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Il Servizio delle attività informative della Confederazione continua a "ficcanasare" illegalmente in attività politiche legali. Quali misure di controllo e disciplinari adotta la Confederazione?

19.3868 · Interpellanza · 2019-06-21

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Diversi partiti e organizzazioni riconosciuti a livello politico sono stati sorvegliati e schedati illegalmente dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) benché abbiano esercitato i loro diritti politici nel rispetto di tutte le disposizioni democratiche e legali. Questa notizia è stata pubblicata dai media il 23 maggio 2019. I Verdi hanno quindi chiesto alla Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza misure di controllo immediate.

Tuttavia, anche il Consiglio federale e i responsabili dello stesso SIC sono interpellati. Dal momento che le schedature riportate hanno chiaramente violato i principi dell'acquisizione di informazioni di cui all'articolo 5 LAIn, chiedo al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale o il SIC sono a conoscenza di ulteriori violazioni dell'articolo 5 LAIn?

2. Esistono misure di controllo interne per garantire il rispetto dei principi dell'acquisizione di informazioni?

2.1 In caso di risposta negativa: saranno istituite immediatamente? Entro quando?

2.2. In caso di risposta affermativa: perché tali violazioni non sono state identificate? Queste misure di controllo saranno adeguate?

3. Sarà ordinata una verifica sistematica dei dati già registrati affinché le informazioni memorizzate che violano i principi dell'acquisizione di informazioni vengano eliminate dai fondi attivi, sottratte all'accesso del SIC e trasferite all'Archivio federale?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale smentisce le asserzioni dell'autore dell'interpellanza basate su resoconti dei media. Il SIC non ha sorvegliato illegalmente né partiti né organizzazioni, né tantomeno li ha schedati. È un fatto, peraltro compatibile con la legge sulle attività informative, che ad esempio documenti da fonti accessibili o informazioni di altre autorità concernenti dimostrazioni con potenziale di violenza sono memorizzati in determinati sistemi del SIC, quando l'informazione presenta un nesso con i compiti legali del SIC. Questo avverrebbe anche qualora sussistano indizi concreti che persone o organizzazioni esercitano i propri diritti politici per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento (art. 5 cpv. 5 e 6 della legge federale sulle attività informative, LAIn; RS 121). Simili documenti possono contenere nomi di partiti e politici, reperibili con una ricerca a tutto testo. Questo viene comunicato alle persone che presentano una domanda di informazioni. Tale procedura è conforme alla legge e non può essere qualificata come sorveglianza illegale o "schedatura".

Dopo i resoconti dei media si è attivata la DelCG. La DelCG stessa informerà in merito ai risultati dei suoi accertamenti.

1. Il SIC è tenuto ad applicare con coerenza l'articolo 5 LAIn. Per il Consiglio federale sia la sicurezza della popolazione svizzera che la protezione dei diritti di libertà godono della massima priorità.

2. In seno al SIC vi sono numerose misure di garanzia della qualità e di controllo attuate sia per quanto riguarda l'acquisizione di informazioni che per quanto riguarda il loro trattamento.

Già al momento dell'entrata di informazioni i collaboratori del SIC competenti controllano se vi è un nesso con i compiti, se le informazioni sono esatte e rilevanti e se sono rispettati i limiti posti dall'articolo 5 capoverso 5 LAIn al trattamento dei dati. Se vi sono i presupposti, memorizzano le informazioni nel rispettivo sistema d'informazione. Se le informazioni con riferimenti a persone vengono registrate, ha nuovamente luogo una verifica del nesso con i compiti, della rilevanza e dell'esattezza nonché dei limiti posti al trattamento dei dati, questa volta per quanto riguarda ogni singola persona. Gli insiemi di dati personali che non sono più necessari all'adempimento dei compiti da parte del SIC sono cancellati già prima della scadenza della loro durata di conservazione. L'organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre annualmente controlli a campione relativi al trattamento dei dati in tutti i sistemi d'informazione del SIC.

Le misure di controllo interne al SIC sono completate dai controlli dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative e della DelCG delle Camere federali.

Secondo le sue conoscenze attuali, al Consiglio federale non sono note violazioni nel settore del trattamento dei dati da parte del SIC. Non è pertanto opportuno adeguare le misure di controllo vigenti.

3. Al momento il Consiglio federale non vede alcun motivo per una verifica che andrebbe ad aggiungersi ai controlli stabiliti dalla legge. Le autorità di vigilanza hanno ovviamente facoltà di intraprendere accertamenti per quanto concerne i dati memorizzati e, se del caso, di formulare raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale sulla base dei risultati.

Risposta del Consiglio federale.

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