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19.3714 · Interpellanza · 2019-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Con l'adozione della Strategia energetica 2050, si è deciso di intraprendere una svolta energetica. Alla fine del 2019 sarà spenta la prima centrale nucleare. Il contributo all'approvvigionamento elettrico nazionale della centrale nucleare di Mühleberg ammonta a 3 terawattora all'anno di energia elettrica. Gli investimenti in nuovi vettori energetici sono necessari per garantire l'approvvigionamento elettrico e per non rafforzare in modo permanente la dipendenza dalle importazioni di energia elettrica. Nel contempo la produzione di energia eolica dovrebbe aumentare e raggiungere entro il 2050 i 4,3 terawattora all'anno. Attualmente, i 37 impianti in rete producono 0,12 terawattora. Secondo l'Ufficio federale dell'energia (UFE) vi sono 430 impianti con un supplemento RIC e una produzione preventivata di 1,7 terawattora all'anno nonché ulteriori 380 impianti sulla lista d'attesa.

In considerazione delle condizioni di vento vigenti in Svizzera, queste cifre indicano che i 430 impianti con un supplemento RIC provengono principalmente da progetti in cui sono stati scelti tipi di turbine con una tecnica obsoleta e una potenza di 1,5-3 megawatt. Se i tipi di impianti di ultima generazione producono 4-6 megawatt, significa che quelli attualmente registrati risultano per la Svizzera probabilmente inadeguati e inefficienti. Se i progetti si basano in parte su tecnologie obsolete, ciò indica che la durata della procedura di pianificazione è eccessivamente lunga.

Alla luce di queste considerazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Molti progetti sono fermi nella fase di pianificazione da molti anni; vale a dire che numerosi progetti iscritti nella lista RIC non potranno mai essere costruiti e bloccano i mezzi RIC: cosa intende intraprendere a rigurado l'UFE?

2. L'UFE ha la visione d'insieme su tutti i progetti e sui tipi di impianti previsti ed è sicuro che questi tipi di impianti saranno ancora disponibili sul mercato al momento del rilascio dell'autorizzazione edilizia?

3. L'UFE dispone di un quadro generale sulla fattibilità dei singoli progetti affinché gli obiettivi della Strategia energetica possano essere raggiunti?

4. Quali misure sono previste per abbreviare la durata della procedura di pianificazione?

5. Contro i progetti eolici nel quadro della pianificazione direttrice, della pianificazione di utilizzazione e dell'autorizzazione edilizia è possibile interporre ricorso. Cosa fa la Confederazione per far sì che i ricorsi concernenti lo stesso oggetto (ad es. il paesaggio) possano essere interposti solo una volta per progetto?

6. Come è possibile garantire che non vengano più autorizzati i progetti con tecnologia obsoleta e che venga invece data preferenza ai progetti con tecnologia all'avanguardia e benefici nettamente più significativi per la svolta energetica?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La probabilità di realizzare un progetto viene considerata al momento dell'assegnazione del contributo di rimunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi (RIC). Le decisioni positive superano i mezzi a disposizione per la promozione (overbooking). Per gli impianti eolici la probabilità di realizzare il progetto è stimata al 10 per cento.

2. Siccome l'Ufficio federale dell'energia (UFE) non partecipa al processo di pianificazione e di autorizzazione degli impianti eolici, dispone solo di una visione generale sommaria dei progetti in Svizzera, basata sulle richieste trasmesse al "Guichet Unique Energia eolica". Spetta ai responsabili dei progetti assicurarsi che al momento del rilascio dell'autorizzazione edilizia siano disponibili sul mercato i tipi di impianto previsti o installazioni analoghe.

3. L'UFE non è in grado di stimare in maniera attendibile la realizzabilità di singoli progetti. Il rilascio dell'autorizzazione è infatti di competenza dei Comuni di ubicazione o dei Cantoni.

4. La nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) ha introdotto quattro misure per accelerare le procedure in Svizzera:

- l'obbligo per i Cantoni di definire nei loro piani direttori i territori adeguati per lo sfruttamento della forza eolica e di allestire di conseguenza i piani di utilizzazione (art. 10 cpv. 1 e 2 LEne);

- la ripresa nella legge sull'energia di nuove disposizioni, secondo cui l'impiego di energie rinnovabili e gli impianti destinati al loro impiego, a partire da una determinata grandezza sono considerati di interesse nazionale (art. 12 LEne);

- l'incarico ai Cantoni di prevedere procedure di autorizzazione rapide per la costruzione di impianti eolici e la riduzione a tre mesi dei tempi per presentare un parere sui progetti di impianti eolici da parte delle competenti Commissioni federali (art. 14 cpv. 1-3 LEne);

- l'allestimento di un organo di coordinamento specifico, il "Guichet Unique Energia eolica", per i pareri e le autorizzazioni di competenza della Confederazione (art. 14 cpv. 4 LEne).

5. L'intera procedura di pianificazione e di autorizzazione per impianti eolici è di competenza dei Cantoni. La Confederazione rilascia solo autorizzazioni per gli ostacoli alla navigazione aerea (Ufficio federale dell'aviazione civile/UFAC) e l'autorizzazione per gli allacciamenti a corrente forte (Ispettorato federale degli impianti a corrente forte/ESTI). Il diritto pianificatorio ed edilizio prevede tuttavia un esame dei requisiti giuridici a diversi stadi della procedura. Durante la procedura di autorizzazione edilizia non è quindi possibile ritornare su decisioni prese nel quadro della pianificazione di utilizzazione. Inoltre, i piani direttori non possono essere oggetto di opposizioni o ricorsi, poiché risultano vincolanti solo per le autorità.

6. La Confederazione non dispone né delle informazioni sui singoli progetti previsti né degli strumenti giuridici per influenzare le procedure di autorizzazione, affinché sia data la priorità ai progetti che presentano le tecnologie più avanzate.

Risposta del Consiglio federale.