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19.4002 · Interpellanza · 2019-09-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Da ormai venti anni il caso del pedofilo William W. accende gli animi ben oltre la cerchia delle persone interessate. Dopo che William W. era stato condannato già nel 1999 per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere commessi su bambini, nel 2006 ha violentato, alla luce del sole, nel Comune solettese di Starrkirch-Wil una bambina di otto anni. Per questo è stato condannato a cinque anni di detenzione, pena che tuttavia è stata sospesa in favore di una misura stazionaria. Su ordine della Corte d'appello di Soletta è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale con assistenza riabilitativa. Dopo dieci anni di terapia inefficace, come nel 1999 le autorità hanno quindi di nuovo ordinato, conformemente alle norme legali vigenti, misure ambulatoriali con terapia e braccialetto elettronico. All'epoca le autorità erano consapevoli che questa decisione non fosse adeguata, alla luce del rischio di recidiva, ma la ritennero pur sempre "meglio di niente". Con conseguenze gravissime. L'uomo ha di nuovo aggredito sessualmente alcuni bambini, aggressioni che avrebbero potuto essere evitate disponendo una nuova misura stazionaria. Alle autorità questa possibilità sembrò priva di probabilità di successo.

Un rapporto stilato da esperti esterni attesta un comportamento corretto da parte delle autorità cantonali coinvolte, ma constata gravi lacune nel diritto penale, che urge colmare con la corrente revisione del Codice penale. In concreto si tratta tra l'altro dell'inadeguata ripartizione delle competenze decisionali. La revisione deve essere incentrata soprattutto sulla protezione della popolazione, in particolare dei giovani e dei bambini.

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Ritiene possibile ridurre in maniera efficace, con la revisione del Codice penale, la probabilità che un disastro analogo a quello del caso W. si ripeta?

2. Quali lacune del sistema devono essere colmate? Con quali disposizioni concrete? Come si può ad esempio provvedere affinché gli autori refrattari alla terapia e a rischio di recidiva siano giudicati in maniera adeguata tenendo conto della protezione delle vittime (particolarmente dei minori)?

3. Esiste secondo il Consiglio federale un conflitto problematico tra i diritti dell'uomo e la protezione delle vittime?

4. La revisione di legge va portata avanti rapidamente nell'interesse della protezione delle vittime. Qual è lo scadenzario più breve che ritiene possibile?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il Canton Soletta non ha pubblicato il rapporto sull'inchiesta amministrativa nel caso William W. Le autorità solettesi non permettono nemmeno all'Ufficio federale di giustizia (UFG) di consultare il rapporto. È stata pubblicata soltanto una sintesi. È pertanto difficile contestualizzare in maniera precisa le richieste indirizzate al legislatore federale in occasione della conferenza stampa del Canton Soletta del 2 settembre 2019 e successivamente diffuse dai media.

Il Consiglio federale è stato incaricato di attuare la mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (Unificare l'esecuzione delle pene dei criminali pericolosi). L'UFG, insieme a rappresentanti dei Cantoni, ha analizzato la prassi in materia di esecuzione delle pene e in un rapporto pubblicato alla fine del 2018 ha proposto alcuni adeguamenti del diritto penale. Secondo il gruppo di lavoro, occorre evitare che, al termine della sanzione, autori che costituiscono ancora un pericolo vengano liberati senza preparazione, assistenza e condizioni. Attualmente ciò può essere il caso se il giudice respinge la proroga di una misura terapeutica stazionaria, se il reo ha finito di scontare la pena residua e se non possono essere ordinate altre misure, ad esempio perché l'autore non presenta la pericolosità particolare richiesta per disporre un internamento.

Per evitare simili casi, i giudici potranno ricorrere a diversi nuovi strumenti privativi della libertà anche dopo l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà. S'intende inoltre velocizzare le procedure, unificare le competenze e le condizioni per la revoca, modifica o proroga di una sanzione, eliminare le incertezze giuridiche nella prassi e potenziare il ruolo delle commissioni specializzate cantonali nelle procedure riguardanti criminali pericolosi.

3. Può essere difficile conciliare i diritti umani con le esigenze in materia di protezione delle vittime. Le disposizioni proposte intendono tenere adeguatamente conto di entrambe le esigenze e migliorare la protezione della collettività dai criminali pericolosi nel rispetto dei diritti fondamentali.

4. I lavori relativi alla pertinente revisione del Codice penale sono a uno stadio avanzato. Il Consiglio federale avvierà la consultazione probabilmente all'inizio del 2020.

Risposta del Consiglio federale.