi di metodi dopanti sono punibili secondo l'articolo 22 LPSpo, contrariamente al consumo personale di prodotti dopanti e all'applicazione a sé stessi di metodi dopanti. Il consumo personale è sanzionato dalle federazioni sportive.

Pertanto, la collaborazione fra le autorità penali e le agenzie antidoping diventa sempre più importante come lo dimostrano fatti recenti, in particolare l'operazione "Aderlass" a Seefeld.

Attualmente l'operatività quotidiana e i contatti fra le autorità penali cantonali e le autorità doganali non sono così efficaci da garantire l'attuazione corretta dell'articolo 22 LPSpo e questa situazione pregiudica la Svizzera. In particolare, i cantoni non possiedono né le conoscenze specializzate necessarie in materia legislativa né le risorse che consentono delle indagini rapide e sistematiche. Pertanto le indagini non sono condotte secondo un ordine di priorità e segnatamente i casi intercantonali spesso richiedono una complessa e lunga chiarifica delle competenze.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per poter sviluppare i propri svariati effetti positivi lo sport deve mantenere una certa credibilità. La lotta contro il doping è pertanto per il Consiglio federale di centrale importanza.

Con l'emanazione della legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del 17 giugno 2011 (legge sulla promozione dello sport LPSpo, 415.0) si è ribadito che l'azione penale relativa ai delitti nel campo del doping compete ai Cantoni (art. 23 LPSpo) e si consente alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale di coinvolgere nell'indagine gli specialisti dell'agenzia Antidoping Svizzera.

Ai sensi della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri stati del 7 ottobre 1994 (LUC, RS 360), la fedpol assume nella procedura di perseguimento penale le funzioni di centro di coordinamento fra le autorità internazionali di polizia partner e i corpi cantonali di polizia. La fedpol pertanto coordina non solo casi che rientrano nelle competenze della Confederazione, ma espressamente anche indagini internazionali o intercantonali. Con un adeguamento della LUC nel quadro della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) tale funzione della fedpol come autorità centrale di polizia criminale nella LUC viene ad espressione ancora più chiaramente (nuovo: articoli 1 e 2a del disegno LUC). Il messaggio relativo a tale adeguamento è stato approvato dal Consiglio federale il 22 maggio 2019.

La fedpol può svolgere anche indagini di polizia criminale nel quadro di un procedimento penale o anche se non esiste una competenza della Confederazione o di un Cantone. In tale attività è possibile chiedere informazioni ad altre autorità o a privati - anche Antidoping Svizzera - e ricevere e valutare i rapporti degli stessi.

Sussistono pertanto basi legali sufficienti per una collaborazione fra le autorità di polizia nazionali e internazionali nel campo del perseguimento penale ai sensi dell'articolo 22 della legge sulla promozione dello sport.

Nella pratica tale coordinazione avviene anche quando si tratta di casi di una certa ampiezza. Ad esempio nel quadro dell'operazione "Aderlass" la fedpol ha ricevuto dalle competenti autorità di perseguimento penali tedesche e austriache informazioni su un'eventuale partecipazione svizzera e assicurato la coordinazione internazionale e nazionale, con l'estero e con i Cantoni.

Il Consiglio federale è pertanto del parere che gli strumenti attualmente a disposizione siano sufficienti e non debbano essere ulteriormente ampliati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.