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19.4013 · Interpellanza · 2019-09-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Stando alla "Sonntagszeitung" del 21 luglio 2019, a metà giugno 2019 Interpol ha arrestato il jihadista svizzero Daniel D., che sotto il nome di guerra Abdullah Funsu al-Swissri e quale membro di una "brigata di martiri" combatteva per lo Stato islamico, per una divisione responsabile del terrorismo all'estero.

1. Il Consiglio federale può indicare quali autorità hanno arrestato Daniel D., quando e dove? (autorità curde?)

2. I servizi svizzeri competenti sono stati informati dell'arresto di Daniel D.?

3. In caso affermativo; da chi e quando?

4. Perché le autorità svizzere non hanno informato il pubblico in merito all'arresto del terrorista dello Stato islamico Daniel D.?

5. Anche le autorità svizzere erano coinvolte in questo caso? In caso affermativo, in che misura?

6. Le autorità svizzere hanno impartito istruzioni affinché l'arresto del terrorista Daniel D. non fosse reso pubblico?

7. In caso affermativo, per quali motivi?

8. Le autorità svizzere hanno ordinato a organizzazioni partner o rappresentanti dei media stranieri di stare alla larga dall'arrestato?

9. In caso affermativo, per quale motivo?

10. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) era stato precedentemente informato in merito all'azione contro Daniel D., manifestamente coordinata con vari servizi segreti? Quale è stato il ruolo preciso del SIC, di Fedpol, eccetera?

11. L'intervento contro il terrorista Daniel D. ne prevedeva soltanto l'arresto o anche l'uccisione?

12. Il Consiglio federale dispone di nuove informazioni sul ruolo di Daniel D. in relazione alla cellula "Imlil" nonché alla cellula ginevrina "Taxi", che avevano pianificato attacchi sul territorio svizzero?

13. Le autorità elvetiche si adoperano affinché Daniel D. faccia ritorno in Svizzera?

14. In caso affermativo, quale pericolo costituisce a suo avviso per l'ordine e la sicurezza pubblici un eventuale ritorno del terrorista Daniel D.?

15. Per quale motivo nei confronti di Daniel D. non era stato disposto un divieto d'espatrio e non gli era stato ritirato il passaporto?

16. Esiste attualmente una base legale che permetta di evitare l'espatrio di persone potenzialmente pericolose o presunti terroristi?

Stellungnahme des Bundesrates

Per motivi inerenti all'obbligo di mantenere il segreto previsto in materia di procedura penale nonché alla protezione dei dati e della personalità, il Consiglio federale non può esprimersi su casi individuali di natura operativa.

Il Consiglio federale attribuisce la priorità assoluta alla sicurezza della popolazione svizzera e al perseguimento dei cittadini svizzeri recatisi all'estero per motivi terroristici. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) osserva attentamente la situazione ed è in contatto con le autorità partner estere. L'8 marzo 2019 il Consiglio federale ha adottato i suoi obiettivi e la strategia per il trattamento dei cittadini svizzeri recatisi all'estero per motivi terroristici come la persona in questione. L'obiettivo principale per il Consiglio federale è la protezione della popolazione svizzera. Un altro obiettivo importante è non lasciare impuniti i cittadini svizzeri recatisi all'estero per motivi terroristici. Si tratta di perseguire penalmente i reati ed eseguire eventuali pene nello Stato in cui sono stati commessi fondandosi su norme internazionali. Se il perseguimento nello Stato in cui è stato commesso il reato non è possibile e i cittadini svizzeri recatisi all'estero per motivi terroristici tornano autonomamente in Svizzera o vi sono rimpatriati, il nostro Paese ha la responsabilità di esigere che i suoi cittadini rispondano dei loro atti dinanzi a un tribunale.

Se le persone che partecipano ad attività terroristiche arrecando grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera hanno la doppia cittadinanza, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può già oggi, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale in virtù dell'articolo 42 della legge federale sulla cittadinanza (LCit). Dopo la revoca della cittadinanza svizzera a persone con doppia cittadinanza, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) esamina sistematicamente l'opportunità di pronunciare un'espulsione o un divieto di entrata nei loro confronti allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può ordinare queste misure nei confronti dei cittadini stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

Nel suo dettagliato parere del 22 maggio 2019 in risposta alla mozione del Gruppo dell'Unione democratica di centro 19.3034 (Carcerazione di sicurezza per jihadisti di ritorno), il Consiglio federale illustra le misure disponibili secondo il diritto vigente per combattere il terrorismo di matrice jihadista: dal 2016 al 2018 Fedpol ha infatti pronunciato 331 divieti d'entrata e 19 espulsioni in quanto le persone interessate presentavano un legame con il terrorismo.

Questo dispositivo verrà integrato con la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) che il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il 22 maggio 2019. Questo progetto permette alla Confederazione di ordinare, su domanda dei Cantoni, misure di polizia adeguate. In particolare è previsto anche di impedire l'espatrio di potenziali terroristi sequestrandone il passaporto e imponendo loro un obbligo di presentarsi alle autorità. L'obiettivo è fornire un contributo importante per prevenire le attività terroristiche all'estero. Altri strumenti sono il divieto di avere contatti nonché di lasciare ed accedere ad aree determinate. Un'ulteriore misura possibile è costituita dal divieto di lasciare un immobile ("arresti domiciliari").

Risposta del Consiglio federale.