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19.4023 · Interpellanza · 2019-09-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il trasporto di animali da reddito dalle regioni svizzere periferiche verso le aziende d'allevamento o da ingrasso, i mercati pubblici e i macelli avviene spesso su lunghe distanze e strade tortuose. Le distanze si allungano sempre più in quanto i macelli sono sempre più centralizzati. Per gli animali queste lunghe distanze sono fonte di forte stress. Le basi legali prescrivono una durata totale di trasporto di al massimo otto ore con un tempo di percorrenza di al massimo sei ore. Per trasporti più lunghi sono obbligatorie soste di almeno due ore.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Vengono rispettati i tempi di trasporto e le soste, soprattutto nelle regioni periferiche? Sono disponibili statistiche per categoria di animali e regione sul rispetto della durata di trasporto, sulle attività di controllo degli organi di esecuzione e sulle misure e sanzioni imposte? Vi sono regioni che presentano contemporaneamente molteplici problemi?

2. Sono disponibili dati scientifici sui tempi di trasporto e sulle soste che causano stress agli animali? Per quanto tempo gli animali possono essere trasportati senza subire danni?

3. Sono considerate soste anche i mercati pubblici, in cui gli animali sono esposti a manipolazioni e continuamente spostati e ispezionati. Questa normativa è conforme alla protezione degli animali?

4. I documenti di accompagnamento sono spesso lacunosi. Quali misure dovrebbero essere adottate per migliorare la qualità di questi documenti e quindi l'esecuzione? Quali possibilità offrono nella pratica documenti di accompagnamento elettronici con indicazioni temporali per verificare i tempi di trasporto?

5. Gli organi di esecuzione non sono in grado di stabilire se durante le due ore di sosta gli animali sono stati tenuti in conformità ai requisiti di legge. Quali misure colmerebbero questa lacuna?

6. Per le soste, le indicazioni dell'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali sulle condizioni di spazio sono per molti aspetti incomplete e poco chiare. Non sarebbe utile precisarle al fine di migliorare l'esecuzione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non dispone di dati sul rispetto dei tempi di percorrenza e delle soste previsti per il trasporto di animali. Tuttavia, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è stato informato dagli uffici veterinari cantonali, responsabili dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali, di ricorrenti infrazioni (in particolare la mancanza di documentazione sui tempi di percorrenza da parte di detentori che portano essi stessi i loro animali al mercato). Per questo motivo, insieme alle autorità cantonali di esecuzione, ha iniziato a studiare soluzioni per migliorare la situazione, con l'intento di svilupparle gradualmente entro la fine del 2020. In particolare, si tratta di fornire maggiori informazioni sull'obbligo di documentazione ai detentori che portano essi stessi i loro animali al mercato e di migliorare il controllo della documentazione dei tempi di percorrenza sul certificato di accompagnamento degli animali a unghia fessa nei mercati di bestiame (cfr. risposta alla domanda 4).

2. All'estero sono stati recentemente svolti studi sul trasporto di animali. Tuttavia, non sono rilevanti per la Svizzera, in quanto si riferiscono a trasporti di lunga durata superiori alle otto ore. Il Consiglio federale ritiene che la durata massima di trasporto di otto ore consentita dalla legislazione sulla protezione degli animali sia sopportabile in particolare in considerazione dei requisiti supplementari (p. es. formazione e responsabilità degli autisti, trattamento degli animali ecc.).

3. La permanenza di animali da reddito in un mercato del bestiame è da considerarsi una sosta e determina il ricalcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto soltanto a determinate condizioni (art. 152a dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). Il presupposto è in particolare che siano soddisfatti i requisiti dell'OPAn per quanto riguarda l'alimentazione, l'abbeveraggio, le condizioni di spazio e il clima. Inoltre, il trattamento degli animali deve essere conforme alle norme sulla protezione degli animali. Il Consiglio federale ritiene questa normativa compatibile con il benessere degli animali.

4. Gli autisti incaricati del trasporto di animali devono annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto (art. 152 cpv. 1 lett. e OPAn). Per gli animali a unghia fessa i dati vanno riportati sul certificato di accompagnamento, che deve essere controllato all'entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall'organizzatore (art. 29 dell'ordinanza sulle epizoozie; RS 916.401]). Questa persona è tenuta a chiedere agli autisti che non l'avessero già fatto di compilare debitamente il certificato di accompagnamento. Il certificato di accompagnamento elettronico è attualmente in fase di preparazione e offrirà nuove possibilità in termini di completezza della documentazione dei tempi di percorrenza.

5./6. L'USAV sta attualmente precisando i requisiti per le infrastrutture dei mercati di bestiame per migliorare la qualità dei tempi di riposo concessi agli animali in queste occasioni. I nuovi requisiti saranno pubblicati in un'informazione tecnica alla conclusione dei lavori, prevista per la fine del 2020.

Risposta del Consiglio federale.

Animali da reddito. Esecuzione in materia di durata di trasporto e soste | Lexipedia | Lexipedia