19.3710 · Interpellanza · 2019-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Un'indagine rappresentativa condotta dall'istituto di ricerca gfs.bern per conto di Amnesty International ha messo in luce che la violenza sessuale contro le donne è un fenomeno di dimensioni scioccanti nel nostro Paese.
All'incirca una donna su cinque (22 per cento) ha subito atti a carattere sessuale contro la sua volontà e il 12 per cento ha avuto rapporti sessuali non consensuali, ma solo l'8 per cento ha denunciato l'accaduto alla polizia.
Evidentemente, la paura, la vergogna e la mancanza di fiducia nella giustizia impediscono a un numero elevato di ragazze e donne di segnalare le aggressioni sessuali subite. Numerose vittime di stupri si sentono abbandonate dalle autorità e dal potere giudiziario, mentre i colpevoli se la cavano senza essere puniti o con pene inadeguate.
Invito dunque il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali misure è pronto ad adottare e quali risorse intende attivare affinché le vittime di violenze sessuali siano meglio protette e ottengano giustizia?
2. Come può essere facilitato l'accesso alla giustizia per le vittime di violenze sessuali? Esistono sufficienti possibilità di formazione concernenti la loro presa a carico per i membri del sistema giudiziario chiamati a occuparsi di loro?
3. A che punto è l'attuazione della Convenzione di Istanbul? Quali sono le misure previste per l'anno in corso e gli anni seguenti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente l'armonizzazione delle pene (FF 2018 2345) in cui propone sanzioni più severe per i reati violenti e i reati sessuali, in particolare un aumento da uno a due anni di detenzione della pena minima per la violenza carnale. Come esposto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Fehlmann Rielle 19.3481, "Convenzione di Istanbul. Dalle parole ai fatti!", la Confederazione sta lavorando a un progetto di ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Questa nuova ordinanza si fonda sull'articolo 386 del Codice penale, che prevede per la Confederazione la possibilità di prendere misure di informazione, educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità e di sostenere progetti od organizzazioni in quest'ambito (Obiettivi del Consiglio federale 2019, parte I, obiettivo 15). La sua entrata in vigore è prevista nel 2020. Il 3 luglio 2019, il Consiglio federale ha inoltre deciso l'entrata in vigore graduale il 1° luglio 2020 e il 1° gennaio 2022 della legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF 2018 6645), approvata dal Parlamento il 14 dicembre 2018, che migliorerà la protezione dalla violenza nel diritto civile e nel diritto penale.
2. Grazie alla ristrutturazione del sito della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali dedicato all'aiuto alle vittime di reati in Svizzera, dal maggio del 2019 le vittime di violenza sessuale sono meglio informate circa le offerte di sostegno disponibili nei Cantoni (si veda aiuto-alle-vittime.ch/it/). Il sito è stato sviluppato in stretta collaborazione con la Confederazione e beneficia del sostegno finanziario e delle competenze di quest'ultima. Nell'ambito del diritto civile (art. 28b CC), la nuova legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza agevola in particolare l'accesso alla giustizia per le vittime grazie all'eliminazione di ostacoli procedurali. Come sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta alla già citata interpellanza Fehlmann Rielle 19.3481, l'articolo 15 della Convenzione di Istanbul prescrive un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano di violenza contro le donne e di violenza domestica. In Svizzera questo tipo di formazione è di competenza dei Cantoni. Conformemente all'articolo 31 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la Confederazione ha già la possibilità di accordare aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime, comprese le forze di polizia e le autorità giudiziarie. Questi aiuti sono ammontati a 184 000 franchi nel 2017 e a 90 000 franchi nel 2018. Nel suo disegno di legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF 2017 6355), il Consiglio federale aveva inoltre proposto l'obbligo, per i Cantoni, di provvedere al perfezionamento professionale necessario delle persone incaricate di proteggere le vittime di violenze, minacce o insidie (art. 28b cpv. 4 del disegno di CC). Questa proposta è però stata respinta durante le deliberazioni in Parlamento. Nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) organizzerà nell'autunno del 2020, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, una conferenza nazionale sulle nuove disposizioni legali nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e sulla loro applicazione nella prassi di polizia e in quella giudiziaria.
3. Il 13 novembre 2018, l'UFU ha pubblicato una panoramica dei compiti permanenti e correnti della Confederazione in relazione all'attuazione della Convenzione di Istanbul (disponibile su www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-internazionale/consiglio-d-europa/convenzione-di-istanbul.html). Questa pubblicazione, regolarmente aggiornata, elenca oltre ottanta misure che i diversi servizi federali competenti stanno attualmente mettendo in atto.
Risposta del Consiglio federale.