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19.409 · Iniziativa parlamentare · 2019-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Ausgangslage

Comunicato stampa della commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia Consiglio nazionale del 23.01.2024

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha approvato il progetto di modifica della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. La revisione intende escludere i piccoli progetti di costruzione di abitazioni e quelli di media importanza dal diritto di ricorso delle organizzazioni ambientaliste.

La Commissione ha approvato con 14 voti contro 8 e 1 astensione il progetto di modifica di legge elaborato nel quadro dell’iniziativa parlamentare 19.409, che mira a limitare il diritto di ricorso iscritto nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). La Commissione vuole così impedire che una richiesta di costruzione di abitazione presentata da un privato possa essere contestata da un'organizzazione ambientalista, creando una situazione nettamente sbilanciata per quanto riguarda i mezzi che possono essere impiegati nella procedura. A questo scopo il diritto di ricorso delle organizzazioni sancito nella LPN non dovrebbe applicarsi a progetti di costruzione situati in zona edificabile con una superficie di piano inferiore a 400 m2. La Commissione ritiene che questa modifica sia coerente con il diritto di ricorso iscritto nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), diritto che si applica unicamente nell’ambito dei progetti di grande portata oggetto di un esame dell’impatto sull’ambiente. Infine, la Commissione sottolinea che la portata delle restrizioni del diritto di ricorso è limitata, poiché i progetti previsti nei siti costruiti protetti e nei biotopi, come pure quelli al di fuori delle zone edificabili, non sono toccati dalla revisione.

Una minoranza della Commissione sottolinea l’importanza del diritto di ricorso delle organizzazioni per la salvaguardia del patrimonio storico e naturale e propone pertanto la non entrata in materia. Altre minoranze ipotizzano limitazioni meno rigide, proponendo di ridurre la superficie di riferimento a 250 m2 e di escludere dalle nuove norme le abitazioni situate nelle zone edificabili che si prestano a un declassamento e quelle sottoposte alla legge sulle abitazioni secondarie (LASec).

I risultati della procedura di consultazione sono disponibili sul sito della Commissione.

Comunicato stampa del Consiglio federale del 27.03.2024

Diritto di ricorso delle associazioni: il Consiglio federale sostiene proposte volte a limitarlo

Il 27 marzo 2024 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere su un progetto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N). Il progetto mira a limitare nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente per edifici abitativi di minore importanza all’interno della zona edificabile. Il Consiglio federale sostiene le proposte della CAPTE-N.

Le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere possono far valutare da un giudice se determinati progetti di costruzione sono conformi alle disposizioni legali. L’iniziativa parlamentare «Diritto di ricorso delle associazioni. Evitare una sfida tra Davide e Golia» (19.409) chiede di modificare la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Secondo tale iniziativa, non è giustificato che in alcuni casi le organizzazioni di protezione dell’ambiente possano interporre ricorso per edifici abitativi di minore importanza. Per questo motivo, le persone che desiderano costruire un tale edificio all’interno della zona edificabile devono partire dal principio che le organizzazioni di protezione dell’ambiente non presenteranno ricorso. A tal fine, il diritto di ricorso delle associazioni deve essere limitato per progetti di costruzione di dimensioni minori all’interno della zona edificabile. La CAPTE-N ha redatto il relativo progetto di legge, in merito al quale il Consiglio federale si è espresso il 27 marzo 2024.

Il Consiglio federale appoggia le proposte della CAPTE-N. Concorda sulla necessità di limitare il diritto di ricorso delle associazioni qualora si tratti di edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 all’interno di zone edificabili.

Il Consiglio federale aderisce anche alle deroghe proposte dalla CAPTE-N, che prevedono di mantenere il diritto di ricorso delle associazioni per quei progetti in zone edificabili che hanno un impatto su insediamenti importanti, luoghi storici e monumenti culturali, nonché per le costruzioni in aree sensibili come biotopi o spazi riservati alle acque.

Wortlaut

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) dev'essere modificata in modo da limitare il diritto di ricorso delle organizzazioni secondo gli articoli 12 e seguenti LPN qualora si tratti di singoli progetti di minore importanza all'interno della zona edificabile, in linea con le disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01).

Begründung

Il 30 novembre 2008 il Popolo svizzero ha respinto l'iniziativa popolare "Diritto di ricorso delle associazioni. Basta con la politica ostruzionista - più crescita per la Svizzera" con il 66 per cento dei voti. Pur riaffermando nel suo principio il diritto di ricorso delle organizzazioni, questo voto non giustifica tuttavia i poco sensati eccessi burocratici e le derive procedurali derivanti da tale diritto, precisamente nel caso di progetti edili di minore importanza di singoli cittadini.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente, le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a impugnare, mediante il cosiddetto diritto di ricorso delle associazioni, le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti. Il diritto di ricorso è tuttavia limitato agli impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a LPAmb.

Nell'ambito della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, il diritto di ricorso delle organizzazioni è disciplinato negli articoli 12 e seguenti LPN ed è conferito alle organizzazioni che si dedicano alla protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti storici o a scopi affini. Diversamente dalla legge sulla protezione dell'ambiente, la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio non prevede tuttavia alcuna limitazione quanto alla portata del progetto. Di conseguenza non soltanto le grandi aziende o i grandi investitori sono confrontati con ricorsi da parte delle organizzazioni legittimate a ricorrere, bensì anche i singoli cittadini che intendono realizzare progetti di costruzione di minore importanza, quali ad esempio una casa unifamiliare.

È ipotizzabile ad esempio l'esclusione dal diritto di ricorso delle organizzazioni nel caso di progetti all'interno della zona edificabile ma fuori dai nuclei dei villaggi e dai centri urbani, che presentano una superficie lorda per piano inferiore a 600 metri quadri o secondo altri criteri chiaramente definibili.

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 17.04.2024

Limitare diritto di ricorso
Il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente per edifici abitativi di minore importanza va limitato. Lo pensa il Consiglio nazionale che ha approvato una pertinente riforma legislativa con 113 voti contro 72.

Secondo la legislazione attualmente in vigore, le organizzazioni citate sono legittimate a ricorrere contro determinati progetti in caso di sospetta violazione di disposizioni federali in materia ambientale. In tal modo possono quindi far verificare da un giudice la conformità alla legge di un progetto.

Secondo Philipp Matthias Bregy (Centro/VS) - che ha depositato una iniziativa parlamentare poi sfociata nella revisione legislativa oggi in discussione - nel caso di edifici abitativi di minore importanza non è tuttavia giustificabile che le organizzazioni di protezione dell'ambiente possano fare ricorso. Dal suo punto di vista, i cittadini che desiderano costruire un edificio abitativo all'interno della zona edificabile devono partire dal principio che queste associazioni non presenteranno ricorso.

Il progetto adottato oggi prevede quindi di non più riconoscere il diritto di ricorso a queste associazioni per gli edifici abitativi di una superficie inferiore a 400 m2 (all'interno di zone edificabili). Le organizzazioni restano tuttavia legittimate a ricorrere nel caso di progetti previsti in zone particolarmente sensibili. Concretamente si tratta di progetti all'interno di centri abitati protetti, nelle immediate vicinanze di luoghi storici o monumenti culturali, come pure di progetti all'interno di biotopi d'importanza nazionale, regionale o locale o all'interno di spazi riservati alle acque.

Durante il dibattito, lo schieramento rosso-verde ha invano chiesto di rinunciare alla modifica legislativa, sottolineando come un'iniziativa popolare contro il diritto di ricorso delle associazioni è stata respinta nel 2008 con il 66% dei voti. Christophe Clivaz (Verdi/VS) ha poi sottolineato come la proposta potrebbe essere utilizzata per aggirare le disposizioni sulle residenze secondarie introdotte con la cosiddetta iniziativa Weber.

Per la relatrice commissionale Simone de Montmollin (PLR/GE), invece, la modifica in discussione è "relativamente modesta" e ha lo scopo di applicare alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio gli stessi criteri di quella sulla protezione dell'ambiente, che, all'articolo 55, prevede la concessione del diritto di ricorso soltanto per i grandi progetti, ossia quelli che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale. La modifica permetterà anche una maggiore sicurezza di pianificazione nel settore edilizio, "il che non può che essere un fattore positivo in un periodo caratterizzato da una penuria di alloggi", ha concluso la ginevrina.

Da notare, infine, che durante il dibattito particolareggiato la sinistra ha chiesto che venga perlomeno limitata a 250 la superficie fino alla quale le associazioni non potranno più fare ricorso. Per Clivaz l'emendamento da lui proposto è già generoso, se si considera che la taglia media delle case individuali in Svizzera è di 170 metri quadrati.

Con 112 voti contro 72, la maggioranza borghese ha però voluto mantenere il limite a 400 m2. Anche il consigliere federale Albert Rösti ha chiesto di mantenere il limite inizialmente proposto: una casa di 400 metri quadrati rimane comunque relativamente piccola, ha sostenuto il ministro dell'ambiente. Nicolò Paganini (Centro/SG), a nome della commissione, ha poi sostenuto come il limite proposto sia già un compromesso, visto che in commissione c'era chi voleva fissarlo a 600 m2.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 09.09.2024

Limitare diritto di ricorso per piccole costruzioni
Il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente in merito alla costruzione o ristrutturazione di abitazioni di minore importanza va limitato.

Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati per per 30 voti a 14, andando più lontano però rispetto al Nazionale per quanto riguarda la revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Il dossier ritorna alla camera del popolo per le divergenze.

Secondo la legislazione attualmente in vigore, le organizzazioni in questione sono legittimate a ricorrere contro determinati progetti in caso di sospetta violazione di disposizioni federali in materia ambientale. In tal modo possono far verificare da un giudice la conformità alla legge di un progetto.

Secondo il consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy (Centro/VS) - che ha depositato una iniziativa parlamentare poi sfociata nella revisione legislativa citata - nel caso di edifici abitativi di minore importanza non è tuttavia giustificabile che le organizzazioni di protezione dell'ambiente possano fare ricorso. Dal suo punto di vista, i cittadini che desiderano costruire una casa all'interno della zona edificabile devono partire dal principio che queste associazioni non presenteranno ricorso.

Il disegno di legge prevede quindi di non più riconoscere il diritto di ricorso a queste associazioni per gli edifici abitativi di una superficie inferiore a 400 m2 (all'interno di zone edificabili). Oggi in aula, la maggioranza ha sostenuto che il progetto non tange il diritto sostanziale, confidando pienamente nel fatto che le autorità comunali e cantonali sapranno soppesare in modo accurato e corretto gli interessi in causa.

Per Fabio Regazzi (Centro/TI), presidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) come ha voluto precisare all'inizio del suo intervento, si tratta di stabilire un migliore equilibrio di potere fra i privati e le organizzazioni ambientaliste, visto che quest'ultime dispongono di risorse ben più importanti con le quali ritardare progetti di costruzione in zone edificabili. I ricorsi delle associazioni, a suo avviso, ritardano anche quei piccoli progetti che promuovono le energie rinnovabili.

Per gli avversari della modifica legislativa - campo rosso-verde ma anche diversi esponenti "borghesi", come Heidi Z'Graggen (Centro/UR) - la restrizione in discussione è inutile poiché la maggior parte dei ricorsi è inoltrata da vicini, e non dalle organizzazioni ambientaliste. Oltre a ciò, hanno sostenuto, non solo il numero di ricorsi è limitato rispetto alle migliaia di progetti di costruzione inoltrati alle autorità, ma molto spesso vengono accolti dai tribunali. Ciò significa, a loro avviso, che le associazioni ci pensano due volte prima di attivarsi e, quando lo fanno, hanno in mano elementi concreti per farlo, tanto che sovente ottengono ragione dai tribunali.

Nonostante queste riflessioni, il plenum ha respinto per 30 voti a 14 una proposta di non entrata nel merito presentata dal campo rosso-verde. La sinistra ha dovuto anche "ingoiare" due proposte della maggioranza della commissione preparatoria riguardanti la legittimità a ricorrere, invise anche al "ministro" dell'ambiente, Albert Rösti, e divergenti rispetto al progetto accolto dal Consiglio nazionale.

In particolare, la maggioranza ha stabilito che le organizzazioni possono ricorrere contro progetti da realizzarsi in siti costruiti d'importanza nazionale, invece di siti costruiti importanti. Per la minoranza, tale divergenza rispetto al Nazionale esclude senza motivo Cantoni e Comuni. Oltre a ciò, la maggioranza si è detta d'accordo nel garantire il diritto di ricorso per le costruzioni in biotopi di importanza nazionale, regionale o locale. Tuttavia, rispetto alla versione del Nazionale, difesa dalla minoranza rosso-verde e da Rösti, viene escluso anche lo spazio riservato alle acque.

Per Céline Vara (Verdi/NE), una simile esclusione è antiscientifica poiché, a causa del riscaldamento climatico, in futuro assisteremo a precipitazioni sempre più frequenti e violente, come accaduto di recente in Vallese, Grigioni e Ticino, per non parlare degli effetti negativi sulla flora e la fauna che vive nei pressi dei corsi d'acqua. Insomma, a detta dell'esponente ecologista, apportando simili modifiche, la maggioranza non fa altro che piegarsi agli appetiti della lobby delle costruzioni.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 23.09.2024

Costruzioni, limitare diritto ricorso ambientalisti
Il diritto di ricorso delle organizzazioni ambientaliste sulla costruzione o ristrutturazione di abitazioni di minore importanza va limitato. È il succo della revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, in merito alla quale oggi il Consiglio nazionale ha appianato la divergenza superstite.

Secondo la legislazione attualmente in vigore, le organizzazioni in questione sono legittimate a ricorrere contro determinati progetti in caso di sospetta violazione di disposizioni federali in materia ambientale. In tal modo possono far verificare da un giudice la conformità di un progetto.

La revisione legislativa, scaturita da un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy (Centro/VS), prevede di non più riconoscere il diritto di ricorso a queste associazioni per gli edifici abitativi di una superficie inferiore a 400 m2 (all'interno di zone edificabili). L'idea è che i cittadini che desiderano costruire una casa a queste condizioni possano partire dal principio che le organizzazioni non presenteranno opposizione.

Le organizzazioni restano tuttavia autorizzate a ricorrere nel caso di progetti previsti in zone particolarmente sensibili, ha ricordato in aula il relatore commissionale Nicolò Paganini (Centro/SG). Fra queste vi sono gli insediamenti di importanza nazionale, le immediate vicinanze di luoghi storici o monumenti culturali e i biotopi d'importanza nazionale, regionale o locale.

Tuttavia, al termine del dibattito odierno, il Nazionale, allineandosi al Consiglio degli Stati, ha deciso di escludere da tale lista gli spazi riservati alle acque. Contrario a questo depennamento lo schieramento rosso-verde, peraltro scettico globalmente sulla modifica legislativa, che in fase di votazione è però stato sconfitto per 118 a 72.