19.3751 · Interpellanza · 2019-06-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel 2017 il 16 per cento dei privati hanno preso in leasing i loro veicoli. Quasi due terzi di tutti i veicoli presi in leasing sono nuovi. Dal 2006 al 2016 il loro numero è lievitato del 50 per cento. Ciò significa che per questi prodotti i contratti di leasing stipulati ogni anno possono essere stimati a oltre 50 000 unità. Nel caso dei veicoli a motore, sono in concorrenza tra di loro, in qualità di concedenti, le società di leasing, associate ai produttori e/o importatori generali dei veicoli, e le ditte che offrono finanziamenti in leasing (p. es. le banche). I primi sono in grado di offrire contratti di leasing a condizioni tali (in particolare per quanto riguarda gli interessi) da non coprire neppure i propri costi primari. Questo perché i produttori e/o importatori generali accordano loro una determinata compensazione per ogni contratto concluso. Dato che gli operatori indipendenti non beneficiano di questi "sovvenzionamenti incrociati", le loro condizioni sono solitamente meno vantaggiose.
I concedenti associati ai produttori e/o importatori generali possono ad esempio offrire contratti di leasing a tasso zero. I loro costi, però, sono in ogni caso superiori allo 0 per cento dell'importo in questione (secondo le stime si aggirano intorno al 3 per cento). I costi del concedente (stimati in media a 3 000 franchi svizzeri per veicolo) vengono poi sovvenzionati trasversalmente dal produttore e/o importatore generale.
Rispetto ai loro clienti, gli operatori che offrono contratti di leasing dovrebbero essere trasparenti per quanto riguarda i prezzi e le prestazioni. Questa trasparenza non è però garantita se i concedenti e le filiali, gli importatori generali e le società di leasing falsano le condizioni di leasing attraverso fatturazioni interne incrociate senza però informare la clientela al riguardo. Risulta così impossibile avere una concorrenza equa e trasparente tra le società di leasing dei produttori di veicoli a motore e/o importatori generali e le società di leasing indipendenti.
A tal proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali basi legali vigenti permettono, a vantaggio dei consumatori, di fare chiarezza sui costi primari nelle offerte di leasing per autoveicoli a motore?
2. Come può il Consiglio federale o, se del caso, l'unità amministrativa competente far rispettare il principio di trasparenza nelle operazioni di leasing?
3. Il Consiglio federale o l'unità amministrativa competente persegue gli operatori di mercato che non rispettano il principio della trasparenza?
4. Qual è il ruolo dei Cantoni in questo contesto e cosa bisognerebbe fare per sensibilizzarli alla problematica?
5. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire per garantire o creare condizioni di leasing eque e provvedere affinché tutti i soggetti interessati possano operare a pari condizioni?
Stellungnahme des Bundesrates
La concorrenza trasparente e inalterata è garantita in primo luogo dalla legge federale contro la concorrenza sleale (cfr. art. 1 LCSl). Agisce in modo sleale chi offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti (art. 3 cpv. 1 lett. f LCSl). Offrire ripetutamente in leasing veicoli a motore a prezzi inferiori al prezzo di costo è quindi sleale, ammesso che siano soddisfatte anche le altre due premesse, cioè il fatto di evidenziare queste offerte nella pubblicità e di ingannare così la clientela sulle proprie capacità.
Se tutti i requisiti legali sono soddisfatti, i contratti di leasing per veicoli a motore sono considerati contratti di credito al consumo (art. 1 cpv. 2 lett. a legge federale sul credito al consumo, LCC). Chi offre contratti di credito al consumo è soggetto all'obbligo di informare. Negli annunci concernenti un tale credito al consumo è necessario designare inequivocabilmente la propria ditta e indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo (art. 3 cpv. 1 lett. l LCSl). Occorre indicare il prezzo finale effettivamente pagabile, ma non gli elementi di cui è composto. Al tempo stesso la LCC definisce le indicazioni che un contratto di leasing deve obbligatoriamente contenere (art. 11 cpv. 2 LCC). Deve ad esempio indicare il prezzo d'acquisto al momento della conclusione del contratto, il numero, l'ammontare e la data di scadenza delle rate del leasing e il tasso annuo effettivo (art. 11 cpv. 2 lett. a, b ed e LCC).
Le offerte di leasing per veicoli a motore sono inoltre soggette alle disposizioni dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP). Infatti, i contratti di leasing e le offerte di ritiro vincolate ad un acquisto (negozi giuridici analoghi alla compera) rientrano nel campo d'applicazione di tale ordinanza (art. 2 cpv. 1 lett. b OIP). Nei contratti di leasing per veicoli a motore il prezzo effettivamente pagabile deve essere espresso in franchi svizzeri (art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 1 OIP nonché art. 10 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 OIP). L'ordinanza non dispone però che siano indicati i costi primari.
Nel complesso, le disposizioni giuridiche pertinenti non contemplano l'obbligo di comunicare ai consumatori i finanziamenti incrociati che portano a una determinata riduzione del prezzo finale.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'autore dell'interpellanza:
1. Mancano le basi legali che obblighino il concedente del leasing di veicoli a motore a indicare ai clienti finali i suoi costi primari.
2.-4. Come menzionato in risposta alla prima domanda, non c'è l'obbligo giuridico di rendere noti i costi primari. Non si pone quindi la questione dell'esecuzione della legge da parte del Consiglio federale o delle autorità amministrative. Un intervento delle autorità è ipotizzabile unicamente in virtù del diritto d'azione della Confederazione in relazione alle cosiddette offerte civetta (art. 3 cpv. 1 lett. 1 lett. f LCSl).
Rispetto alla Confederazione, i concorrenti sono maggiormente in grado di stimare e comprovare se una determinata offerta è sottocosto o meno. Poiché i loro interessi economici sono a rischio, questi stessi concorrenti potrebbero intentare azioni legali contro tali offerte.
5. Il Consiglio federale non ritiene necessario disciplinare ulteriormente le operazioni di leasing per veicoli a motore. A suo avviso non violano la legislazione in materia di concorrenza sleale né traggono in inganno i consumatori. L'unico elemento determinante è che il prezzo finale sia comunicato in modo corretto e trasparente. Per i consumatori i fattori che sono concorsi a determinarlo non sono invece rilevanti. Anche le disposizioni e questioni sulla protezione dei consumatori contemplate dalla LCC non ammettono conclusioni diverse.
Se tuttavia nel fissare i prezzi ci sono state intese tra aziende indipendenti possono esserci gli estremi di una violazione della legge sui cartelli (LCart). L'11 luglio 2019, ad esempio, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha sanzionato otto aziende di finanziamento che offrono operazioni di leasing per veicoli a motore con una multa complessiva di 30 milioni di franchi. Tali aziende avevano sviluppato per diversi anni un sistema per lo scambio di informazioni sui tassi. Se non ci sono intese tra aziende indipendenti e se in un determinato mercato nessun operatore occupa una posizione dominante, sotto il profilo della legislazione sui cartelli i finanziamenti incrociati all'interno di una società sono di regola ammessi.
Risposta del Consiglio federale.