Anche gli aerei privati e commerciali nonché i voli charter devono fornire un contributo alla protezione del clima
19.3823 · Interpellanza · 2019-06-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Per quanto concerne l'imposta sugli oli minerali, i voli con aerei privati e commerciali e i voli charter sono considerati voli commerciali o voli non commerciali?
2. Questo tipo di volo è esonerato dal pagamento dell'imposta sugli oli minerali? Se sì, quali tipi di volo sono esonerati e con quale motivazione? Il Consiglio federale è disposto a togliere tale regola?
3. Il Consiglio federale è disposto a introdurre una tassa sul CO2 di almeno 120 franchi per tonnellata di equivalenti di CO2 per gli aerei privati e commerciali nonché per i voli charter?
4. In alternativa, è ipotizzabile l'introduzione di una tassa sui biglietti aerei o un'altra misura simile per i voli con aerei privati e commerciali nonché i voli charter?
5. Con l'introduzione dell'Accordo Corsia, anche i voli con aerei privati e commerciali nonché i voli charter e le imprese che emettono meno di 10 000 tonnellate di CO2 all'anno dovranno fornire un contributo alla protezione del clima? Quali soluzioni propone il Consiglio federale in questo contesto?
Begründung
L'aviazione gode di numerosi privilegi: le compagnie aeree non pagano tasse sul cherosene per i voli internazionali e i biglietti aerei non sono soggetti all'IVA. Tutti i mezzi di trasporto dovrebbero però fornire un contributo alla protezione del clima.
Gli aerei privati e commerciali nonché i voli charter hanno grande successo. Ciò è dovuto ai nuovi servizi di prenotazione e ai modelli di partecipazione che consentono di ridurre i costi dei voli privati e commerciali, incoraggiando così la classe dirigenziale a non volare in prima classe o in business sui voli di linea. L'impatto ambientale degli aerei privati e commerciali è devastante. Un volo Londra - Zurigo con aereo privato o commerciale occupato a metà causa circa dieci volte più emissioni di CO2 per persona rispetto a un volo di linea.
Il traffico aereo internazionale non rientra nell'Accordo di Parigi sul clima e al momento non si prospetta alcuna soluzione internazionale praticabile. L'Accordo Corsia entrerà in vigore solo nel 2021, con una fase pilota su base volontaria che durerà diversi anni. L'obbligo di compensazione vale solo per le compagnie aeree che esercitano linee tra due Stati membri ed emettono più di 10 000 tonnellate di CO2 all'anno. Ciò significa che numerosi voli con aerei privati e commerciali, voli charter e piccole compagnie aeree sono esonerati da tale obbligo. Non si tratta dell'approccio giusto, visto che tutti dovrebbero fornire un contributo alla protezione del clima.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Fatte salve determinate esenzioni, secondo la legge sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) e l'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OlOm; RS 641.611) i carburanti per aeromobili sono soggetti a imposizione. Determinante per l'esenzione dall'imposta sugli oli minerali è la distinzione tra il rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea (art. 33 cpv. 1 OlOm) e il rifornimento di altri aeromobili (art. 33 cpv. 2 OlOm). Nella misura in cui non rientrano nel traffico di linea, i voli con aerei privati o commerciali nonché i voli charter menzionati nella presente interpellanza sono soggetti alla regolamentazione per il rifornimento di altri aeromobili.
I carburanti utilizzati per rifornire questo tipo di aeromobile (non impiegati nel traffico di linea) sono esenti da imposta se (cumulativamente):
1. il rifornimento avviene su aerodromi doganali;
2. sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero;
3. il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire pretazioni di servizio; e
4. per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di volo.
Agli aeromobili esteri l'esenzione fiscale è concessa solo se, oltre ai requisiti di cui sopra, lo Stato d'immatricolazione concede la reciprocità.
La terza condizione per l'esenzione fiscale di cui sopra comprende una descrizione (separata) della natura commerciale. Di regola il rifornimento per i voli commerciali diretti all'estero è esente da imposta. I voli commerciali interni, invece, sono soggetti all'imposta sugli oli minerali.
L'esenzione dall'imposta sugli oli minerali sui voli internazionali è intesa, tra l'altro, a non svantaggiare le compagnie aeree svizzere sul mercato internazionale, poiché anche i concorrenti esteri generalmente sono esenti da imposta per i voli dal loro Paese d'origine all'estero.
3.-5. La quota di emissioni di CO2 da ricondurre a voli svizzeri esenti da imposta sugli oli minerali equivale al 3,4 per cento del totale di emissioni di CO2 nel traffico aereo svizzero (circa 6 200 000 tonnellate di CO2). Gran parte dei voli attualmente esenti da imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, sarà presumibilmente soggetta allo scambio di quote di emissioni. A partire da tale data, l'aviazione svizzera sarà integrata nel sistema di scambio di quote di emissioni elvetico, collegato al sistema vigente nell'Unione europea. Saranno integrati non solo gli operatori di aeromobili commerciali che emettono più di 10 000 tonnellate di CO2 all'anno, ma anche quelli non commerciali che registrano emissioni superiori a 1000 tonnellate di CO2 all'anno. A partire da tale data, dovranno compensare le emissioni di CO2 con l'acquisto di una quota corrispondente di diritti di emissione.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2021, gli operatori di aeromobili che emettono più di 10 000 tonnellate di CO2 all'anno su voli internazionali, ad esempio le compagnie aeree che effettuano anche voli charter, saranno soggetti all'obbligo di compensazione secondo l'Accordo Corsia (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) dell'OACI.
Solo una minima parte di tutti i voli da un aeroporto svizzero verso l'estero sono esenti da imposta o dalle misure previste per la protezione del clima. La registrazione e la gestione di questi voli comporterebbero tuttavia oneri sproporzionati. Il Consiglio federale non intende pertanto adottare ulteriori misure.
Risposta del Consiglio federale.