19.3995 · Interpellanza · 2019-09-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La violenza contro le donne è purtroppo all'ordine del giorno in Svizzera. Nel 2018, nel nostro Paese sono stati registrati oltre 18 000 reati in ambito domestico. I tre quarti delle vittime sono donne, in gran parte straniere. Le donne straniere sono uccise dal partner con una frequenza doppia rispetto alle Svizzere; gli autori sono spesso di origine straniera.
Finora non sono state attuate misure incisive contro la violenza sulle donne, dietro il pretesto della falsa tolleranza nei confronti di altre culture e religioni, in particolare l'Islam. Emergono tuttavia modelli chiari: uno studio dell'Alta Scuola di scienze applicate di Zurigo suggerisce che in Svizzera un giovane musulmano su cinque tollera la violenza contro le donne. Manifestamente, la politica finora attuata dallo Stato in materia d'integrazione, costata milioni, è fallita.
Begründung
In questo contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Condivide l'opinione secondo cui la politica d'integrazione finora attuata è in ampia parte fallita alla luce dell'elevata propensione alla violenza contro le donne?
2. Quale correlazione vede tra le principali conclusioni dello studio e l'ondata migratoria da Paesi musulmani?
3. Quali misure adotterà per migliorare il riconoscimento precoce e contrastare l'elevata propensione di giovani uomini musulmani poco integrati alla violenza contro le donne?
4. È disposto a prendere in considerazione anche misure repressive per arginare preventivamente la violenza contro le donne? In particolare è disposto a:
- consentire misure più incisive a tutela delle donne, che possono essere pronunciate immediatamente dopo che è stata sporta una denuncia;
- prescrivere la revoca o il rifiuto del rinnovo di permessi di dimora o di domicilio;
- qualificare la violenza contro le donne quale circostanza aggravante?
5. Quali conseguenze ne trae per la sua politica in materia di asilo e rifugiati? È concretamente disposto a sospendere i programmi di reinsediamento da zone di provenienza musulmane?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione e i Cantoni attuano congiuntamente l'Agenda Integrazione Svizzera. Tutti i nuovi arrivati sono informati sui loro diritti e doveri nel quadro della prima informazione, che verte tra l'altro anche sulla violenza, le pari opportunità e la discriminazione. Se in ragione di un comportamento scorretto (p. es. violenza) constatano esigenze specifiche d'integrazione, le autorità competenti possono concludere accordi d'integrazione con obiettivi chiaramente misurabili e verificabili, o vincolare a condizioni concrete il rilascio o la proroga di un permesso di diritto degli stranieri. La Svizzera applica quindi il principio "promuovere ed esigere", ossia incoraggiare l'integrazione con misure mirate e precoci e sanzionare in caso di mancata volontà d'integrazione. A parere del Consiglio federale la politica d'integrazione non può essere considerata un fallimento.
2. Il citato studio dell'Alta Scuola di scienze applicate di Zurigo condotto in dieci Cantoni sulle ripercussioni di norme maschili che legittimano la violenza sulla mentalità e il comportamento (Toxische Männlichkeit - Die Folgen gewaltlegitimierender Männlichkeitsnormen für Einstellungen und Verhaltensweisen; non disponibile in italiano) si è basato su un campionario composto per lo più da diciasettenni e diciottenni. Dal sondaggio è emerso che i giovani con una confessione tendono in generale ad approvare maggiormente la violenza domestica rispetto a quelli che non professano un'appartenenza religiosa. La quota di approvazione più alta è in effetti stata riscontrata presso i giovani musulmani, una netta maggioranza dei quali, tuttavia, rifiuta la violenza domestica. In considerazione di quanto esposto nonché del fatto che lo studio costituisce un'istantanea non rappresentativa e che né la statistica in materia di stranieri né quella sull'asilo della Segreteria di Stato della migrazione forniscono informazioni sull'appartenenza religiosa, non è possibile stabilire una connessione tra le dichiarazioni dello studio e le statistiche del settore della migrazione.
3. Il Consiglio federale s'impegna a favore della lotta alla violenza domestica, a prescindere da chi la commette. Sta infatti elaborando un'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. L'ordinanza si fonda sull'articolo 386 del Codice penale, che permette alla Confederazione di adottare misure di informazione, educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità e di sostenere progetti od organizzazioni in quest'ambito. Il Consiglio federale ha inoltre proposto di accogliere la mozione Rytz 19.3869, "Campagna di prevenzione contro il sessismo ad ampio raggio".
4.1. A dicembre 2018 il Parlamento ha approvato una modifica di legge volta a migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica. La modifica introduce tra l'altro la possibilità di sorvegliare con braccialetti o cavigliere elettroniche il rispetto di un divieto di avere contatti o accedere ad aree determinate ordinato da un giudice civile in caso di violenza domestica e minacce. È stata inoltre riveduta la normativa penale della sospensione e dell'abbandono del procedimento per forme più lievi di violenza nei rapporti di coppia. Il Consiglio federale tiene sotto costante e attenta osservazione l'attuazione e l'efficacia delle misure decise. Al contempo esamina se la continua evoluzione tecnologica offra la possibilità di adottare nuove soluzioni che permettano un intervento più rapido ed efficace.
4.2. La vigente legislazione in materia di stranieri permette alle autorità cantonali di adottare le misure necessarie nei confronti degli stranieri che mettono in pericolo o violano l'ordine e la sicurezza pubblici commettendo violenza domestica. Per rilasciare o prorogare un permesso di dimora o di domicilio, le autorità migratorie cantonali sono già oggi tenute a verificare sistematicamente se il richiedente soddisfa le condizioni di rilascio. A tal fine tengono conto anche del grado di integrazione della persona in questione.
4.3. Il Consiglio federale rifiuta di rendere la violenza contro le donne una circostanza aggravante generale. Creare senza valido motivo diverse categorie di vittime non è compatibile con il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica. In questo contesto occorre pure osservare che il 29 per cento delle persone lese da violenza domestica è di sesso maschile (statistica criminale di polizia 2018). Nel messaggio concernente l'"armonizzazione delle pene" (18.043) il Consiglio federale propone tra l'altro di aumentare le pene minime previste in caso di lesioni gravi e violenza carnale. Nel quadro della commisurazione della pena, del resto, i giudici possono tenere conto di un'eventuale inferiorità di una vittima.
5. La politica svizzera in materia d'asilo e rifugiati esige un esame individuale delle domande d'asilo al fine di verificare se i motivi invocati sono credibili e, all'occorrenza, se il richiedente adempie la qualità di rifugiato secondo la legge sull'asilo.
Il programma di reinsediamento della Svizzera si concentra su esigenze concrete di protezione in regioni di crisi. Per definire queste priorità geografiche, la Svizzera si fonda sulle esigenze globali in materia di reinsediamento pubblicate annualmente dall'Ufficio dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. L'appartenenza a un gruppo sociale, etnico o religioso non costituisce di per sé una condizione per l'ottenimento dell'asilo o la partecipazione a un programma di reinsediamento.
Risposta del Consiglio federale.