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Violenza sessuale nei confronti dei minorenni in Internet. Che cosa fa l'Ufficio federale di polizia?

19.4016 · Postulato · 2019-09-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare:

1. in che modo Fedpol svolge in maniera mirata il ruolo di interfaccia tra l'estero e i Cantoni nel settore della pedocriminalità nonché quali risorse strutturali, personali e tecniche sono necessarie a tal scopo;

2. come si procede affinché il crescente numero di comunicazioni di sospetto provenienti dall'estero sia esaminato accuratamente e porti ai necessari procedimenti penali nei Cantoni;

3. come sono trattate le comunicazioni di sospetto che, pur riguardando la Svizzera, non possono essere attribuite in maniera chiara a un Cantone;

4. come andrebbe concepito un ufficio nazionale efficace per le comunicazioni di sospetto di violenza sessuale in rete nei confronti di minorenni;

5. quali misure legali, tecniche, personali e di altro tipo sono necessarie affinché la Polizia federale possa svolgere in maniera efficace il suo compito di lotta alla pedocriminalità.

Begründung

Sempre più minorenni sono molestati sessualmente tramite Internet (studio EU Kids on line). Le comunicazioni di sospetto di pornografia infantile trasmesse alla Svizzera aumentano in maniera esponenziale (comunicato stampa Fedpol). Sono resi noti sempre più casi di cittadini svizzeri che si comprano un abuso reale di minore all'estero via live streaming. In breve: attualmente il benessere dei minori è sempre più messo in pericolo tramite Internet.

Nel contempo, tuttavia, in materia di pornografia infantile Fedpol non riceve praticamente comunicazioni dalla Svizzera, mentre in un anno giungono 9000 comunicazioni dagli Stati Uniti. È pure noto che i pochi ciberspecialisti sono utilizzati anzitutto per reati patrimoniali (risposta del Consiglio federale all'interpellanza Feri Yvonne 18.4121). Le indagini preliminari in materia di pedocriminalità (p. es. un poliziotto che finge di essere un bambino e incastra l'autore), notevolmente limitate, sono possibili solo su mandato della polizia cantonale di Svitto e molti Cantoni non sono in grado di far fronte alla marea di casi di sospetto.

Tutti questi fatti fanno supporre che in Svizzera non è possibile lottare in maniera efficace contro la ciberpedocriminalità a causa dell'assenza di risorse personali e tecnologiche presso la Polizia federale e quelle cantonali nonché in ragione di una legislazione che si limita al territorio cantonale, laddove Internet non conosce frontiere geografiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il perseguimento penale della pedocriminalità (anche in rete) è compito dei Cantoni. In virtù della legge sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360), per quanto riguarda la lotta alla pedocriminalità l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) assume tuttavia il ruolo di ufficio centrale, fungendo da tramite con l'estero e i corpi di polizia cantonali. Fedpol assicura lo scambio di informazioni in materia di polizia giudiziaria con Interpol ed Europol, la gestione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del Single Point of Contact (SPOC) secondo la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa, distacca un addetto di polizia specializzato in cibercriminalità all'ufficio di collegamento di Europol e gestisce il punto nazionale di contatto per la cooperazione con il National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) degli Stati Uniti. Inoltre sgrava i Cantoni smistando i casi e attribuendoli direttamente al o ai Cantoni interessati nonché coordinando sul piano operativo i dossier nazionali e intercantonali complessi tramite la rete nazionale di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica (NEDIK) della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). Per tutti questi compiti, Fedpol funge da centro nazionale di competenza in materia di cibercriminalità. Rappresenta inoltre la Svizzera in diversi gruppi d'esperti internazionali di Europol e Interpol, e, insieme agli specialisti dei grandi corpi di polizia cantonali in seno al NEDIK, garantisce la diffusione del know-how e lo scambio di migliori prassi. Un'altra importante piattaforma di collaborazione e informazione è costituita dal Cyberboard, gestito congiuntamente dai ministeri pubblici e dalle polizie della Confederazione e dei Cantoni.

2. L'aumento delle comunicazioni di sospetto provenienti dall'estero è dovuto all'incremento delle comunicazioni al NCMEC. I fornitori di accesso a Internet (Internet Server Provider, ISP) americani sono tenuti per legge a segnalare al NCMEC tutte le rappresentazioni di atti punibili con minorenni. Questo obbligo e la sempre maggiore efficacia degli ISP nel riconoscimento di questo tipo di contenuti hanno comportato, negli ultimi anni, un aumento esponenziale delle comunicazioni al NCMEC a livello mondiale. Fedpol riceve queste comunicazioni e ne esamina la punibilità secondo il diritto svizzero. Se è il caso, chiarisce quale Cantone è competente e gli trasmette il dossier. Il raggruppamento delle risorse degli specialisti, la riorganizzazione delle unità operative e il ricorso a nuove tecnologie hanno permesso di far fronte all'aumento del numero di comunicazioni. Le sinergie conseguite consentono a Fedpol di effettuare lo smistamento in modo efficace e rapido. Fedpol deve trasmettere ai Cantoni tutte le comunicazioni con contenuti punibili (trattandosi di reati perseguiti d'ufficio), il che genera un gran numero di procedimenti penali cantonali. Il perseguimento di questi reati compete ai Cantoni, per cui Fedpol non può influire in alcun modo sui procedimenti in questione.

3. Se una comunicazione di sospetto non può essere attribuita chiaramente a un Cantone, qualsiasi autorità di perseguimento cantonale svizzera (anche Fedpol) può svolgere le prime indagini volte ad accertare la competenza (art. 27 e 28 del Codice di procedura penale). L'apertura di un procedimento è discussa e decisa in seno al NEDIK ed eventualmente con i ministeri pubblici cantonali in seno al Cyber-Case (parte operativa del Cyberboard).

4. Dal 2003 le comunicazioni di sospetto riguardanti pornografia vietata (art. 197 del Codice penale) e abusi di minorenni possono essere segnalate, tramite modulo on line, allo SCOCI o, dal 2016, direttamente a Fedpol. Queste comunicazioni, come quelle del NCMEC, sono esaminate sul piano della punibilità, smistate e, in presenza di un legame con la Svizzera, trasmesse al Cantone competente. Dopo la segnalazione di siti pedopornografici all'estero e l'esame della punibilità, come primo passo è sempre chiesta la soppressione dei contenuti all'estero. Dal momento che tale soppressione può richiedere svariati giorni o settimane, a seconda del Paese, il sito è inoltre bloccato dall'ISP. Fedpol allestisce a tal fine un elenco dei siti Internet con contenuti pornografici chiaramente punibili e lo trasmette agli ISP affinché li blocchino. L'elenco è aggiornato più volte al giorno e i siti soppressi sono immediatamente eliminati. L'obiettivo è sempre la soppressione dei contenuti punibili in Internet. Il blocco costituisce una misura che completa la soppressione.

5. Fedpol dispone delle condizioni quadro giuridiche, tecniche e in termini di personale che permettono di svolgere efficacemente i compiti di ufficio centrale in materia di pedocriminalità. Il perseguimento penale dei pedocriminali resta tuttavia di competenza dei Cantoni. Il NEDIK coordina le prime indagini e misure.

Alla luce della vigente ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni e tenuto conto delle misure adottate, il Consiglio federale ritiene che un rapporto non apporterebbe alcun valore aggiunto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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