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19.3788 · Mozione · 2019-06-20

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché al momento del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare le pistole dell'esercito possano essere cedute a titolo privato soltanto a chi pratica comprovatamente il tiro sportivo e dietro pagamento di un prezzo adeguato.

Begründung

Il 24 maggio 2011 Roger F., nella sua abitazione a Schafhausen im Emmental (Cantone di Berna), ha esploso diversi colpi con la propria pistola dell'esercito contro due agenti di polizia. Uno degli agenti è rimasto ferito, l'altro è morto sul posto in seguito alle gravi ferite riportate. La leggerezza con cui sino ad oggi l'esercito privatizza le sue pistole, e il fatto che la polizia non disponga di un registro delle armi che comprenda anche le ex pistole d'ordinanza, hanno portato alla morte di questo agente.

Quattro anni prima dei fatti, l'autore era stato dichiarato inabile al servizio e successivamente prosciolto dall'obbligo di prestare servizio militare a causa di gravi disturbi della personalità. Con una simile diagnosi, non si sarebbe dovuto permettere a Roger F. di ritirare l'arma dell'esercito. L'esercito avrebbe dovuto confiscarla. Ma la pistola è invece rimasta in suo possesso. Un'inadempienza carica di conseguenze di cui si è occupato anche il Tribunale amministrativo federale (TAF).

Il TAF, nelle sue sentenze dell'8 febbraio 2019 nelle cause A-3025/2017 e A-3047/2017, ha stabilito che l'esercito è il solo responsabile della mancata tempestiva confisca dell'arma in questione. L'esercito avrebbe dovuto adottare di propria iniziativa le necessarie misure precauzionali. Quando è in gioco un diritto assoluto, come nella fattispecie il diritto alla vita, l'obbligo di agire appartiene a chi crea o mantiene la situazione di pericolo. Il TAF ha rinviato la causa al Dipartimento federale delle finanze per esame delle altre condizioni della responsabilità dello Stato.

Il verdetto del TAF ha valore esemplare. La prassi attuale, che permette la cessione della pistola dell'esercito agli ex militari al momento del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare al prezzo di soli 30 franchi, senza presentare alcuna prova, minaccia il diritto alla vita. Come misura minima occorre esigere la prova che l'acquirente pratica attivamente il tiro sportivo e con la pistola dell'esercito partecipa regolarmente ad allenamenti e gare. Tale condizione deve essere verificata periodicamente. Inoltre, il considerevole sovvenzionamento della privatizzazione delle pistole dell'esercito, consistente nel prezzo eccessivamente basso da pagare per l'acquisto, non trova nessuna giustificazione e pertanto tale prezzo deve essere stabilito in modo adeguato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il caso di Schafhausen è stato un tragico evento isolato. L'autore non aveva ricevuto in proprietà l'arma utilizzata. Era stato omesso di confiscare l'arma dopo che la persona in questione era stata dichiarata inabile al servizio. L'amministrazione militare ne ha tratto i debiti insegnamenti e ha attuato misure opportune per prevenire casi futuri.

I militari che desiderano ricevere in proprietà la pistola dell'esercito in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari devono soddisfare le stesse condizioni di chiunque intenda acquistare una pistola in Svizzera. In particolare, per la pistola devono presentare un permesso d'acquisto di armi valido secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi (RS 514.54). Tale permesso d'acquisto di armi è rilasciato solo alle persone che:

a. hanno compiuto 18 anni;

b. non sono sotto curatela generale, né sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale;

c. non danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stesse o terzi;

d. non sono iscritte nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente.

Inoltre, la persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o il collezionismo deve indicare il motivo dell'acquisto.

Il 28 settembre 2018 il Parlamento ha approvato una modifica della legge sulle armi (18.027, Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento della direttiva 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi) e respinto tutte le richieste di inasprimento della legge sulle armi proposte nel corso della deliberazione relativa a tale oggetto e che eccedevano le disposizioni della direttiva UE sulle armi. Il 19 maggio 2019 la modifica della legge è stata approvata in votazione popolare con il 63,7 per cento di voti favorevoli.

Un inasprimento della legislazione sulle armi ai sensi della mozione non è quindi necessario né opportuno.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.