19.3843 · Interpellanza · 2019-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'importazione di pesci corallini per gli acquari pubblici e privati rappresenta un esempio lampante: su quasi 2500 specie commercializzate, soltanto due dozzine possono riprodursi in cattività e "in quantitativi commercializzabili". Gli altri pesci vengono infatti sistematicamente catturati nell'oceano con mezzi che spesso hanno conseguenze catastrofiche per l'ecosistema (solitamente mediante l'utilizzo di cianuro, che distrugge le barriere coralline).
La cattura di animali vivi allo stato selvatico rappresenta una forma di sfruttamento che minaccia gli ecosistemi già sotto pressione. La minaccia pesa tanto sulle specie stesse, il cui numero diminuisce in seguito alle catture, quanto sul loro habitat, visto che gli individui della maggior parte delle specie sono essenziali per il buon funzionamento dell'ecosistema.
Nell'aprile 2019, l'Associazione mondiale degli zoo e acquari (WAZA) ha annunciato in un comunicato stampa la volontà di non dipendere più dalle popolazioni di animali selvatici, ma di concentrarsi principalmente sull'allevamento, in particolare per elaborare un piano di soccorso al fine di far fronte alla grave estinzione delle specie. Infatti, sarebbe totalmente assurdo catturare un elefante selvatico nel suo habitat naturale per metterlo in uno zoo.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. È pronto a vietare l'importazione di animali selvatici prelevati nel loro ambiente naturale?
2. Non ritiene che con un divieto di importazione di animali selvatici potrebbe lanciare un segnale forte per la conservazione in situ delle specie selvatiche?
3. È necessario modificare una legge per poter emanare un tale divieto?
4. Un divieto di importazione di animali selvatici porrebbe problemi con l'OMC?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ha ribadito in diverse occasioni che, dal suo punto di vista, i divieti di importazione generalmente non risolvono i problemi della conservazione delle specie e della protezione degli animali, o comunque li attenuano soltanto in maniera marginale (cfr. p. es. i pareri sulla mozione Chevalley 19.3263, Divieto di importazione e transito per i trofei di caccia di animali elencati negli allegati I-III della CITES e sulla mozione Keller-Inhelder 18.4309, Merci prodotte infliggendo gravi sofferenze agli animali. Parità di trattamento tra produttori autoctoni e stranieri nonché la risposta all'interpellanza Trede 18.4341, Metodi di tosatura brutali nella produzione di lana. Che cosa fa il Consiglio federale?). Considera invece più efficace l'impegno della Svizzera per la conservazione delle specie e la protezione degli animali in seno alle relative organizzazioni internazionali. Nel commercio internazionale, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453) contribuisce a un utilizzo sostenibile delle specie animali e vegetali minacciate e le preserva dall'estinzione causata dal commercio eccessivo. L'esperienza pluriennale con la CITES dimostra che un utilizzo sostenibile delle popolazioni di animali selvatici spesso rappresenta una buona alternativa a un divieto commerciale e protegge in maniera efficace le specie interessate e i relativi ecosistemi.
2. Un divieto di importazione per gli animali selvatici in libertà sarebbe in contraddizione con gli obiettivi e i principi della collaborazione internazionale, in particolare nell'ambito della CITES (cfr. risposta 1), e costituirebbe inoltre un ostacolo alla strategia dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, la quale prevede una stretta collaborazione tra zoo e organizzazioni statali e private operanti a livello locale. Non da ultimo, una conseguenza dell'adozione di misure unilaterali è in genere il trasferimento del commercio in altri Paesi. Il Consiglio federale ritiene pertanto che un divieto di importazione lancerebbe un segnale sbagliato.
3. In esecuzione della CITES, la legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RS 453) disciplina l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e piante di specie protette, ma anche di specie che potrebbero essere confuse con queste ultime. Un divieto generale di importazione di tutte le specie di animali selvatici in libertà comporterebbe la modifica di questa legge.
4. Dal punto di vista del diritto commerciale (OMC e accordi di libero scambio), un divieto di importazione deve soddisfare requisiti severi. Un divieto generale di importazione per gli animali selvatici in libertà sarebbe problematico in tal senso.
Risposta del Consiglio federale.